Language of document : ECLI:EU:T:2019:432

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

19 giugno 2019 (*)

«Aiuti di Stato – Aiuti individuali a favore del complesso del Nürburgring per la realizzazione di un parco divertimenti, di alberghi e ristoranti e per l’organizzazione di gare automobilistiche – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Decisione che dichiara che il rimborso degli aiuti dichiarati incompatibili non riguarda il nuovo proprietario del complesso del Nürburgring – Ricorso di annullamento – Insussistenza di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale – Associazione – Status di negoziatore – Irricevibilità – Decisione che accerta l’insussistenza di aiuto di Stato al termine della fase di esame preliminare – Ricorso di annullamento – Parte interessata – Interesse ad agire – Ricevibilità – Violazione dei diritti procedurali delle parti interessate – Assenza di difficoltà che richiedono l’avvio di un procedimento d’indagine formale – Denuncia – Vendita degli attivi dei beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili – Procedura di gara d’appalto aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione»

Nella causa T‑373/15,

Ja zum Nürburgring eV, con sede in Nürburg (Germania), rappresentata inizialmente da D. Frey, M. Rudolph e S. Eggerath, successivamente da Frey e Rudolph, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, T. Maxian Rusche e B. Stromsky, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento parziale della decisione (UE) 2016/151 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring (GU 2016, L 34, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata),

composto da I. Pelikánová, presidente, V. Valančius, P. Nihoul, J. Svenningsen e U. Öberg (relatore), giudici,

cancelliere: K. Guzdek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 aprile 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I.      Fatti

1        Il complesso del Nürburgring (in prosieguo: il «Nürburgring»), situato nel Land tedesco della Renania-Palatinato, comprende un circuito di gare automobilistiche (in prosieguo: il «circuito del Nürburgring»), un parco divertimenti, alberghi e ristoranti.

2        Tra il 2002 e il 2012 i proprietari del Nürburgring (in prosieguo: i «venditori»), vale a dire le imprese pubbliche Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH e Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH, hanno beneficiato, principalmente da parte del Land Renania-Palatinato, di misure di sostegno alla costruzione di un parco divertimenti, di alberghi e ristoranti e all’organizzazione di gare di Formula 1.

A.      Procedimento amministrativo e vendita degli attivi del Nürburgring

3        Il 5 aprile 2011 la Ja zum Nürburgring eV, ricorrente, un’associazione tedesca per lo sport automobilistico avente per oggetto il ripristino e la promozione di un circuito di gara automobilistica al Nürburgring, ha presentato una prima denuncia alla Commissione europea relativa ad aiuti che sono stati versati dalla Repubblica federale di Germania a favore del circuito del Nürburgring.

4        Con lettera del 21 marzo 2012, la Commissione ha notificato alla Repubblica federale di Germania la propria decisione di avviare un procedimento d’indagine formale, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in relazione alle diverse misure di sostegno attuate tra il 2002 e il 2012 a favore del Nürburgring. Con tale decisione, di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2012, C 216, pag. 14), la Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni sulle misure di cui trattasi.

5        A motivo della concessione di ulteriori misure di sostegno notificate dalla Repubblica federale di Germania alla Commissione, quest’ultima ha deciso di estendere il procedimento d’indagine formale a tali nuove misure. La decisione è stata notificata alla Repubblica federale di Germania con lettera del 7 agosto 2012. Con tale decisione, di cui una sintesi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale (GU 2012, C 333, pag. 1), la Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni sulle misure ulteriori.

6        Il 24 luglio 2012, l’Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler (Tribunale circoscrizionale di Bad Neuenahr-Ahrweiler, Germania) ha dichiarato l’insolvenza dei venditori. Esso ha avviato una procedura d’insolvenza senza spossessamento il 1onovembre 2012 e ha deciso di procedere alla vendita degli attivi dei venditori (in prosieguo: la «vendita degli attivi del Nürburgring»). I venditori hanno designato il revisore KPMG AG quale consulente giuridico e finanziario.

7        Il 1o novembre 2012 la gestione del Nürburgring è stata affidata alla Nürburgring Betriebsgesellschaft mbH, una società controllata al 100% da uno dei venditori, la Nürburgring GmbH, costituita dagli amministratori designati dall’Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler (Tribunale circoscrizionale di Bad Neuenahr-Ahrweiler).

8        Il 15 maggio 2013 è stata avviata una procedura di gara d’appalto per procedere alla vendita degli attivi del Nürburgring (in prosieguo: la «procedura di gara d’appalto»).

9        Il 23 maggio 2013 la Commissione ha comunicato alla Repubblica federale di Germania e agli amministratori i criteri che la procedura di gara d’appalto doveva soddisfare al fine di escludere elementi di aiuti di Stato e li ha informati dell’obbligo per l’acquirente prescelto di rimborsare i vantaggi che gli sarebbero stati eventualmente conferiti. Discussioni tra la Commissione, la Repubblica federale di Germania e gli amministratori avevano avuto luogo, a tale riguardo, sin dal mese di ottobre 2012.

10      La procedura di gara d’appalto si è svolta nel seguente modo:

–        il 14 maggio 2013 è stato annunciato l’avvio della procedura di gara d’appalto attraverso un comunicato stampa di uno degli amministratori;

–        il 15 maggio 2013 la KPMG ha pubblicato un invito a manifestare interesse sul Financial Times, sull’Handelsblatt e sul sito Internet del Nürburgring;

–        70 potenziali acquirenti hanno manifestato il loro interesse, tra i quali la ricorrente e il club automobilistico tedesco ADAC eV;

–        con lettera del 19 luglio 2013 gli investitori interessati hanno ricevuto documenti relativi al Nürburgring e sono stati invitati a presentare un’offerta indicativa, e ciò per la totalità degli attivi, per gruppi di attivi determinati o per singoli attivi;

–        il termine per la presentazione di un’offerta indicativa è stato fissato successivamente al 12 settembre 2013, con lettera del 19 luglio 2013, e poi al 26 settembre 2013, con lettera del 12 settembre 2013; ciascuna di tali lettere precisava che le offerte presentate dopo la scadenza del termine sarebbero state parimenti prese in considerazione;

