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Sentenza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008 - Kronoply e Kronotex/Commissione

(Causa T-388/02) 1

(Aiuti di Stato - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Pubblicazione di una comunicazione sintetica - Difetto di pregiudizio sostanziale della posizione concorrenziale - Irricevibilità - Status di interessato - Ricevibilità - Mancato avvio del procedimento formale di indagine - Mancanza di serie difficoltà)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kronoply GmbH & Co. KG (Heiligengrabe, Germania) e Kronotex GmbH & Co. KG (Heiligengrabe) (rappresentanti: inizialmente avv. R. Nierer, poi avv.ti R. Nierer et L. Gordalla)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente V. Kreuschitz e M. Niejahr, agenti, poi V. Kreuschitz, agente)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Zellstoff Stendal GmbH (Arneburg, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv.ti T. Müller-Ibold e K.U. Karl, poi avv. T. Müller-Ibold); Repubblica federale di Germania (rappresentanti: W.D. Plessing e M. Lumma, agenti) e Land Sachsen-Anhalt (Germania) (rappresentanti: avv.ti C. von Donat e G. Quardt)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 giugno 2002 di non sollevare obiezioni in merito all'aiuto concesso dalle autorità tedesche in favore della Zellstoff Stendal per la costruzione di uno stabilimento per la produzione di pasta di carta.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Kronoply GmbH & Co. KG e la Kronotex GmbH & Co. KG sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee nonché dalla Zellstoff Stendal GmbH e dal Land Sachsen-Anhalt.

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 44 del 22.2.2003.