Language of document : ECLI:EU:C:2015:750

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

12 novembre 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Diritto esclusivo di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) – Eccezione per reprografia – Eccezione per copia privata – Requisito della coerenza nell’applicazione delle eccezioni – Nozione di “equo compenso” – Riscossione di una remunerazione a titolo di equo compenso sulle stampanti multifunzione – Remunerazione proporzionale – Remunerazione forfettaria – Cumulo delle remunerazioni forfettaria e proporzionale – Modalità di calcolo – Beneficiari dell’equo compenso – Autori ed editori – Spartiti»

Nella causa C‑572/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), con decisione del 23 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria l’8 novembre 2013, nel procedimento

Hewlett-Packard Belgium SPRL

contro

Reprobel SCRL,

con l’intervento di:

Epson Europe BV,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, J. Malenovský (relatore), M. Safjan, A. Prechal e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 gennaio 2015,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Hewlett‑Packard Belgium SPRL, da T. van Innis, avocat;

–        per la Reprobel SCRL, da A. Berenboom, J.‑F. Puyraimond, P. Callens, D. De Marez e T. Baumé, avocats;

–        per la Epson Europe BV, da B. Van Asbroeck, E. Cottenie e J. Debussche, avocats;

–        per il governo belga, da J.‑C. Halleux e T. Materne, in qualità di agenti, assistiti da F. de Visscher, avocat;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, in qualità di agente;

–        per l’Irlanda, da E. Creedon, E. McPhillips e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da J. Bridgman, BL;

–        per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e T. Rendas, in qualità di agenti;

–        per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da J. Hottiaux e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 giugno 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Hewlett‑Packard Belgium SPRL (in prosieguo: la «Hewlett‑Packard») e la Reprobel SCRL (in prosieguo: la «Reprobel»), in merito a talune somme richieste da quest’ultima alla Hewlett‑Packard, corrispondenti all’equo compenso dovuto a titolo di eccezioni al diritto di riproduzione.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        I considerando 31, 32, 35 e 37 della direttiva 2001/29 hanno il seguente tenore:

«(31)      Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l’ulteriore sviluppo dell’utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno.

(32)      La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione.

(...)

(35)      In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l’uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l’eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall’atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell’ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell’equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento.

(...)

(37)      Gli attuali regimi nazionali in materia di reprografia non creano, dove previsti, forti ostacoli al mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere un’eccezione, o una limitazione in relazione alla reprografia».

4        A norma dell’articolo 2 della direttiva 2001/29:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)      agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

b)      agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

c)      ai produttori di fonogrammi[,] per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

d)      ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;

e)      agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

5        L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 così dispone:

«Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:

a)      le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso;

b)      le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali[,] a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati;

(...)».

6        Ai termini dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva in parola:

«Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

 Il diritto belga

7        L’articolo 1, paragrafo 1, della legge del 30 giugno 1994 relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi (Moniteur belge del 27 luglio 1994, pag. 19297), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «LDA»), così dispone:

«L’autore di un’opera letteraria o artistica è il solo ad avere il diritto di riprodurla o di autorizzarne la riproduzione, comunque effettuata, indipendentemente dal fatto che essa sia realizzata direttamente o indirettamente, in via provvisoria o permanente, in tutto o in parte.

(...)».

8        L’articolo 22, paragrafo 1, della LDA prevede quanto segue:

«Qualora l’opera sia stata lecitamente pubblicata, l’autore non può vietare:

(...)

4°      la riproduzione parziale o integrale di articoli o di opere plastiche o di brevi frammenti di altre opere fissate su un supporto grafico o analogo, qualora tale riproduzione sia effettuata a fini strettamente privati e non arrechi pregiudizio al normale sfruttamento dell’opera;

4° bis la riproduzione parziale o integrale di articoli o di opere plastiche o di brevi frammenti di altre opere fissate su un supporto grafico o analogo, qualora tale riproduzione sia effettuata a fini di illustrazione didattica o di ricerca scientifica, nella misura giustificata dallo scopo non lucrativo perseguito e non arrechi pregiudizio al normale sfruttamento dell’opera (...);

5°      le riproduzioni delle opere sonore e audiovisive effettuate nell’ambito familiare e riservate a quest’ultimo».

9        Gli articoli da 59 a 61 della LDA prevedono quanto segue:

«Articolo 59

Gli autori e gli editori di opere fissate su un supporto grafico o analogo hanno diritto a una remunerazione per la riproduzione delle stesse, anche laddove effettuata alle condizioni fissate agli articoli 22, paragrafo 1, punti 4° e 4° bis (...).

La remunerazione viene versata dal fabbricante, dall’importatore o dall’acquirente intracomunitario di apparecchi che consentano di copiare opere protette, al momento dell’immissione in commercio di tali apparecchi nel territorio nazionale.

Articolo 60

Inoltre, una remunerazione proporzionale, determinata in base al numero di copie realizzate, è dovuta dalle persone fisiche o giuridiche che effettuano copie di opere, o eventualmente, con liberazione di questo primo ordine di persone, da quelle che tengono un apparecchio di riproduzione a disposizione di terzi a titolo oneroso o gratuito.

Articolo 61

Il Re fissa l’importo delle remunerazioni di cui agli articoli 59 e 60 con decreto deliberato in Consiglio dei ministri. La remunerazione di cui all’articolo 60 può essere modulata a seconda dei settori interessati.

Il Re fissa le modalità di riscossione, di ripartizione e di controllo di tali remunerazioni nonché il momento in cui esse sono dovute.