–        all’inizio del mese di febbraio 2014, 24 potenziali acquirenti, tra i quali l’ADAC, avevano fatto pervenire un’offerta indicativa; l’offerta dell’ADAC verteva unicamente sul circuito del Nürburgring; 18 di essi si sono qualificati per l’indagine di due diligence, tra questi l’ADAC non figurava;

–        per i potenziali acquirenti invitati alla fase successiva della procedura di gara d’appalto, il termine per la presentazione di offerte di conferma, che dovevano essere integralmente finanziate e comprendere un accordo prenegoziato per il riacquisto degli attivi, è stato fissato successivamente all’11 dicembre 2013, con lettera del 17 ottobre 2013, e poi al 17 febbraio 2014, con lettera del 17 dicembre 2013; quest’ultima lettera indicava che le offerte presentate dopo la scadenza del termine sarebbero state parimenti prese in considerazione, ma precisava che i venditori avrebbero potuto decidere sull’identità dell’acquirente prescelto poco tempo dopo il termine per la presentazione delle offerte;

–        tredici potenziali acquirenti hanno presentato un’offerta di conferma, di cui quattro hanno presentato un’offerta relativa a tutti gli attivi, ossia la Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH (in prosieguo: la «Capricorn» o l’«acquirente»), un secondo offerente (in prosieguo: «offerente 2»), un terzo offerente (in prosieguo: «offerente 3») e un quarto potenziale acquirente;

–        ai sensi delle lettere inviate agli investitori interessati il 19 luglio e il 17 ottobre 2013, gli investitori dovevano essere selezionati tenendo conto, da un lato, di esigenze di massimizzazione del valore di tutti gli attivi, e, dall’altro, di messa in sicurezza della transazione; in applicazione di tali criteri, sono state prese in considerazione, nell’ultima fase della procedura di gara d’appalto, le offerte dell’offerente 2 e della Capricorn che, da un lato, proponevano il rilevamento di tutti gli attivi del Nürburgring e, dall’altro, avevano fornito una prova della solidità finanziaria delle loro rispettive offerte il 7 e l’11 marzo 2014. Progetti di contratto di cessione sono stati negoziati in parallelo con tali due offerenti;

–        l’11 marzo 2014 il comitato dei creditori dei venditori, nell’ambito della procedura d’insolvenza dei venditori, ha approvato la vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn, la cui offerta ammontava a EUR 77 milioni, mentre l’offerta dell’offerente 2 era compresa tra EUR 47 e 52 milioni.

11      Il 23 dicembre 2013 la ricorrente ha depositato una seconda denuncia alla Commissione, per il motivo che la procedura di gara d’appalto non sarebbe stata trasparente e non discriminatoria. Secondo la ricorrente, l’acquirente prescelto avrebbe ricevuto così nuovi aiuti, e avrebbe garantito la continuità delle attività economiche dei venditori, di modo che l’ordine di recupero degli aiuti percepiti dai venditori avrebbe dovuto estendersi ad esso.

B.      Decisioni impugnate

12      Il 1o ottobre 2014 la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2016/151, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring (GU 2016, L 34, pag. 1; in prosieguo: la «decisione finale»).

13      All’articolo 2 della decisione finale, la Commissione ha constatato l’illegittimità e l’incompatibilità con il mercato interno di talune misure di sostegno a favore dei venditori (in prosieguo: gli «aiuti ai venditori»).

14      La Commissione ha deciso, all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione finale, che la Capricorn e le sue controllate non rispondevano di un eventuale recupero degli aiuti ai venditori (in prosieguo: la «prima decisione impugnata»).

15      All’articolo 1, ultimo trattino, della decisione finale, la Commissione ha stabilito che la vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn non costituiva un aiuto di Stato (in prosieguo: la «seconda decisione impugnata»).

16      La Commissione ha ritenuto, infatti, che la procedura di gara d’appalto fosse stata condotta in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, che tale procedura avesse portato a un prezzo di vendita conforme al mercato, e che non vi fosse continuità economica tra i venditori e l’acquirente.

II.    Procedimento e conclusioni delle parti

17      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 luglio 2015, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

18      Con lettera del 27 ottobre 2015, la Commissione ha presentato una domanda di traduzione nella lingua processuale di un allegato del ricorso.

19      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 novembre 2015, i venditori hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con ordinanza del 18 aprile 2016, il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale ha autorizzato tale intervento.

20      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 3 maggio 2016, i venditori hanno informato il Tribunale che ritiravano il proprio intervento.

21      Con ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale del 27 giugno 2016, i venditori sono stati cancellati dal ruolo del Tribunale come intervenienti e condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle della ricorrente riguardanti il loro intervento.

22      Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 giugno 2016, la Commissione ha chiesto al Tribunale di dichiarare che era venuto meno l’oggetto del presente ricorso e che non occorreva più statuire sullo stesso. Il 22 agosto 2016, la ricorrente ha depositato le proprie osservazioni su tale domanda di non luogo a statuire.

23      Con decisione del presidente del Tribunale dell’11 ottobre 2016, è stato designato un nuovo giudice relatore e la causa è stata attribuita alla Prima Sezione del Tribunale.

24      Il 26 luglio 2017, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha chiesto alle parti di depositare taluni documenti e ha rivolto loro alcuni quesiti scritti, invitandole a rispondervi per iscritto. Le parti hanno presentato le loro osservazioni in risposta l’8 settembre 2017.

25      Con ordinanza del 6 settembre 2017, la Prima Sezione del Tribunale ha deciso di riunire al merito la domanda di non luogo a statuire della Commissione.

26      Su proposta della Prima Sezione, il Tribunale ha deciso, in applicazione dell’articolo 28 del regolamento di procedura di rimettere la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

27      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 ottobre 2017, la ricorrente ha chiesto lo svolgimento di un’udienza di discussione. La Commissione non ha preso posizione circa lo svolgimento di un’udienza nel termine impartito.

28      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 novembre 2017, la Commissione ha presentato una domanda di stralcio dei documenti prodotti dalla ricorrente in allegato alla sua domanda di udienza di discussione. Il 13 dicembre 2017 la ricorrente ha depositato le proprie osservazioni su tale domanda di stralcio di documenti.

