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Ricorso proposto il 21 luglio 2008 - People's Mojahedin of Iran / Consiglio

(Causa T-284/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: People's Mojahedin Organisation of Iran (Auvers sur Oise, Francia) (rappresentanti: J.-P. Spitzer, avvocato, e D. Vaughan, QC)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Consiglio 2008/583/CE nei limiti in cui essa si applica alla ricorrente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede un parziale annullamento, a norma dell'art. 230 CE e nei limiti in cui si applica alla ricorrente, della decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE 1 ("la decisione impugnata"), che attua l'art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata perché non c'era al momento della sua adozione nessuna decisione di un'autorità nazionale competente che giustificasse l'inserimento della ricorrente nell'elenco delle organizzazioni terroristiche. Inoltre, la ricorrente deduce che la decisione dovrebbe essere annullata perché, sebbene si baserebbe su "elementi nuovi" e su una decisione di un'autorità competente diversa da quella del Regno Unito, la prova presa dal Consiglio a fondamento della sua decisione non è stata resa nota alla ricorrente prima dell'adozione di quest'ultima. Inoltre, la ricorrente sostiene che non è stata fornita alcuna giustificazione del motivo per il quale tali elementi sarebbero da considerare nuovi o rilevanti.

La ricorrente osserva che la decisione impugnata è stata adottata senza valutare correttamente gli elementi nuovi e senza esaminare se essi costituissero elementi di prova affidabili e concreti, in base ai quali il Consiglio fosse legittimato ad agire, al fine di provare il coinvolgimento della ricorrente in attività terroristiche.

La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del suo diritto di essere sentita e dei suoi diritti fondamentali. La ricorrente sostiene, infine, che la decisione impugnata è stata adottata in circostanze che costituiscono un abuso o uno sviamento di procedura e/o di potere.

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1 - GU 2008 L 188, pag. 21.