Fatte salve le convenzioni internazionali, le remunerazioni di cui agli articoli 59 e 60 sono attribuite in parti uguali agli autori e agli editori.

Nel rispetto delle condizioni e delle modalità che stabilisce, il Re incarica una società rappresentativa di tutte le società di gestione dei diritti di garantire la riscossione e la ripartizione della remunerazione».

10      Gli importi della remunerazione forfettaria e della remunerazione proporzionale, di cui agli articoli 59 e 60 della LDA, sono fissati agli articoli 2, 4, 8 e 9 del regio decreto del 30 ottobre 1997 relativo alla remunerazione degli autori e degli editori per la copia, a scopo privato o didattico, delle opere fissate su un supporto grafico o analogo (in prosieguo: il «regio decreto»). Tali articoli prevedono:

«Articolo 2

§ 1.      L’importo della remunerazione forfettaria applicabile alle macchine copiatrici è fissato a:

1°      EUR [5,01] per macchina copiatrice che realizza meno di 6 copie al minuto;

2°      EUR [18,39] per macchina copiatrice che realizza tra 6 e 9 copie al minuto;

3°      EUR [60,19] per macchina copiatrice che realizza tra 10 e 19 copie al minuto;

4°      EUR [195,60] per macchina copiatrice che realizza tra 20 e 39 copie al minuto;

5°      EUR [324,33] per macchina copiatrice che realizza tra 40 e 59 copie al minuto;

6°      EUR [810,33] per macchina copiatrice che realizza tra 60 e 89 copie al minuto;

7°      EUR [1838,98] per macchina copiatrice che realizza più di 89 copie al minuto.

Per fissare l’importo della remunerazione forfettaria viene presa in considerazione la velocità della modalità bianco e nero, anche per gli apparecchi che realizzano copie a colori.

§ 2.      L’importo della remunerazione forfettaria applicabile ai duplicatori e alle macchine da ufficio per la stampa in offset è fissato a:

1°      EUR [324,33] per duplicatore;

2°      EUR [810,33] per macchina da ufficio per la stampa in offset.

(...)

Articolo 4

Per gli apparecchi che integrano più funzioni corrispondenti a quelle degli apparecchi di cui agli articoli 2 e 3, l’importo della remunerazione forfettaria è pari all’importo più elevato tra quelli previsti dagli articoli 2 e 3 che sono applicabili all’apparecchio integrato.

(...)

Articolo 8

In caso di mancata cooperazione da parte del debitore, come definita agli articoli da 10 a 12, l’importo della remunerazione proporzionale è fissato a:

1°      EUR [0,0334] per copia di opera protetta;

2°      EUR [0,0251] per copia di opera protetta realizzata mediante apparecchi utilizzati da un istituto d’istruzione o da un’istituzione per il prestito pubblico.

Gli importi di cui al primo comma sono moltiplicati per 2 per le copie a colori di opere a colori protette.

Articolo 9

Qualora il debitore abbia cooperato alla riscossione della remunerazione proporzionale da parte della società di gestione dei diritti, l’importo di tale remunerazione è fissato a:

1°      EUR [0,0201] per copia di opera protetta;

2°      EUR [0,0151] per copia di opera protetta realizzata mediante apparecchi utilizzati da un istituto d’istruzione o da un’istituzione per il prestito pubblico.

Gli importi di cui al primo comma sono moltiplicati per 2 per le copie a colori di opere a colori protette».

11      La cooperazione di cui agli articoli 8 e 9 del regio decreto è definita agli articoli da 10 a 12 del medesimo. L’articolo 10 così dispone:

«Il debitore ha cooperato alla riscossione della remunerazione proporzionale quando:

1°      ha presentato la sua dichiarazione per il periodo considerato alla società di gestione dei diritti conformemente alle disposizioni della sezione 3,

2°      ha versato a titolo provvisorio alla società di gestione dei diritti, al momento della presentazione della dichiarazione a quest’ultima, la remunerazione proporzionale corrispondente al numero dichiarato di copie di opere protette moltiplicato per la tariffa pertinente di cui all’articolo 9, e

3°      a)     ha stimato di comune accordo con la società di gestione dei diritti, prima dello scadere di un termine di 200 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della dichiarazione da parte della società di gestione dei diritti, il numero di copie di opere protette realizzate durante il periodo considerato, oppure

b)      ha fornito le informazioni necessarie per la formulazione del parere di cui all’articolo 14, sempreché la società di gestione dei diritti abbia chiesto un parere conformemente a tale articolo».

12      L’articolo 26 del regio decreto così dispone:

«§ 1. Entro la fine del secondo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in seguito ogni cinque anni, la società di gestione dei diritti commissiona uno studio sulla copia, a scopo privato o didattico, di opere fissate su un supporto grafico o analogo, in Belgio, da realizzarsi a cura di un organismo indipendente.

§ 2.      Tale studio mira segnatamente a determinare:

1°      il numero di apparecchi utilizzati e la ripartizione degli stessi per settore di attività;

2°      il volume delle copie realizzate mediante siffatti apparecchi e la ripartizione di tale volume per settore di attività;

3°      il volume di copie di opere protette fissate su un supporto grafico o analogo realizzate mediante siffatti apparecchi e la ripartizione di tale volume per settore di attività;

4°      la ripartizione del volume di copie di opere protette secondo le varie categorie di opere protette fissate su un supporto grafico o analogo;

5°      l’importo destinato dai debitori alla riproduzione, a scopo privato o didattico, di opere fissate su un supporto grafico o analogo nonché l’importo destinato dai debitori alla remunerazione per reprografia.