29      Il 23 gennaio 2018 il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. Il 23 febbraio 2018, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha chiesto alle parti di depositare taluni documenti e ha rivolto loro alcuni quesiti scritti, invitandole a rispondervi per iscritto. Ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il Tribunale ha altresì invitato la Repubblica federale di Germania a depositare taluni documenti e le ha posto alcuni quesiti scritti, invitandola a rispondervi per iscritto. Le parti e la Repubblica federale di Germania hanno depositato le loro osservazioni in risposta il 12, il 14 e il 19 marzo 2018.

30      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 25 aprile 2018, in esito alla quale la fase orale del procedimento è stata chiusa.

31      Il 18 maggio 2018 la ricorrente ha depositato una domanda di riapertura della fase orale del procedimento. Con decisione dell’11 aprile 2019, il presidente della Prima Sezione ampliata del Tribunale ha respinto tale domanda.

32      Il 20 luglio 2018 la Commissione ha depositato anch’essa una domanda di riapertura della fase orale del procedimento. Con decisione del 30 luglio 2018, il presidente della Prima Sezione ampliata del Tribunale ha respinto tale domanda.

33      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere i motivi di irricevibilità sollevati dalla Commissione;

–        respingere la domanda di non luogo a statuire della Commissione;

–        annullare la prima e la seconda decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese;

34      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        in subordine, dichiarare che non vi è più luogo a statuire sul ricorso, per perdita di interesse ad agire per la ricorrente;

–        in ulteriore subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

III. In diritto

A.      Sulla ricevibilità della domanda di annullamento della prima decisione impugnata

35      La ricorrente mira a ottenere l’annullamento della prima decisione impugnata, con la quale la Commissione, avendo determinato che non vi era continuità economica tra i venditori e l’acquirente, ha deciso che un eventuale recupero degli aiuti ai venditori non riguardava quest’ultimo.

36      Con la quarta parte del primo motivo, infatti, vertente sulla mancata attuazione di un nuovo modello commerciale da parte della Capricorn, e le prime due parti del terzo motivo, vertenti su errori nella valutazione dell’esistenza di una continuità economica tra i venditori e la Capricorn, la ricorrente contesta alla Commissione di non aver accertato, nell’ambito della prima decisione impugnata, l’esistenza di una siffatta continuità economica. Inoltre, con il suo settimo motivo, la ricorrente fa valere che, adottando la prima decisione impugnata, la Commissione avrebbe omesso di valutare le sue osservazioni.

37      Nel controricorso la Commissione ha fatto valere che il ricorso era irricevibile, nei limiti in cui, in particolare, era diretto a contestare la prima decisione impugnata. A suo avviso, la ricorrente non aveva dimostrato né il suo interesse ad agire né la sua legittimazione ad agire.

38      Successivamente, la Commissione è giunta alla conclusione che, in ogni caso, non vi era più luogo a statuire sul ricorso, compreso sulla domanda di annullamento della prima decisione impugnata, per il motivo che la ricorrente avrebbe perso tutto l’interesse ad agire che avrebbe potuto avere prima.

39      Le parti concordano sul fatto che la prima decisione impugnata è stata adottata in esito a un procedimento d’indagine formale.

40      A tale riguardo, e in primo luogo, occorre ricordare che, nella sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione (C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 104), la Corte ha dichiarato che una decisione sulla continuità economica deve essere considerata come una decisione «collegata e complementare» alla decisione finale relativa agli aiuti considerati che la precede, nei limiti in cui essa ne precisa la portata in merito alla qualità di beneficiario di tali aiuti e, di conseguenza, in merito al soggetto su cui grava l’obbligo di restituzione dei medesimi, in seguito al verificarsi di un evento successivo all’adozione di tale decisione, quale l’acquisizione da parte di un terzo degli attivi del beneficiario iniziale di detti aiuti.

41      Nella specie, con la prima decisione impugnata, la Commissione, avendo stabilito che non vi era continuità economica tra i venditori e l’acquirente, ha deciso che un eventuale recupero degli aiuti ai venditori non riguardava quest’ultimo.

42      Si deve quindi giungere alla conclusione che la prima decisione impugnata è una decisione «collegata e complementare» alla decisione adottata in esito al procedimento d’indagine formale relativo agli aiuti ai venditori.

43      In secondo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione».

44      Poiché la prima decisione impugnata riguarda gli aiuti ai venditori, che sono stati concessi sotto forma di aiuti individuali e non in applicazione di un regime di aiuti, questa non può essere assimilata a un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

45      Orbene, secondo una giurisprudenza costante, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate loro qualità particolari o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li identifica alla stessa stregua del destinatario di una siffatta decisione (v. sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, pagg. 219 e 220, e del 19 maggio 1993, Cook/Commissione, C‑198/91, EU:C:1993:197, punto 20).

1.      Sull’incidenza nei confronti della ricorrente in quanto concorrente

46      La ricorrente afferma che la sua posizione nel mercato è stata sostanzialmente lesa a causa, in primo luogo, della sua qualità di candidata per l’acquisizione del circuito del Nürburgring e, in secondo luogo, dei suoi investimenti passati nel circuito del Nürburgring, che la prima decisione impugnata avrebbe reso inutili.

47      La Commissione contesta tale argomentazione.

48      A tale proposito, in materia di aiuti di Stato, è stato riconosciuto segnatamente che una decisione della Commissione che chiudeva il procedimento d’indagine formale riguardasse direttamente, oltre l’impresa beneficiaria, le imprese concorrenti di quest’ultima che avevano svolto un ruolo attivo nell’ambito di detto procedimento, purché la loro posizione nel mercato fosse sostanzialmente lesa dalla misura di aiuto considerata (v. sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 98 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 5 novembre 2014, Vtesse Networks/Commissione, T‑362/10, EU:T:2014:928, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

