Language of document : ECLI:EU:T:2007:36

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

7 febbraio 2007

Causa T‑339/03

Gabrielle Clotuche

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzionari – Riassegnazione di un direttore in qualità di consigliere principale – Interesse del servizio – Equivalenza degli impieghi – Riorganizzazione di Eurostat – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni»

Oggetto: Ricorso avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione del 9 luglio 2003 di riassegnare la ricorrente da un posto di direttore ad un posto di consigliere principale e della decisione della Commissione del 1º ottobre 2003 di riorganizzazione di Eurostat, in quanto non contiene alcun provvedimento di riassegnazione della ricorrente in qualità di direttore, e, d’altro lato, una domanda di risarcimento del danno morale.

Decisione: La Commissione è condannata a versare alla ricorrente la somma di EUR 1 a titolo di risarcimento danni per illecito amministrativo. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà le proprie spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale, ed un quinto delle spese sostenute della ricorrente, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale. La ricorrente sopporterà i quattro quinti delle proprie spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale.

Massime

1.      Funzionari – Trasferimento interno – Riassegnazione – Criterio di distinzione

(Statuto dei funzionari, artt. 4, 7, n. 1, e 29)

2.      Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire

(Statuto dei funzionari, artt. 38, 90 e 91)

3.      Funzionari – Organizzazione dei servizi – Assegnazione del personale

(Statuto dei funzionari, art. 7, n. 1)

4.      Funzionari – Organizzazione dei servizi – Assegnazione del personale

(Statuto dei funzionari, artt. 5, n. 4, e 7, n. 1)

5.      Funzionari – Organizzazione dei servizi – Assegnazione del personale

(Statuto dei funzionari, art. 7, n. 1)

6.      Funzionari – Organizzazione dei servizi – Assegnazione del personale

(Statuto dei funzionari, art. 7, n. 1)

7.      Funzionari – Organizzazione dei servizi – Assegnazione del personale

(Statuto dei funzionari, art. 7, n. 1)

8.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Riorganizzazione dei servizi di una direzione generale dopo la conclusione delle indagini su irregolarità commesse al suo interno

(Statuto dei funzionari, artt. 7, n. 1, 90 e 91)

9.      Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento

10.    Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Illecito amministrativo

1.      Dal sistema dello Statuto risulta che si opera un trasferimento interno, nel senso proprio del termine, solo in caso di trasferimento di un funzionario ad un posto vacante. Ne consegue che qualsiasi trasferimento interno propriamente detto deve effettuarsi secondo le formalità contemplate dagli artt. 4 e 29 dello Statuto. Per contro, tali formalità non vanno osservate in caso di riassegnazione del funzionario, in quanto tale trasferimento non dà luogo ad alcuna vacanza di posto.

Tuttavia le decisioni di riassegnazione sono soggette, così come i trasferimenti interni, per quanto riguarda la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei funzionari interessati, alle regole dell’art. 7, n. 1, dello Statuto, segnatamente nel senso che la riassegnazione dei funzionari può avvenire solo nell’interesse del servizio e nel rispetto dell’equivalenza degli impieghi.

(v. punti 31, 35 e 47)

Riferimento: Corte 24 febbraio 1981, cause riunite 161/80 e 162/80, Carbognani e Coda Zabetta/Commissione (Racc. pag. 543, punto 21); Corte 23 marzo 1988, causa 19/87, Hecq/Commissione (Racc. pag. 1681, punto 6); Corte 7 marzo 1990, cause riunite C‑116/88 e C‑149/88, Hecq/Commissione (Racc. pag. I‑599, punto 11); Corte 9 agosto 1994, causa C‑398/93 P, Rasmussen/Commissione (Racc. pag. I‑4043, punto 11); Tribunale 22 gennaio 1998, causa T‑98/96, Costacurta/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑21 e II‑49, punto 36); Tribunale 15 settembre 1998, causa T‑23/96, De Persio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑483 e II‑1413, punto 79); Tribunale 6 marzo 2001, causa T‑100/00, Campoli/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑71 e II‑347, punto 29); Tribunale 26 novembre 2002, causa T‑103/01, Cwik/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑229 e II‑1137, punto 30)

2.      Un funzionario può legittimamente chiedere l’annullamento di una decisione di riassegnazione che lo riguarda anche se è stato successivamente comandato nell’interesse del servizio. Infatti, allorché, alla scadenza di tale comando, il funzionario è reintegrato immediatamente nell’impiego che occupava in precedenza, egli conserva un interesse personale a chiedere l’annullamento della decisione impugnata in quanto, in caso di annullamento, si riterrebbe che egli non abbia mai lasciato l’impiego da lui occupato prima della riassegnazione.

(v. punti 40‑43)

3.      Qualora risulti che siano state commesse irregolarità in seno ad una direzione generale, l’amministrazione non commette alcun errore manifesto di valutazione ritenendo che l’interesse del servizio giustifichi il ritiro di tutti i direttori dalle funzioni direttive da essi ricoperte e la loro riassegnazione a impieghi di consigliere principale al fine di garantire la serenità ed il buono svolgimento delle indagini riguardanti le dette irregolarità, in particolare delle investigazioni destinate a valutare il loro ruolo eventuale in tali irregolarità. Sono irrilevanti al riguardo, tenuto conto di tale obiettivo, non diretto a sanzionare i direttori o ad evitare la continuazione delle irregolarità, le circostanze che i circuiti finanziari in questione siano stati sotto il controllo dei capi unità e che un direttore, alla luce della sua data di assunzione delle funzioni, non abbia potuto essere implicato nelle irregolarità. D’altro canto, la riassegnazione di quest’ultimo non lede il principio della parità di trattamento dato che l’interessato si trova in un a situazione identica a quella degli altri direttori, che non erano neppure essi sospettati di essere stati implicati nelle irregolarità commesse.

