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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del sig. Fernando Valenzuela Marzo contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 dicembre 2002.

(Causa T-384/02)

Lingua di procedura: il francese

Il 18 dicembre 2002 il sig. Fernando Valenzuela Marzo, domiciliato a Bruxelles, rappresentato dal sig. Marc-Albert Lucas, avocat, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

(annullare le decisioni 16 novembre 2001 e 13 febbraio 2002 del capo dell'unità "Gestione dei diritti individuali" della DG Amministrazione, che negano al ricorrente la seconda parte dell'indennità di installazione;

(annullare la decisione dell'Autorità investita del potere di nomina (AIPN) 16 settembre 2002 che rigetta il reclamo amministrativo 9 maggio 2002 relativo alle precedenti decisioni;

(condannare la Commissione a versare al ricorrente la seconda metà della sua indennità di installazione, aumentata degli interessi di mora, pari all'8% annuo, a partire dall'11 aprile 2001 sino all'integrale pagamento;

(condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è funzionario presso la Commissione a Bruxelles. Nel giugno 2000, in occasione della sua entrata in servizio, egli si è installato a Bruxelles. Sua moglie si è in seguito installata con il ricorrente a Bruxelles e ha organizzato il trasloco della famiglia, avvenuto l'11 aprile 2001, pur continuando ad essere presente nel suo precedente domicilio a Madrid, dove la loro figlia minore stava concludendo i suoi studi secondari. Quindi, la moglie e la figlia l'hanno raggiunto solamente nel luglio 2001, secondo quanto da queste dichiarato al servizio "privilegi e immunità".

Con la decisione impugnata, la Commissione ha negato al ricorrente il beneficio della seconda parte dell'indennità di installazione.

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente invoca un errore di diritto ed un errore manifesto di valutazione. Secondo il ricorrente, l'amministrazione ha dato un'importanza preponderante alle dichiarazioni rese dalla moglie e dalla figlia del ricorrente al servizio "privilegi e immunità". Il ricorrente precisa che la nozione di installazione è una nozione di fatto e che il testo statutario non prescrive alcuna modalità particolare di prova.

Il ricorrente invoca inoltre un errore di diritto ed un'omissione di fatti essenziali, in quanto l'amministrazione ha considerato il termine previsto dagli artt. 5, n. 4, e 9, n. 3, dell'allegato VII dello Statuto come un termine rigoroso e non ha esaminato la possibilità di derogarvi in ragione della titolarizzazione del reclamante dal momento della sua entrata in servizio e dell'impossibilità in cui si trovava la figlia del ricorrente di raggiungere i suoi genitori a Bruxelles prima della fine dell'anno scolastico.

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