49      Il criterio della lesione sostanziale consente di identificare i concorrenti che un aiuto individua in modo tale da soddisfare i requisiti di ricevibilità esposti nella sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17). L’aiuto caratterizza, quindi, i concorrenti legittimati ad agire rispetto a chiunque altro e li identifica alla stessa stregua dei destinatari della decisione impugnata. Così, l’esistenza di una lesione sostanziale della posizione di un ricorrente nel mercato non dipende direttamente dall’ammontare dell’aiuto di cui trattasi, bensì dall’entità della lesione che tale aiuto può causare a detta posizione. Una siffatta lesione può variare per aiuti di importo analogo in funzione di criteri quali le dimensioni del mercato di cui trattasi, la natura specifica dell’aiuto, la lunghezza del periodo per il quale esso è stato accordato, la natura principale o secondaria dell’attività lesa per la parte ricorrente e le possibilità di quest’ultima di eludere gli effetti negativi dell’aiuto (v. sentenza del 5 novembre 2014, Vtesse Networks/Commissione, T‑362/10, EU:T:2014:928, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

50      La semplice qualità di potenziale concorrente non è quindi sufficiente a conferire a un singolo un diritto di ricorso dinanzi al giudice dell’Unione europea per contestare una decisione adottata dalla Commissione al termine di un procedimento d’indagine formale.

51      Nella specie, occorre constatare che, da un lato, la circostanza che la ricorrente sia un’associazione avente ad oggetto il sostegno morale e materiale del ripristino dello sport automobilistico sul Nürburgring non esclude necessariamente che essa possa essere qualificata come «impresa», né che talune delle sue attività possano essere qualificate come «economiche» (v., in tal senso, sentenza del 1o luglio 2008, MOTOE, C‑49/07, EU:C:2008:376, punti 27 e 28). Dall’altro lato, la ricorrente ha svolto un ruolo attivo nel procedimento che ha preceduto l’adozione della prima decisione impugnata, in quanto ha presentato una denuncia il 23 dicembre 2013 ritenendo che esistesse una continuità economica tra i venditori e l’acquirente che sarebbe stato prescelto, di modo che l’ordine di recupero degli aiuti ai venditori dovrebbe estendersi a tale acquirente.

52      Emerge tuttavia dalla giurisprudenza citata al precedente punto 48 che la legittimazione ad agire della ricorrente non può dedursi soltanto dalla sua partecipazione al procedimento amministrativo. La ricorrente deve, in ogni caso, dimostrare che gli aiuti ai venditori potevano ledere sostanzialmente la sua posizione nel mercato.

53      Al punto 20 della decisione finale, la Commissione ha affermato che le misure di sostegno a favore dei venditori avevano ad oggetto il finanziamento della costruzione e della gestione degli impianti del Nürburgring. Inoltre, ai punti da 173 a 176 e 178 della medesima decisione, essa ha osservato che i mercati nei quali la concorrenza poteva essere falsata da tali misure erano quelli della gestione di circuiti automobilistici, di parchi off-road, di parchi divertimenti, di alberghi e ristoranti, di centri di guida sicura, di autoscuole, di strutture polivalenti e di sistemi di pagamento non in contanti nonché quelli della promozione del turismo, dello sviluppo di progetti, della costruzione di immobili, della gestione aziendale e del commercio di automobili e motocicli (in prosieguo: i «mercati rilevanti»). Infine, al punto 180 di detta decisione, la Commissione ha precisato che i mercati rilevanti potevano essere considerati di dimensione europea.

54      Nell’ambito della presente causa, la ricorrente non ha mai sostenuto, né a fortiori dimostrato, che, al momento della presentazione del ricorso e prima di tale data, essa sarebbe stata presente nei mercati rilevanti. Pertanto, essa non aveva nessuna posizione nei mercati rilevanti che potesse essere influenzata, a fortiori sostanzialmente, dagli aiuti ai venditori. La ricorrente fa tuttavia valere, in sostanza, la sua qualità di potenziale concorrente della Capricorn a motivo della sua partecipazione alla procedura diretta ad acquisire gli attivi del Nürburgring.

55      In ogni caso, nelle circostanze del caso di specie, la partecipazione della ricorrente alla procedura di gara d’appalto non era sufficiente ad attestare una seria volontà da parte sua di entrare nei mercati rilevanti. Sebbene, infatti, essa abbia partecipato alla primissima fase della procedura di gara d’appalto, manifestando il proprio interesse per l’acquisizione degli attivi del Nürburgring, circostanza che le ha consentito di accedere a tutti i documenti relativi a tali attivi, essa stessa ha riconosciuto di non essere mai stata in grado di presentare un’offerta indicativa nelle fasi successive di tale procedura. Inoltre, sebbene la ricorrente indichi di avere aderito all’offerta emessa dall’ADAC e relativa al solo circuito del Nürburgring, per il motivo che quest’ultima condivideva le sue visioni concernenti il mantenimento e la gestione di detto circuito, essa non sostiene né, a fortiori, dimostra che tale adesione sarebbe stata tale, se l’offerta dell’ADAC fosse stata accolta, da farla entrare, in quanto operatore economico, nei mercati rilevanti.

56      Peraltro, nei limiti in cui la ricorrente sostiene che la sua posizione nel mercato è stata sostanzialmente lesa a causa degli investimenti passati da essa realizzati sul circuito del Nürburgring, si deve osservare che il semplice fatto che essa abbia investito, a qualsiasi titolo, nel Nürburgring, non è sufficiente a constatare che essa sia stata presente, in quanto operatore economico, nei mercati rilevanti, circostanza che del resto essa non invoca, né, a fortiori, che la sua posizione sui detti mercati, in quanto operatore economico, sia stata sostanzialmente lesa dagli aiuti ai venditori che, a suo avviso, avrebbero reso inutili tali investimenti. In ogni caso, la ricorrente non spiega come la prima decisione impugnata, ai sensi della quale l’acquirente degli attivi del Nürburgring non era tenuto a rimborsare gli aiuti ai venditori, avrebbe pregiudicato l’utilità degli investimenti che essa avrebbe realizzato nel Nürburgring.

57      Ne consegue che nessuno degli argomenti dedotti dalla ricorrente è idoneo a dimostrare, in modo giuridicamente adeguato, che la prima decisione impugnata avrebbe sostanzialmente leso una posizione concorrenziale che essa avrebbe avuto nei mercati rilevanti, interessati dagli aiuti ai venditori considerati da detta decisione.