(...)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13      La Hewlett‑Packard importa in Belgio apparecchi di reprografia per uso professionale e domestico, e in particolare apparecchi «multifunzione» la cui funzione principale è quella di stampare documenti a velocità variabili a seconda della qualità di stampa.

14      La Reprobel è la società di gestione incaricata della riscossione e della ripartizione delle somme corrispondenti all’equo compenso dovuto a titolo dell’eccezione per reprografia.

15      Con telefax del 16 agosto 2004, la Reprobel ha informato la Hewlett‑Packard che la vendita, da parte di quest’ultima, di stampanti «multifunzione» avrebbe dovuto comportare, in linea di principio, il versamento di un compenso di EUR 49,20 per stampante.

16      Poiché le riunioni organizzate e la corrispondenza intercorsa tra la Hewlett‑Packard e la Reprobel non hanno consentito di giungere ad un accordo sulla tariffa applicabile a tali stampanti «multifunzione», la Hewlett‑Packard, con atto di citazione dell’8 marzo 2010, ha convenuto la Reprobel dinanzi al tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles, Belgio). Essa chiedeva a tale giudice, da un lato, di dichiarare che non era dovuta alcuna remunerazione per le stampanti da essa poste in vendita o, in subordine, che le remunerazioni da essa versate corrispondevano agli equi compensi dovuti ai sensi della normativa belga, interpretata alla luce della direttiva 2001/29. Essa chiedeva, dall’altro lato, che la Reprobel fosse condannata ad effettuare entro l’anno, a pena di una sanzione pecuniaria coercitiva di EUR 10 milioni, uno studio conforme a quello previsto dall’articolo 26 del regio decreto, vertente segnatamente sul numero di stampanti controverse e sul loro utilizzo effettivo quali macchine copiatrici di opere protette e destinato a paragonare tale utilizzo agli utilizzi effettivi di qualsiasi altro apparecchio per la riproduzione di opere protette.

17      L’11 marzo 2010 la Reprobel ha citato la Hewlett‑Packard dinanzi allo stesso tribunale affinché venisse condannata a versarle la somma di EUR 1 a titolo di provvisionale sulle remunerazioni che, a suo giudizio, erano dovute in esecuzione del regio decreto.

18      Il tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles) ha disposto la riunione dei due procedimenti summenzionati.

19      Con sentenza del 16 novembre 2012, il tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles) ha dichiarato che gli articoli 59, primo comma, e 61, terzo comma, della LDA erano incompatibili con il diritto dell’Unione.

20      La Hewlett‑Packard e la Reprobel hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

21      La cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se i termini “equo compenso”, ripresi all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, debbano essere interpretati in modo diverso a seconda che la riproduzione su carta o supporto simile mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi venga effettuata da un utente qualsivoglia oppure da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali. In caso di risposta affermativa, su quali criteri debba fondarsi tale diversità di interpretazione.

2)      Se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debbano essere interpretati nel senso che autorizzano gli Stati membri a stabilire l’equo compenso spettante ai titolari dei diritti sotto forma:

a)      di una remunerazione forfettaria versata dal fabbricante, dall’importatore o dall’acquirente intracomunitario di apparecchi che consentono di copiare opere protette, al momento dell’immissione in commercio di tali apparecchi nel territorio nazionale, il cui importo è calcolato unicamente in funzione della velocità alla quale la macchina copiatrice può realizzare un certo numero di copie al minuto, senza altra connessione con il pregiudizio eventualmente subito dai titolari dei diritti, e

b)      di una remunerazione proporzionale, determinata unicamente tramite un importo unitario moltiplicato per il numero di copie realizzate, importo variabile a seconda che il debitore abbia cooperato o meno alla riscossione di tale remunerazione, la quale è a carico delle persone fisiche o giuridiche che effettuano copie di opere, o eventualmente, con liberazione di questo primo ordine di persone, di quelle che tengono un apparecchio di riproduzione a disposizione di terzi a titolo oneroso o gratuito.

In caso di risposta negativa a tale questione, quali siano i criteri pertinenti e coerenti che gli Stati membri devono osservare affinché, conformemente al diritto dell’Unione, il compenso possa essere considerato equo e un giusto equilibrio sia creato tra le persone interessate.

3)      Se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debbano essere interpretati nel senso che autorizzano gli Stati membri ad assegnare agli editori delle opere create dagli autori la metà dell’equo compenso spettante ai titolari dei diritti, senza alcun obbligo per gli editori di far beneficiare gli autori, sia pure indirettamente, di una parte del compenso di cui questi ultimi vengono privati.

4)      Se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debbano essere interpretati nel senso che autorizzano gli Stati membri a istituire un sistema indifferenziato di riscossione dell’equo compenso spettante ai titolari dei diritti, sotto forma di un forfait e di un importo per copia realizzata, il quale in parte ricomprenda, implicitamente ma sicuramente, la copia di spartiti musicali e di riproduzioni contraffatte».

22      Con sentenza interlocutoria del 7 febbraio 2014, la cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) ha autorizzato la Epson Europe BV a intervenire nel procedimento principale.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità

23      La Reprobel e il governo belga contestano la ricevibilità delle questioni vertenti sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, in quanto l’interpretazione in tal modo richiesta sarebbe senza rapporto con l’oggetto del procedimento principale.

24      A tal riguardo, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici degli Stati membri, quale prevista dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente ai giudici nazionali, cui è stata sottoposta la controversia e che devono assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopongono alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 21).

25      Poiché le questioni concernenti il diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza, il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza Blanco Pérez e Chao Gómez, C‑570/07 e C‑571/07, EU:C:2010:300, punto 36 e la giurisprudenza ivi citata).

