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Rettifica della comunicazione nella Gazzetta Ufficiale relativa alla causa T-283/08 P

(Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 272 del 25 ottobre 2008, pag. 28)

La comunicazione nella Gazzetta Ufficiale relativa alla causa T-283/08 P, Longinidis/Cedefop, va letta come segue:

"Impugnazione proposta il 16 luglio 2008 da P. Longinidis avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 24 aprile 2008, causa F-74/06, Paulos Longinidis/Cedefop

(causa T-283/08 P)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Paulos Longinidis (rappresentanti: avv.ti P. Giatagantzidis e S. Stavropoulou)

Altra parte nel procedimento: Cedefop

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica delle Comunità europee 24 aprile 2008, causa F-74/06, Paulos Longinidis/Cedefop;

annullare la decisione della direzione del Cedefop 30 novembre 2005 che pone fine al contratto di lavoro a tempo indeterminato del 4 marzo 2003 con il ricorrente e qualsiasi atto connesso dell'amministrazione;

annullare la decisione della direzione del Cedefop 11 novembre 2005 di modifica della composizione della commissione di ricorso del Cedefop e qualsiasi atto connesso dell'amministrazione;

annullare la decisione della commissione di ricorso del Cedefop 24 maggio 2005 con cui è stato respinto il reclamo del ricorrente del 28 febbraio 2006 e qualsiasi atto connesso dell'amministrazione;

accogliere il ricorso del ricorrente del 19 giugno 2006;

condannare il Cedefop a tutte le spese relative al giudizio in primo grado e all'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, il ricorrente ha chiesto, tra l'altro, l'annullamento della decisione della direzione del Cedefop che pone fine al suo contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale ricorso è stato rigettato con la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 24 aprile 2008.

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è stata pronunciata in violazione delle norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova, in quanto si è avvalsa di elementi che non sono stati dimostrati. In particolare, nell'esaminare l'argomento del convenuto, secondo cui i motivi di licenziamento sono stati comunicati oralmente al ricorrente durante l'incontro del 23 novembre 2005, il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto in quanto ha modificato l'oggetto della prova.

Inoltre, il ricorrente fa valere che la decisione del convenuto non è sufficientemente motivata. In particolare asserisce che il Tribunale della funzione pubblica non ha motivato sufficientemente la sua sentenza per quanto riguarda l'informazione dovuta e sufficiente del ricorrente da parte del Cedefop relativa ai motivi del suo licenziamento come non ha fornito specificazioni relative al complesso dei fatti che riteneva che conducessero al suo licenziamento.

Per di più, il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica ha interpretato e applicato erroneamente il diritto comunitario per quanto riguarda i seguenti aspetti: in primo luogo, egli ritiene che, alla luce delle circostanze particolari della fattispecie, il rispetto dell'obbligo di motivazione sarebbe stato garantito solo dalla comunicazione scritta dei motivi del suo licenziamento, in secondo luogo, che il suo licenziamento a causa di fatti isolati costituisca un manifesto errore di valutazione e in terzo luogo, che siano stati violati i suoi diritti della difesa dato che egli è stato sentito dopo che la decisione del suo licenziamento era stata adottata, che non è stata avviata alcuna indagine in materia e neppure una procedura disciplinare e che non gli sono stati comunicati elementi del fascicolo decisivi né gli è stato chiesto il suo punto di vista in relazione alle accuse mosse contro di lui.

Infine, il ricorrente sostiene che il suo reclamo del 28 febbraio 2006 contro la decisione di licenziamento non è stato giudicato in modo oggettivo ed imparziale dalla commissione di ricorso del Cedefop."

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