2.      Sull’incidenza nei confronti della ricorrente in quanto associazione professionale

58      La ricorrente afferma di essere stata lesa in qualità di associazione professionale, dal momento che, da un lato, la posizione nel mercato di uno dei suoi membri, vale a dire l’ADAC, candidata per l’acquisizione degli attivi del Nürburgring, è stata sostanzialmente lesa e che, dall’altro, essa conduceva trattative per difendere gli interessi dello sport automobilistico tedesco, in particolare per quanto riguarda il ripristino e la promozione di un circuito di gara automobilistica al Nürburgring, e aveva partecipato al procedimento amministrativo depositando una denuncia e comunicando osservazioni scritte ed elementi di prova.

59      La Commissione contesta tale argomentazione.

60      A tale riguardo, occorre ricordare che un’associazione professionale che ha il compito di difendere gli interessi collettivi dei suoi membri è, in linea di principio, legittimata a proporre un ricorso di annullamento avverso una decisione definitiva della Commissione in materia di aiuti di Stato soltanto in due ipotesi, vale a dire, in primo luogo, se le imprese da essa rappresentate o talune di esse hanno la legittimazione ad agire a titolo individuale e, in secondo luogo, se può far valere un interesse proprio, in particolare perché l’atto di cui è chiesto l’annullamento ha inciso sulla sua posizione di negoziatrice (v. sentenza del 15 gennaio 2013, Aiscat/Commissione, T‑182/10, EU:T:2013:9, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

61      Per quanto riguarda la questione se la ricorrente possa legittimamente far valere la legittimazione ad agire a titolo individuale di uno dei suoi membri, dalle osservazioni della ricorrente dell’8 settembre 2017, fornita in risposta ai quesiti del Tribunale, emerge che l’ADAC non rientra, di per sé, tra i suoi membri e che soltanto i membri dell’ADAC, vale a dire i club regionali, organizzano manifestazioni sportive sul Nürburgring, segnatamente l’ADAC Mittelrhein eV e l’ADAC Nordrhein eV. Questi ultimi sarebbero altresì membri della ricorrente.

62      Dalle informazioni menzionate al precedente punto 61 risulta che la ricorrente non può avvalersi, in quanto associazione, dell’eventuale legittimazione ad agire a titolo individuale dell’ADAC, che non rientra tra i suoi membri e della quale non può, di conseguenza, presentarsi come rappresentante nell’ambito del presente ricorso.

63      Anche supponendo che la ricorrente abbia inteso, in sostanza, avvalersi della legittimazione ad agire a titolo individuale di taluni club regionali membri dell’ADAC e che rientrerebbero altresì tra i suoi membri, si deve constatare che essa non ha dimostrato, in modo giuridicamente adeguato, che la prima decisione impugnata avrebbe sostanzialmente leso una posizione concorrenziale che tali club avrebbero avuto nei mercati rilevanti interessati dagli aiuti ai venditori considerati da detta decisione, come richiesto dalla giurisprudenza citata al precedente punto 48.

64      Si deve quindi giungere alla conclusione che la ricorrente non può avvalersi, in quanto associazione professionale, né di una legittimazione ad agire a titolo individuale dell’ADAC né di una siffatta legittimazione ad agire dei club regionali di quest’ultima.

65      Riguardo alla questione se la ricorrente possa avvalersi di una legittimazione ad agire in quanto negoziatrice, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata che fa riferimento in particolare alle sentenze del 2 febbraio 1988, Kwekerij van der Kooy e a./Commissione (67/85, 68/85 e 70/85, EU:C:1988:38, punti 21 e 22), e del 24 marzo 1993, CIRFS e a./Commissione (C‑313/90, EU:C:1993:111, punti 29 e 30), il riconoscimento dell’incidenza individuale nei confronti di un’associazione ricorrente presuppone che essa si trovi in una situazione particolare in cui occupa una posizione di negoziatrice chiaramente circoscritta e intimamente connessa all’oggetto stesso della decisione impugnata, che la pone in una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a qualsiasi altra persona (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2009, 3F/Commissione, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, punto 87 e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 29 marzo 2012, Asociación Española de Banca/Commissione, T‑236/10, EU:T:2012:176, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

66      Nella sentenza del 2 febbraio 1988, Kwekerij van der Kooy e a./Commissione (67/85, 68/85 e 70/85, EU:C:1988:38, punti da 20 a 24), la Corte ha riconosciuto la legittimazione ad agire di un organismo professionale di interesse generale che non solo aveva partecipato attivamente al procedimento, in particolare presentando osservazioni scritte alla Commissione, ma aveva anche negoziato, nell’interesse dei professionisti interessati, tariffe del gas, che erano state in seguito considerate dalla Commissione come aiuti incompatibili con il mercato interno e che, a tale titolo, figurava tra i firmatari dell’accordo che aveva fissato le tariffe contestate dalla Commissione.

67      Nella sentenza del 24 marzo 1993, CIRFS e a./Commissione (C‑313/90, EU:C:1993:111, punti 29 e 30), la Corte ha altresì riconosciuto la legittimazione ad agire di un’associazione professionale che aveva non solo partecipato attivamente al procedimento, ma anche avuto un ruolo di negoziatrice nell’ambito dell’istituzione della «disciplina», intesa a regolare la concessione di aiuti all’industria interessata, oggetto di tale causa.

68      Per riconoscere uno status particolare di negoziatore a un’associazione professionale ricorrente, il giudice dell’Unione ha ritenuto che non fosse sufficiente il fatto che l’associazione professionale ricorrente abbia presentato osservazioni nel corso del procedimento d’indagine formale (ordinanza del 29 marzo 2012, Asociación Española de Banca/Commissione, T‑236/10, EU:T:2012:176, punto 46) o abbia presentato la denuncia che era stata all’origine di detto procedimento (sentenza del 9 luglio 2009, 3F/Commissione, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, punti 94 e 95).

69      Alla luce delle rigorose condizioni poste nella sentenza del 13 dicembre 2005, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (C‑78/03 P, EU:C:2005:761, punti da 53 a 59), si deve ritenere che la ricorrente non abbia dimostrato di aver occupato, nell’ambito del procedimento d’indagine formale che ha preceduto l’adozione della prima decisione impugnata, una posizione di negoziatrice, chiaramente circoscritta e intimamente collegata allo scopo stesso di tale decisione, atta a fondare l’incidenza individuale nei suoi confronti.