Tale valutazione non può essere rimessa in discussione dal preteso carattere politico o mediatico delle decisioni di riassegnazione, in quanto, dato che l’interesse del servizio giustifica, da solo, tali decisioni, le eventuali considerazioni accessorie che potrebbero costituire motivi della loro adozione non potrebbero, in ogni caso, pregiudicare la loro legittimità.

(v. punti 70, 76, 77 e 107)

4.      Una decisione di riassegnazione di un funzionario ad una funzione che, secondo le disposizioni generali di esecuzione dell’art. 5, n. 4, dello Statuto, adottate dall’istituzione da cui egli dipende, corrisponde allo stesso grado e allo stesso impiego tipo della funzione precedentemente svolta, non viola il principio dell’equivalenza degli impieghi e quello della corrispondenza tra grado e impiego. Infatti, oggettivamente, essendo irrilevante la percezione dell’interessato, tale funzione non appare, in quanto tale, di livello inferiore a quello della funzione precedente.

Le circostanze che la decisione di riassegnazione, che fa passare un funzionario di grado A 2 da un impiego di direttore a quello di consigliere principale, non contenga alcuna descrizione della funzione a cui è riassegnato l’interessato e che si tratti di una funzione creata ex novo non possono essere sufficienti, tenuto conto di tale novità e della natura stessa delle funzioni di un consigliere principale, a provare che l’equivalenza degli impieghi non è stata rispettata.

(v. punti 93, 95, 97, 101 e 102)

5.      La riassegnazione, nell’interesse del servizio, di tutti i direttori di una direzione generale ad impieghi di consigliere principale, al fine di garantire la serenità e il buono svolgimento delle indagini riguardanti irregolarità commesse in seno alla detta direzione generale, in particolare delle investigazioni destinate a valutare il loro ruolo eventuale in tali irregolarità, costituisce un provvedimento di carattere generale e impersonale che esclude la volontà dell’amministrazione di sanzionare il comportamento individuale dei funzionari riassegnati. Questi ultimi, qualora beneficino di un nuovo impiego corrispondente al loro grado, non possono legittimamente sostenere di essere stati sottoposti a sanzione e contestare all’amministrazione il fatto di aver commesso uno sviamento di potere o di procedura non avviando un procedimento disciplinare a loro carico.

(v. punti 127 e 129)

6.      La legittimità di una decisione di riassegnazione, adottata conformemente all’interesse del servizio, non può, di per sé, essere inficiata dalla circostanza che la sua comunicazione al pubblico da parte dell’amministrazione abbia potuto erroneamente accreditare l’idea che il funzionario riassegnato potesse essere colpevole o, quanto meno, sospettato di aver preso parte a irregolarità. Tale circostanza può tuttavia costituire un elemento pertinente nell’ambito dell’esame di una domanda di risarcimento danni proposta dall’interessato.

(v. punti 145 e 146)

7.      Un semplice provvedimento di organizzazione interna, adottato nell’interesse del servizio, come un provvedimento di riassegnazione, ove non pregiudichi la posizione statutaria del funzionario o il principio della corrispondenza tra il grado e l’impiego, non dev’essere né preceduto da un’audizione dell’interessato né munito di motivazione.

(v. punti 147, 153 e 195)

Riferimento: 7 marzo 1990, Hecq/Commissione, cit., punto 14; Cwik/Commissione, cit., punto 62

8.      Qualora l’amministrazione, dopo la conclusione delle indagini riguardanti irregolarità commesse in seno ad una direzione generale, adotti una decisione di riorganizzazione dei servizi che presenta due aspetti, l’uno costituito dalla riduzione del numero delle direzioni e dalla modifica delle loro competenze, nonché dalla pubblicazione degli avvisi di posto vacante al fine di coprire i nuovi impieghi di direttore mediante trasferimento interno, promozione o nomina esterna, e l’altro costituito da una serie di decisioni individuali che mantengono in essere la riassegnazione degli ex direttori, decisa in precedenza al fine di garantire il buono svolgimento delle indagini, il primo non può pregiudicare tali ex direttori, mentre il secondo li pregiudica in quanto mantiene in essere la loro riassegnazione per un motivo, l’esigenza di procedere alla riorganizzazione dei servizi, che differisce da quello che aveva giustificato la loro riassegnazione provvisoria, il che vieta di considerarlo puramente confermativo.

(v. punto 180)

9.      Le circostanze che una decisione di riassegnazione di un funzionario abbia presentato carattere provvisorio e che la reintegrazione nel suo impiego iniziale facesse parte delle ipotesi che potevano essere prese in considerazione da parte dell’amministrazione non costituiscono assicurazioni precise, incondizionate e concordanti produttive di un legittimo affidamento in una reintegrazione del genere, di modo che la decisione di mantenere in essere la riassegnazione del funzionario per motivi diversi da quelli che giustificavano la sua riassegnazione iniziale non può essere in contrasto col principio di tutela del legittimo affidamento.

(v. punti 201, 202 e 204)

10.    L’amministrazione commette un illecito amministrativo tale da far sorgere la sua responsabilità qualora dia l’impressione, attraverso un comunicato stampa liberamente accessibile al pubblico, che un funzionario sottoposto a riassegnazione nell’interesse del servizio fosse coinvolto in talune irregolarità, e ciò anche se la decisione di riassegnazione non può, di per sé, essere inficiata da illegittimità. Un illecito del genere provoca un danno morale al detto funzionario, dato che egli è posto nella situazione di dover continuamente giustificarsi nei confronti sia dei colleghi sia delle persone estranee al servizio.

(v. punti 219-221)