26      Orbene, dette ipotesi non sussistono nel caso di specie. Risulta, infatti, che l’interpretazione richiesta riguarda il diritto dell’Unione e che, nella misura in cui l’equo compenso di cui trattasi nel procedimento principale si applica segnatamente alle persone fisiche che effettuano riproduzioni per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali, non è manifesto che l’interpretazione richiesta dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale o che abbia carattere ipotetico.

27      Ne deriva che le questioni pregiudiziali sono ricevibili.

 Sulla prima questione

28      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debbano essere interpretati nel senso che, per quanto riguarda i termini «equo compenso» in essi contenuti, occorre distinguere a seconda che la riproduzione su carta o su un supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, venga effettuata da un utente qualsivoglia oppure da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali.

29      A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione qualora si tratti di riproduzioni su carta o su un supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso (in prosieguo: l’«eccezione per reprografia»).

30      Poiché l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 non definisce né gli utenti cui l’eccezione per reprografia da esso prevista è destinata, né le finalità della riproduzione contemplata da tale disposizione, né il contesto privato o meno di tale riproduzione, una siffatta eccezione deve essere intesa nel senso che riguarda tutte le categorie di utenti, ivi comprese le persone fisiche, e ciò qualunque sia la finalità delle riproduzioni, ivi comprese quelle effettuate per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali.

31      L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 prevede, dal canto suo, che gli Stati membri possano disporre siffatte eccezioni o limitazioni qualora si tratti di riproduzioni effettuate su qualsiasi supporto da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso (in prosieguo: l’«eccezione per copia privata»).

32      Posto che tale disposizione indica esplicitamente che le riproduzioni cui si riferisce sono effettuate su «qualsiasi supporto», essa deve essere intesa nel senso che riguarda anche quelle effettuate su carta o su un supporto simile. Peraltro, poiché detta disposizione non specifica la tecnica di riproduzione di cui trattasi, essa deve essere intesa nel senso che non esclude dal suo ambito di applicazione le riproduzioni effettuate mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi.

33      Ne consegue che gli ambiti di applicazione delle disposizioni che prevedono, rispettivamente, l’eccezione per reprografia e l’eccezione per copia privata si sovrappongono in parte.

34      Più concretamente, se le riproduzioni effettuate da persone fisiche per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali possono rientrare tanto nell’eccezione per reprografia quanto nell’eccezione per copia privata, le riproduzioni realizzate da utenti diversi dalle persone fisiche, al pari di quelle realizzate da persone fisiche per un uso diverso da quello privato o per fini commerciali, rientrano unicamente nell’eccezione per reprografia.

35      Per quanto riguarda i termini «equo compenso», va preliminarmente rilevato che la Corte ha già statuito che la nozione di «equo compenso», di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che deve dunque essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri che hanno introdotto un’eccezione per copia privata (sentenza Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 37).

36      La Corte ha altresì dichiarato che l’equo compenso deve essere necessariamente calcolato in base al criterio del pregiudizio arrecato agli autori di opere protette. Infatti, dai considerando 35 e 38 della direttiva 2001/29 risulta che la configurazione e l’entità dell’equo compenso sono connesse al pregiudizio derivante per l’autore dalla riproduzione della sua opera protetta effettuata senza la sua autorizzazione. In tale prospettiva, l’equo compenso dev’essere considerato quale contropartita del pregiudizio subito da tale autore (v., in tal senso, sentenza Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punti 40 e 42).

37      Certamente, la causa che ha dato luogo alla sentenza Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620) riguardava specificamente l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29. Tuttavia, in tale sentenza la Corte ha interpretato la nozione di equo compenso ricorrendo, in particolare, ad argomenti, ricavati dal considerando 35 della direttiva in parola, che valgono per tutte le eccezioni previste dall’articolo 5 di quest’ultima e per le quali viene richiesto un equo compenso. La giurisprudenza elaborata in detta pronuncia, quale menzionata al punto 36 della presente sentenza, deve dunque essere considerata pertinente, mutatis mutandis, anche ai fini dell’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della citata direttiva (v., in tal senso, VG Wort e a., da C‑457/11 a C‑460/11, EU:C:2013:426, punti 73 e 77).

38      Tale conclusione è corroborata dall’argomento attinente al requisito della coerenza imposto agli Stati membri nell’applicazione delle eccezioni che li vincolano, come si evince dall’ultima frase del considerando 32 della direttiva 2001/29.

39      Infatti, la coerenza nell’attuazione di tali eccezioni, le quali si sovrappongono in parte, non potrebbe essere garantita qualora gli Stati membri fossero liberi di determinare il modo in cui occorre fissare l’equo compenso per le riproduzioni effettuate in condizioni identiche, in funzione del semplice fatto che essi abbiano scelto di prevedere o soltanto una di queste due eccezioni, oppure entrambe, contemporaneamente o in successione.

40      Sulla base dei predetti elementi, occorre esaminare se sia necessario distinguere, per quanto riguarda l’equo compenso, nell’applicazione dell’eccezione per reprografia tra le riproduzioni effettuate dalle persone fisiche per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali e le riproduzioni effettuate da altri utenti e/o per altri fini.