70      Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la ricorrente non ha dimostrato che la prima decisione impugnata l’avrebbe individualmente riguardata o avrebbe individualmente riguardato uno qualsiasi dei suoi membri.

71      Orbene, occorre ricordare che le condizioni di ricevibilità di un ricorso sono cumulative (sentenza del 28 marzo 2012, Ryanair/Commissione, T‑123/09, EU:T:2012:164, punto 199). Pertanto, senza dover esaminare l’interesse della ricorrente ad agire per l’annullamento della prima decisione impugnata né, a fortiori, la domanda di non luogo a statuire della Commissione fondata sulla perdita, per la ricorrente, del suo interesse ad agire per l’annullamento di tale stessa decisione, occorre dichiarare il ricorso irricevibile, nella parte in cui è diretto all’annullamento di detta decisione, per difetto di incidenza individuale.

B.      Sulla domanda di annullamento della seconda decisione impugnata

72      La ricorrente mira altresì a ottenere l’annullamento della seconda decisione impugnata, con la quale la Commissione ha accertato che la vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn non costituiva un aiuto di Stato.

1.      Sulla ricevibilità e sulla domanda di non luogo a statuire

73      Nel controricorso la Commissione fa valere che il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento della seconda decisione impugnata. A suo avviso, la ricorrente non ha dimostrato né il suo interesse ad agire né la sua legittimazione ad agire nei confronti di detta decisione. Inoltre, la medesima decisione non costituirebbe un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

74      In subordine, la Commissione ha successivamente formulato una domanda di non luogo a statuire, per il motivo che la ricorrente aveva comunque perso tutto l’interesse che avrebbe potuto avere prima di agire per l’annullamento della seconda decisione impugnata.

75      Nella specie, occorre iniziare esaminando se la ricorrente sia legittimata ad agire per l’annullamento della seconda decisione impugnata, prima di accertare, da un lato, in quale misura essa abbia e mantenga un interesse a ottenere un siffatto annullamento e, dall’altro, se la seconda decisione impugnata sia o meno un atto impugnabile, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

76      Per quanto riguarda la sua legittimazione ad agire, la ricorrente sostiene che la seconda decisione impugnata la riguarda direttamente e individualmente. A tale riguardo, la sua qualità particolare di «interessato» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), connessa all’oggetto specifico del ricorso, sarebbe sufficiente per identificarla ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

77      Inoltre, essa afferma che la sua posizione nel mercato nonché quella di uno dei suoi membri, vale a dire l’ADAC, sono state sostanzialmente lese a motivo della loro qualità di candidate all’acquisizione degli attivi del Nürburgring.

78      Infine, la ricorrente sostiene di essere individualmente riguardata in quanto associazione professionale che difende gli interessi dello sport automobilistico tedesco.

79      La Commissione contesta tale argomentazione. In particolare, essa fa valere che la ricorrente, poiché non ha dimostrato che essa o l’ADAC si trovava in un rapporto di concorrenza con la Capricorn, non può essere considerata un «interessato» ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

80      Nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato, occorre distinguere, da un lato, la fase di esame preliminare degli aiuti istituita dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto in questione e, dall’altro, la fase di esame, prevista dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, diretta a consentire alla Commissione di avere un’informazione completa su tutti i dati del caso. Solo nell’ambito della procedura prevista da quest’ultima disposizione il Trattato FUE prevede la garanzia procedurale consistente nell’obbligo, per la Commissione, di intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni (sentenze del 19 maggio 1993, Cook/Commissione, C‑198/91, EU:C:1993:197, punto 22; del 15 giugno 1993, Matra/Commissione, C‑225/91, EU:C:1993:239, punto 16, e del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, punto 35).

81      Qualora, senza promuovere il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Commissione rilevi, con decisione adottata sulla base del paragrafo 3 dello stesso articolo, che una misura statale non costituisce un aiuto incompatibile con il mercato interno, i beneficiari di tali garanzie procedurali possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare tale decisione dinanzi al giudice dell’Unione. Per tali motivi, il giudice dell’Unione dichiara ricevibile un ricorso diretto all’annullamento di una simile decisione, proposto da un interessato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, qualora l’autore di tale ricorso intenda, con l’introduzione di esso, far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione (sentenza del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, punto 36).

82      Pertanto, occorre ritenere che ogni interessato deve essere considerato direttamente e individualmente riguardato da una decisione che constata l’insussistenza di un aiuto al termine della fase di esame preliminare (sentenza del 28 marzo 2012, Ryanair/Commissione, T‑123/09, EU:T:2012:164, punto 68), fermo restando che, quando un siffatto interessato ha presentato una denuncia, il rifiuto della Commissione di accogliere tale denuncia deve in ogni caso essere interpretato come un rifiuto di avviare il procedimento previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (sentenza del 18 novembre 2010, NDSHT/Commissione, C‑322/09 P, EU:C:2010:701, punti da 51 a 54)

83      Nella specie, le parti concordano sul fatto che la seconda decisione impugnata è una decisione adottata al termine della fase di esame preliminare degli aiuti, istituita dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e non di un procedimento d’indagine formale. Poiché non si può ritenere che la ricorrente, o uno qualsiasi dei suoi membri, per i motivi indicati ai precedenti punti da 54 a 57, da 61 a 64, 69 e 70, che valgono anche per il ricorso diretto contro la seconda decisione impugnata, soddisfi le condizioni di ricevibilità quali enunciate nella sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17), occorre verificare, al fine di stabilire se essa disponga della legittimazione ad agire per l’annullamento della seconda decisione impugnata, se essa abbia dimostrato in modo giuridicamente adeguato di essere una parte interessata.

84      Ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999, sono considerati «interessati» qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti. Si tratta, in altri termini, di un insieme indeterminato di destinatari. Tale disposizione non esclude che un’impresa che non sia concorrente diretta del beneficiario dell’aiuto sia qualificata come «interessato», a condizione che faccia valere che i suoi interessi potrebbero essere lesi dalla concessione di tale aiuto. È sufficiente che una siffatta impresa dimostri in modo giuridicamente adeguato che l’aiuto rischia di incidere concretamente sulla sua situazione (v. sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punti da 63 a 65 e giurisprudenza ivi citata).

