Ordinanza del Tribunale di primo grado 28 ottobre 2009 - CureVac/UAMI - Qiagen (RNAiFect)
[Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo RNAiFect - Marchio comunitario denominativo anteriore RNActive - Impedimento relativo - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)]
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: CureVac GmbH (Tubinga, Germania) (rappresentante: avv. F. Graf von Stosch)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: M. Kicia e S. Schäffner, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Qiagen GmbH (Hilden, Germania) (rappresentanti: inizialmente l'avv. E. Krings, successivamente gli avv.ti V. von Bomhard, A. Renck e T. Dolde)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 11 dicembre 2007 (procedimento R 1219/2006-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la CureVac GmbH e la Qiagen GmbH
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La CureVac GmbH è condannata alle spese.
____________1 - GU C 107 del 26.4.2008.