41      A tal riguardo, considerata la giurisprudenza ricordata al punto 36 della presente sentenza, la situazione in cui delle riproduzioni vengono effettuate, nell’ambito dell’eccezione per reprografia, da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali non è paragonabile, con riferimento all’equo compenso, alla situazione in cui delle riproduzioni, pur essendo realizzate nello stesso contesto dell’eccezione per reprografia, vengono effettuate o da un utente diverso da una persona fisica, oppure da una persona fisica ma per un uso diverso da quello privato o per fini direttamente o indirettamente commerciali, in quanto, di norma, i pregiudizi subiti rispettivamente dai titolari dei diritti nell’una e nell’altra di queste due situazioni non sono identici.

42      Di conseguenza, nell’ambito dell’eccezione per reprografia, occorre distinguere, per quanto riguarda l’equo compenso, tra, da un lato, la realizzazione di riproduzioni effettuate da persone fisiche per il loro uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali e, dall’altro, la realizzazione di riproduzioni effettuate da persone fisiche ma per un uso diverso da quello privato o per fini direttamente o indirettamente commerciali, nonché la realizzazione di riproduzioni effettuate dalle altre categorie di utenti.

43      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 devono essere interpretati nel senso che, per quanto riguarda i termini «equo compenso» in essi contenuti, occorre distinguere a seconda che la riproduzione su carta o su un supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, venga effettuata da un utente qualsivoglia oppure da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali.

 Sulla terza questione

44      Con la terza questione, che occorre trattare in secondo luogo, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 ostino a una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, che autorizzi lo Stato membro ad assegnare agli editori delle opere create dagli autori una parte dell’equo compenso spettante ai titolari dei diritti, senza alcun obbligo per i suddetti editori di far beneficiare, sia pure indirettamente, tali autori della parte del compenso di cui questi vengono privati.

45      Si deve anzitutto rilevare che dalla formulazione impiegata dal giudice del rinvio si evince che la sua questione si riferisce all’ipotesi in cui il compenso versato agli editori riduca in misura corrispondente quello che, di norma, deve spettare ai titolari del diritto di riproduzione in forza della direttiva 2001/29.

46      A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, la facoltà degli Stati membri di disporre le eccezioni previste dalle predette disposizioni è subordinata all’obbligo per gli stessi Stati di garantire che i titolari del diritto di riproduzione ricevano un equo compenso.

47      Orbene, gli editori non vengono annoverati tra i titolari del diritto di riproduzione quale previsto dall’articolo 2 della direttiva 2001/29.

48      Poiché, da un lato, l’equo compenso, dovuto in base all’eccezione per reprografia nonché all’eccezione per copia privata, è destinato, come risulta dal punto 36 della presente sentenza, a risarcire il pregiudizio subito dai titolari dei diritti a causa della riproduzione delle loro opere effettuata senza la loro autorizzazione e, dall’altro, gli editori non sono titolari del diritto esclusivo di riproduzione a norma dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, questi ultimi non subiscono alcun pregiudizio ai sensi di queste due eccezioni. Essi non possono dunque beneficiare di un compenso a titolo delle suddette eccezioni quando un siffatto beneficio avrebbe come conseguenza di privare i titolari del diritto di riproduzione di tutto o di parte dell’equo compenso cui questi ultimi hanno diritto a titolo delle stesse eccezioni.

49      Alla luce di quanto sopra esposto, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 ostano a una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, che autorizzi lo Stato membro ad assegnare agli editori delle opere create dagli autori una parte dell’equo compenso spettante ai titolari dei diritti, senza l’obbligo per i suddetti editori di far beneficiare, sia pure indirettamente, tali autori della parte del compenso di cui questi vengono privati.

 Sulla quarta questione

50      Con la quarta questione, che occorre trattare in terzo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 ostino a una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, la quale istituisca un sistema indifferenziato di riscossione dell’equo compenso che ricomprende anche le riproduzioni di spartiti nonché le riproduzioni contraffatte realizzate a partire da una fonte illegale.

51      Per quanto riguarda anzitutto gli spartiti, consegue esplicitamente dalla formulazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 che gli spartiti sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’eccezione per reprografia. Essi non possono dunque essere presi in considerazione nel calcolo dell’equo compenso nell’ambito di tale eccezione, anche nel caso in cui la riproduzione di spartiti sia realizzata da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali.

52      Tenuto conto della constatazione di cui al punto 33 della presente sentenza, la stessa conclusione si impone, in linea di principio, per quanto attiene all’eccezione per copia privata. Ove così non fosse, l’applicazione congiunta o parallela, da parte degli Stati membri, dell’eccezione per copia privata e dell’eccezione per reprografia rischierebbe di essere incoerente, in violazione del requisito di cui all’ultima frase del considerando 32 della direttiva 2001/29.

53      Infatti, nell’ipotesi in cui la riproduzione di spartiti fosse autorizzata nell’ambito di una delle suddette eccezioni e vietata nell’ambito dell’altra, la situazione giuridica nello Stato membro interessato sarebbe contraddittoria e consentirebbe di eludere il divieto di autorizzare la riproduzione di spartiti.

54      Ciò premesso, l’esclusione degli spartiti sancita all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 deve essere intesa nel senso che essa non mira semplicemente a limitare la portata dell’eccezione per reprografia, ma anche ad istituire un regime speciale per questo tipo di materiali protetti, vietando, in via di principio, la riproduzione degli stessi senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti.

55      Ne deriva che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 ostano, in linea di principio, a una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, la quale istituisca un sistema indifferenziato di riscossione dell’equo compenso che ricomprende anche le copie di spartiti.

56      Ciò posto, tenuto conto dell’ultima frase del considerando 35 della direttiva 2001/29, non si può escludere che, in taluni casi limitati ed isolati, la riproduzione non autorizzata di spartiti effettuata nell’ambito dell’eccezione per copia privata possa, ove il pregiudizio che tale riproduzione può causare ai titolari dei diritti sia minimo, essere considerata compatibile con il regime speciale menzionato al punto 54 della presente sentenza.