85      Inoltre, la Corte ha avuto occasione di precisare che non era da escludersi che un organismo rappresentativo dei lavoratori, creato, per natura, al fine di promuovere gli interessi collettivi dei suoi membri, sia considerato come «interessato», ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, qualora dimostrasse che i propri interessi o quelli dei suoi affiliati sarebbero eventualmente lesi dalla concessione di un aiuto. Tuttavia, tale organismo doveva dimostrare, in modo giuridicamente adeguato, che l’aiuto rischiava di incidere concretamente sulla sua situazione o su quella di coloro che rappresentava (sentenza del 9 luglio 2009, 3F/Commissione, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, punto 33).

86      A tale riguardo, occorre rilevare che gli interessi propri della ricorrente, in quanto associazione il cui scopo, non lucrativo, è il ripristino e la promozione di un circuito di gara al Nürburgring e la promozione degli interessi collettivi dei suoi membri, alcuni dei quali organizzano manifestazioni sportive su detto circuito, possono essere stati concretamente lesi dalla concessione dell’aiuto che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere accertato nella seconda decisione impugnata, per il fatto che la procedura di gara d’appalto non sarebbe stata aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata e non avrebbe portato alla vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn al prezzo di mercato.

87      Infatti, dato che la Commissione, nel valutare la compatibilità di un aiuto di Stato, integra un gran numero di considerazioni di natura diversa, non si può escludere che un organismo che rappresenti interessi collettivi in relazione a tali considerazioni possa presentare alla Commissione osservazioni che possono essere prese in considerazione da quest’ultima nel corso del procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE [v., in tal senso, ordinanza del 6 ottobre 2015, Comité d’entreprise SNCM/Commissione, C‑410/15 P(I), EU:C:2015:669, punto 12].

88      Nella specie, non si può escludere che la ricorrente, tenuto conto del suo scopo, che mira proprio al ripristino e alla promozione di un circuito di gara al Nürburgring, e del fatto che essa abbia partecipato alla prima fase della procedura di gara d’appalto e raccolto, in tale contesto, un gran numero di informazioni relative agli attivi del Nürburgring, sia in grado di presentare alla Commissione, nell’ambito del procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, osservazioni che quest’ultima potrebbe integrare nella sua valutazione del carattere aperto, trasparente, non discriminatorio e incondizionato della procedura di gara d’appalto e della questione se gli attivi del Nürburgring siano stati ceduti, in tale contesto, al prezzo di mercato.

89      Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte ai precedenti punti 84 e 85 e delle valutazioni che precedono, alla ricorrente deve essere riconosciuta la qualità di parte interessata per quanto riguarda la seconda decisione impugnata.

90      Per quanto attiene all’interesse ad agire della ricorrente, la Commissione fa valere, nella sua domanda di non luogo a statuire, che quest’ultima l’avrebbe perso a causa, in particolare, del fatto che la Capricorn avrebbe pagato l’intero prezzo di acquisto degli attivi del Nürburgring e avrebbe rinunciato al suo diritto di risolvere il contratto di vendita nel caso in cui la Commissione avesse adottato una decisione di recuperare gli aiuti ai venditori presso di essa.

91      Occorre tuttavia ricordare che gli «interessati», ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, hanno interesse a ottenere l’annullamento di una decisione assunta al termine della fase di esame preliminare, dal momento che, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 108 TFUE, un siffatto annullamento imporrebbe alla Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale e consentirebbe loro di presentare le loro osservazioni e di esercitare in tal modo un’influenza sulla nuova decisione della Commissione (sentenza del 10 febbraio 2009, Deutsche Post e DHL International/Commissione, T‑388/03, EU:T:2009:30, punti 62 e 64). Nella specie, la ricorrente ha un interesse all’annullamento della seconda decisione impugnata nei limiti in cui, con il quinto e l’ottavo motivo, essa mette in discussione il fatto che tale decisione, constatando l’insussistenza di aiuto concesso alla Capricorn nell’ambito della procedura di gara d’appalto, è stata adottata senza che la Commissione avviasse il procedimento d’indagine formale in violazione dei suoi diritti procedurali in quanto parte interessata.

92      Nel caso in cui il Tribunale annullasse la seconda decisione impugnata per violazione dei diritti procedurali della ricorrente, la Commissione, in linea di principio, dovrebbe avviare il procedimento d’indagine formale relativo alla vendita degli attivi del Nürburgring e chiederebbe alla ricorrente, in quanto parte interessata, di presentare le sue osservazioni. Di conseguenza, l’annullamento della seconda decisione impugnata può produrre di per sé conseguenze giuridiche per la ricorrente in quanto parte interessata.

93      Si deve quindi giungere alla conclusione che, per quanto riguarda la seconda decisione impugnata, la ricorrente è legittimata ad agire, in quanto parte interessata, e ha e mantiene un interesse ad agire, attinente alla tutela dei diritti procedurali che essa trae, in questa stessa qualità, dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

94      Ne consegue che il motivo di irricevibilità e, in subordine, la domanda di non luogo a statuire presentata dalla Commissione devono essere respinti e che il presente ricorso è ricevibile, nella parte in cui riguarda la seconda decisione impugnata e mira alla tutela dei diritti procedurali che la ricorrente trae dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Nei limiti in cui eccede tale oggetto, la domanda di annullamento della ricorrente deve essere respinta in quanto irricevibile, senza che sia necessario, per il Tribunale, pronunciarsi sugli altri motivi di irricevibilità dedotti dalla Commissione.

2.      Sulla ricevibilità degli allegati

a)      Sulla ricevibilità degli allegati C.1 e da C.6 a C.9

95      Nella controreplica, la Commissione contesta formalmente la ricevibilità di quattro prove prodotte dalla ricorrente in allegato alla replica, vale a dire gli allegati C.1 e da C.6 a C.8. A tale proposito, essa rileva che, in assenza di giustificazione addotta dalla ricorrente riguardo alla tardività della presentazione di tali prove, esse dovrebbero essere dichiarate irricevibili. La ricorrente fa valere che tali allegati hanno lo scopo di contestare talune affermazioni espresse dalla Commissione nel suo controricorso.