57      In merito poi alle riproduzioni contraffatte, la Corte ha già statuito che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che non comprende l’ipotesi di copie private realizzate a partire da una fonte illegale (sentenza ACI Adam e a., C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 41).

58      Infatti, secondo la Corte, se è pur vero che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 va inteso nel senso che l’eccezione per copia privata vieta ai titolari del diritto d’autore di avvalersi del loro diritto esclusivo di autorizzare o di vietare riproduzioni nei confronti delle persone che realizzano copie private di loro opere, nondimeno detta disposizione non può essere intesa nel senso che, al di là di tale limitazione espressamente prevista, essa imponga ai titolari del diritto d’autore di tollerare le violazioni dei loro diritti che la realizzazione di copie private può comportare (v. sentenza ACI Adam e a., C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 31).

59      La Corte ha altresì rilevato che dal considerando 22 della direttiva 2001/29 risulta che la diffusione della cultura non può essere veramente promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti e lottando contro le forme illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente (sentenza ACI Adam e a., C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 36) e che, al momento della sua applicazione, una normativa nazionale che non distingua a seconda che la fonte a partire dalla quale una riproduzione per uso privato viene realizzata sia legale o illegale, può violare talune condizioni stabilite dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 (sentenza ACI Adam e a., C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 38).

60      Da un lato, ammettere che siffatte riproduzioni possano essere realizzate a partire da una fonte illegale incoraggerebbe la circolazione delle opere contraffatte o riprodotte abusivamente, diminuendo così necessariamente il volume delle vendite o di altre operazioni legali relative alle opere protette, di modo che sarebbe pregiudicato il normale sfruttamento delle medesime (sentenza ACI Adam e a., C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 39).

61      Dall’altro, ciò potrebbe comportare, tenuto conto della constatazione di cui al punto precedente della presente sentenza, un pregiudizio ingiustificato per i titolari del diritto d’autore (sentenza ACI Adam e a., C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 40).

62      Tali argomenti, addotti dalla Corte nel contesto dell’eccezione per copia privata, sono, per la loro natura, pienamente trasponibili all’eccezione per reprografia. Di conseguenza, la giurisprudenza citata ai punti da 58 a 61 della presente sentenza deve essere considerata pertinente nell’ambito dell’interpretazione di quest’ultima eccezione.

63      Una siffatta interpretazione dell’eccezione per reprografia è corroborata dal fatto che l’eccezione per copia privata riguarda riproduzioni effettuate su «qualsiasi supporto», che si tratti di carta o di qualsiasi supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi. Orbene, l’attuazione di queste due eccezioni da parte degli Stati membri rischierebbe di essere incoerente, in violazione del requisito risultante dall’ultima frase del considerando 32 della direttiva 2001/29, qualora si ritenesse che l’eccezione per reprografia ricomprenda, a differenza dell’eccezione per copia privata, le riproduzioni contraffatte.

64      Occorre dunque rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 ostano, in via di principio, a una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, la quale istituisca un sistema indifferenziato di riscossione dell’equo compenso che ricomprende anche le riproduzioni di spartiti, e che le norme summenzionate ostano a una normativa siffatta, la quale istituisca un sistema indifferenziato di riscossione dell’equo compenso che ricomprende anche le riproduzioni contraffatte realizzate a partire da fonti illegali.

 Sulla seconda questione

65      Con la seconda questione, che va trattata per ultima, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 ostino ad una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, la quale combini, ai fini del finanziamento dell’equo compenso assegnato ai titolari dei diritti, due forme di remunerazione, ossia, da un lato, una remunerazione forfettaria versata a monte dell’operazione di riproduzione dal fabbricante, dall’importatore o dall’acquirente intracomunitario di apparecchi che consentono la riproduzione delle opere protette, in occasione dell’immissione in commercio degli stessi nel territorio nazionale, e l’importo della quale viene calcolato unicamente in funzione della velocità alla quale tali apparecchi possono realizzare le riproduzioni, e, dall’altro, una remunerazione proporzionale, riscossa a valle dell’operazione di riproduzione, determinata unicamente tramite un importo unitario moltiplicato per il numero di riproduzioni realizzate e che varia inoltre a seconda che il debitore abbia cooperato o meno alla riscossione di tale remunerazione, la quale in linea di principio è a carico delle persone fisiche o giuridiche che realizzano riproduzioni di opere.

66      Il sistema di cui trattasi nel procedimento principale si presenta come un sistema combinato di remunerazioni, il quale comporta, ai fini del finanziamento dell’equo compenso, una remunerazione fissata a monte dell’operazione di riproduzione, in funzione della velocità alla quale l’apparecchio realizza tecnicamente le riproduzioni, e, al contempo, una remunerazione fissata a valle dell’operazione di riproduzione, in funzione del numero di riproduzioni realizzate.

67      In primo luogo, per quanto attiene alla remunerazione fissata a monte, il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se la velocità massima alla quale un apparecchio realizza riproduzioni costituisca un criterio pertinente per la fissazione del compenso che devono versare i fabbricanti, gli importatori o gli acquirenti intracomunitari di apparecchi che consentono la riproduzione di opere protette, al momento dell’immissione in commercio degli apparecchi stessi nel territorio nazionale.

68      A tal riguardo, va anzitutto ricordato, come rilevato ai punti 36 e 37 della presente sentenza, che, da un lato, l’equo compenso mira a indennizzare adeguatamente i titolari di diritti di autore per la riproduzione di opere protette compiuta senza la loro autorizzazione. Di conseguenza, esso deve essere considerato quale contropartita del pregiudizio subito da tali titolari e derivante dall’atto di riproduzione. Dall’altro lato, la giurisprudenza della Corte relativa al criterio del pregiudizio deve applicarsi tanto nell’ambito dell’eccezione per copia privata quanto in quello dell’eccezione per reprografia.

69      Ne deriva, per un verso, che l’equo compenso, in linea di principio, è destinato a risarcire il pregiudizio subito a causa delle riproduzioni effettivamente realizzate (in prosieguo: il «criterio del pregiudizio effettivo») e, per altro verso, che, in linea di principio, incombe alle persone che hanno effettuato le riproduzioni risarcire il pregiudizio connesso alle medesime, finanziando il compenso che sarà corrisposto al titolare dei diritti (v. sentenza Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 45).

70      Ciò premesso, la Corte ha ammesso che, tenuto conto delle difficoltà pratiche per identificare gli utenti nonché per obbligarli a indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio cagionato a questi ultimi, è consentito agli Stati membri istituire un prelievo a carico non degli utenti interessati, bensì di coloro che dispongono di attrezzature, apparecchi e supporti di riproduzione digitale e che, a tale titolo, di diritto o di fatto, mettono tali attrezzature a disposizione di detti utenti ovvero rendono loro un servizio di riproduzione, e che possono ripercuotere il costo del prelievo sugli utenti (v., in tal senso, sentenza Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punti 46 e 48).

71      Resta inteso che l’importo di un siffatto prelievo fissato a monte non può essere determinato in base al criterio del pregiudizio effettivo, dato che, allo stadio dell’immissione in commercio nel territorio nazionale degli apparecchi di cui trattasi, l’entità di detto pregiudizio rimane ignota. Di conseguenza, tale prelievo deve essere necessariamente concepito in modo forfettario.

72      A tal riguardo, è legittimo presumere che le persone cui vengono messi a disposizione siffatti apparecchi beneficino integralmente di tale messa a disposizione, vale a dire che si presume che esse sfruttino pienamente le funzioni associate a tali apparecchi, ivi comprese quelle di riproduzione. Ne consegue che la semplice capacità di tali apparecchi di realizzare riproduzioni è sufficiente a giustificare l’applicazione del prelievo alle persone interessate (v., in tal senso, sentenza Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punti 55 e 56).

73      Per contro, la giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza non consente di presumere che tutte le persone cui tali apparecchi sono messi a disposizione sfruttino interamente la capacità tecnica di riproduzione dei medesimi, là dove tale capacità corrisponde al numero massimo di riproduzioni realizzabili tecnicamente entro un determinato limite di tempo.

74      Infatti, è pacifico che, poiché le varie categorie di acquirenti o di utenti non hanno le stesse esigenze e non sono soggette alle stesse limitazioni quali previste dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, esse sfruttano la capacità tecnica di un determinato apparecchio soltanto entro i limiti di dette esigenze e limitazioni.

75      In particolare, lo sfruttamento della capacità tecnica degli apparecchi di riproduzione differisce a seconda che l’interessato realizzi riproduzioni per un uso pubblico o per un uso privato, per fini commerciali o per altri fini.

76      Una remunerazione il cui importo viene fissato in modo forfettario e il cui pagamento grava sulle persone che mettono apparecchi a disposizione delle persone fisiche e giuridiche per effettuare riproduzioni deve, in linea di principio, tener conto di tale differenza, posto che la valutazione del pregiudizio può condurre a risultati notevolmente diversi a seconda delle situazioni evocate al punto precedente della presente sentenza.

77      Da quanto precede deriva che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 ostano a una remunerazione forfettaria, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, versata a monte dell’operazione di riproduzione dal fabbricante, dall’importatore o dall’acquirente intracomunitario al momento dell’immissione in commercio di un apparecchio nel territorio nazionale, nel caso in cui l’importo di tale remunerazione sia fissato unicamente in funzione della velocità alla quale tale apparecchio è tecnicamente in grado di effettuare riproduzioni.

78      In secondo luogo, per quanto riguarda la remunerazione riscossa a valle, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione autorizzi uno Stato membro a far variare l’importo del prelievo a carico delle persone fisiche o giuridiche che realizzano riproduzioni di opere a seconda che tali persone cooperino o meno alla riscossione del prelievo stesso.

79      A tal riguardo, come ricordato al punto 36 della presente sentenza, l’equo compenso mira a compensare il pregiudizio cagionato ai titolari di diritti. Orbene, il pregiudizio cagionato all’autore rimane identico indipendentemente dal fatto che il debitore cooperi o meno alla riscossione di un siffatto prelievo.

80      Il fatto di cooperare o meno non può quindi costituire un criterio adeguato per far variare l’importo del prelievo destinato a finanziare, a valle, l’equo compenso.

81      In terzo e ultimo luogo, occorre esaminare se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 ostino a una normativa nazionale la quale istituisca un sistema combinato che comporta cumulativamente una remunerazione forfettaria versata a monte e una remunerazione proporzionale fissata a valle.

82      A tal riguardo, deriva implicitamente dalla giurisprudenza ricordata al punto 69 della presente sentenza che l’istituzione di un prelievo fissato a monte della realizzazione delle riproduzioni può, in via di principio, essere autorizzata soltanto in via sussidiaria, in caso di impossibilità di identificare gli utenti e, di conseguenza, di valutare il pregiudizio effettivo subito dai titolari dei diritti.

83      Nondimeno, tenuto conto della facoltà lasciata agli Stati membri di determinare le modalità di finanziamento e di riscossione dell’equo compenso nonché la sua entità, un sistema che combini una remunerazione forfettaria fissata a monte e una remunerazione proporzionale fissata a valle non può a priori essere considerato incompatibile con l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29.

84      Ciò posto, un siffatto sistema deve permettere, nel suo insieme, la riscossione di un prelievo a titolo di equo compenso il cui importo corrisponda, in sostanza, al pregiudizio effettivo subito dai titolari dei diritti, fermo restando che uno Stato membro, il quale scegliesse di istituire una forma di remunerazione fissata a valle, il cui importo dipendesse dal numero di riproduzioni realizzate, non sembrerebbe esposto alle difficoltà pratiche di identificazione e di valutazione evocate al punto 82 della presente sentenza.

85      Al fine di poter soddisfare la condizione menzionata al punto precedente della presente sentenza, un sistema che combini una remunerazione forfettaria fissata a monte e una remunerazione proporzionale fissata a valle, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, deve prevedere meccanismi, segnatamente di rimborso, destinati a correggere qualsiasi situazione di «sovracompensazione» a scapito di questa o quella categoria di utenti (v., per analogia, sentenza Amazon.com International Sales e a., C‑521/11, EU:C:2013:515, punti 30 e 31).

86      Infatti, una siffatta «sovracompensazione» non sarebbe compatibile con il requisito, sancito dal considerando 31 della direttiva 2001/29, secondo cui occorre mantenere un giusto equilibrio tra i titolari dei diritti e gli utenti di materiali protetti.

87      In particolare, un siffatto sistema combinato di remunerazione deve essere dotato di meccanismi, segnatamente di rimborso, che consentano l’applicazione complementare dei criteri del pregiudizio effettivo e del pregiudizio stabilito in modo forfettario.

88      Dalle suesposte considerazioni consegue che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 ostano a una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, la quale istituisca un sistema che combina, ai fini del finanziamento dell’equo compenso spettante ai titolari dei diritti, due forme di remunerazione, ossia, da un lato, una remunerazione forfettaria versata a monte dell’operazione di riproduzione dal fabbricante, dall’importatore o dall’acquirente intracomunitario di apparecchi che consentono la riproduzione delle opere protette, in occasione dell’immissione in commercio di tali apparecchi nel territorio nazionale, e, dall’altro, una remunerazione proporzionale versata a valle di tale operazione di riproduzione, determinata unicamente tramite un importo unitario moltiplicato per il numero di riproduzioni realizzate, a carico delle persone fisiche e giuridiche che realizzano tali riproduzioni, se e in quanto:

–        la remunerazione forfettaria versata a monte sia calcolata unicamente in funzione della velocità alla quale l’apparecchio di cui trattasi può realizzare le riproduzioni;

–        la remunerazione proporzionale riscossa a valle varii a seconda che il debitore abbia cooperato o meno alla riscossione di tale remunerazione;

–        il sistema combinato nel suo insieme non sia provvisto di meccanismi, segnatamente di rimborso, che consentano l’applicazione complementare dei criteri del pregiudizio effettivo e del pregiudizio stabilito in modo forfettario nei confronti delle diverse categorie di utenti.

 Sulle spese

89      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, devono essere interpretati nel senso che, per quanto riguarda i termini «equo compenso» in essi contenuti, occorre distinguere a seconda che la riproduzione su carta o su un supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, venga effettuata da un utente qualsivoglia oppure da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali.

2)      L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 ostano a una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, che autorizzi lo Stato membro ad assegnare agli editori delle opere create dagli autori una parte dell’equo compenso spettante ai titolari dei diritti, senza l’obbligo per i suddetti editori di far beneficiare, sia pure indirettamente, tali autori della parte del compenso di cui questi vengono privati.

3)      L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 ostano, in via di principio, a una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, la quale istituisca un sistema indifferenziato di riscossione dell’equo compenso che ricomprende anche le riproduzioni di spartiti, e le norme summenzionate ostano a una normativa siffatta, la quale istituisca un sistema indifferenziato di riscossione dell’equo compenso che ricomprende anche le riproduzioni contraffatte realizzate a partire da fonti illegali.

4)      L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 ostano a una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, la quale istituisca un sistema che combina, ai fini del finanziamento dell’equo compenso spettante ai titolari dei diritti, due forme di remunerazione, ossia, da un lato, una remunerazione forfettaria versata a monte dell’operazione di riproduzione dal fabbricante, dall’importatore o dall’acquirente intracomunitario di apparecchi che consentono la riproduzione delle opere protette, in occasione dell’immissione in commercio di tali apparecchi nel territorio nazionale, e, dall’altro, una remunerazione proporzionale versata a valle di tale operazione di riproduzione, determinata unicamente tramite un importo unitario moltiplicato per il numero di riproduzioni realizzate, a carico delle persone fisiche e giuridiche che realizzano tali riproduzioni, se e in quanto:

–        la remunerazione forfettaria versata a monte sia calcolata unicamente in funzione della velocità alla quale l’apparecchio di cui trattasi può realizzare le riproduzioni;

–        la remunerazione proporzionale riscossa a valle varii a seconda che il debitore abbia cooperato o meno alla riscossione di tale remunerazione;

–        il sistema combinato nel suo insieme non sia provvisto di meccanismi, segnatamente di rimborso, che consentano l’applicazione complementare dei criteri del pregiudizio effettivo e del pregiudizio stabilito in modo forfettario nei confronti delle diverse categorie di utenti.

Firme


* Lingua processuale: il francese.