96      Inoltre, la Commissione contesta la ricevibilità di una nota di dottrina prodotta dalla ricorrente in allegato alla replica, vale a dire l’allegato C.9. A tale riguardo, la ricorrente ricorda di aver fornito i riferimenti completi di detta nota nell’atto di ricorso.

97      L’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di procedura precisa che le parti possono ancora produrre prove od offerte di prova a sostegno delle loro argomentazioni in sede di replica e di controreplica, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato.

98      Tuttavia, secondo la giurisprudenza, la prova contraria e l’ampliamento delle offerte di prova a seguito di una prova contraria della controparte nel suo controricorso non sono colpite dalla decadenza prevista all’articolo 85, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura. Tale disposizione riguarda, infatti, le offerte di prova nuove e deve essere letta alla luce dell’articolo 92, paragrafo 7, di detto regolamento che prevede espressamente che sono riservati la prova contraria e l’ampliamento dei mezzi di prova (sentenza del 12 settembre 2007, Commissione/Trends e a., T‑448/04, non pubblicata, EU:T:2007:265, punto 52).

99      Nella specie, va osservato che gli allegati C.1 e da C.6 a C.8 costituiscono prove contrarie e hanno lo scopo di contestare talune affermazioni espresse dalla Commissione nel suo controricorso. Per garantire il rispetto del principio del contraddittorio, occorre pertanto ammettere tali allegati in quanto ricevibili.

100    Per quanto riguarda l’allegato C.9, si deve osservare che si trattava di un documento accessibile al pubblico sul quale la ricorrente fondava il suo argomento e la cui forza probatoria è stata tuttavia rimessa in discussione dalla Commissione. Per questa ragione, occorre ammettere tale allegato in quanto ricevibile.

b)      Sulla ricevibilità degli allegati 7 e 8 delle osservazioni della Commissione dell’8 settembre 2017 in risposta ai quesiti del Tribunale

101    Nella sua domanda di udienza di discussione, la ricorrente contesta formalmente la ricevibilità di due prove prodotte dalla Commissione in allegato alle sue osservazioni dell’8 settembre 2017 in risposta ai quesiti del Tribunale, vale a dire gli allegati 7 e 8. Essa rileva che questi ultimi sarebbero stati presentati tardivamente.

102    La Commissione fa valere che gli elementi di prova in questione corrispondono a due lettere della Deutsche Bank AG del 17 e del 25 febbraio 2014, che sottolineano, a suo avviso, il carattere vincolante di una lettera della Deutsche Bank in data 10 marzo 2014, che era a sostegno dell’offerta della Capricorn (in prosieguo: la «lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014»). A tale riguardo, va osservato che il carattere vincolante di detta lettera era oggetto di uno dei quesiti posti dal Tribunale alla Commissione nell’ambito della misura di organizzazione del procedimento del 26 luglio 2017.

103    Sul fondamento dell’articolo 89 del regolamento di procedura, che autorizza il Tribunale a porre quesiti e a chiedere documenti alle parti al fine di chiarire taluni aspetti della controversia, occorre pertanto ammettere tali allegati in quanto ricevibili.

c)      Sulla ricevibilità dell’allegato G.13

104    In udienza, la Commissione ha formalmente contestato la ricevibilità di una delle prove prodotte dalla ricorrente in allegato alle sue osservazioni dell’8 settembre 2017 in risposta ai quesiti del Tribunale, vale a dire l’allegato G.13, e ne ha chiesto lo stralcio.

105    La ricorrente fa valere che tale prova era diretta a sostenere la sua adesione all’offerta dell’ADAC avente ad oggetto soltanto il circuito del Nürburgring, menzionata nel ricorso. A tale riguardo, va osservato che la portata di tale adesione era oggetto di uno dei quesiti posti dal Tribunale alla ricorrente nell’ambito della misura di organizzazione del procedimento del 26 luglio 2017.

106    Sul fondamento dell’articolo 89 del regolamento di procedura, che autorizza il Tribunale a porre quesiti e a chiedere documenti alle parti, al fine di chiarire taluni aspetti della controversia, si deve pertanto ammettere tale allegato in quanto ricevibile e respingere la domanda di stralcio presentata dalla Commissione in relazione al medesimo.

d)      Sulla ricevibilità degli allegati H.1 e H.2

107    Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 novembre 2017 (v. precedente punto 28), la Commissione contesta formalmente la ricevibilità delle due prove prodotte dalla ricorrente in allegato alla sua domanda di udienza di discussione presentata il 16 ottobre 2017, ossia gli allegati H.1 e H.2, e ne chiede lo stralcio.

108    Va osservato che, come fatto valere dalla ricorrente, gli allegati H.1 e H.2 sono diretti a confutare le osservazioni della Commissione dell’8 settembre 2017 in risposta ai quesiti posti dal Tribunale alla Commissione il 26 luglio 2017.

109    In tali circostanze, occorre ammettere gli allegati H.1 e H.2 in quanto ricevibili e respingere le domande di stralcio presentate dalla Commissione relative a tali allegati.

3.      Nel merito

a)      Considerazioni preliminari sulla portata del controllo giurisdizionale relativo a una decisione sull’insussistenza di aiuto adottata in esito alla fase di esame preliminare

110    Occorre anzitutto ricordare che l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e l’articolo 4 del regolamento n. 659/1999 istituiscono una fase di esame preliminare delle misure di aiuto notificate che ha lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità con il mercato interno della misura di cui trattasi. A conclusione di tale fase, la Commissione constata o che tale misura non costituisce un aiuto oppure che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In quest’ultima ipotesi, la predetta misura può non sollevare dubbi circa la sua compatibilità con il mercato interno o, al contrario, può sollevarne (sentenza 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 43).

111    Quando, in esito alla fase di esame preliminare, la Commissione adotta una decisione con la quale constata che una misura statale non costituisce un aiuto incompatibile con il mercato interno, essa rifiuta anche implicitamente di avviare il procedimento d’indagine formale. Tale principio si applica sia nel caso in cui la decisione sia adottata per il motivo che la Commissione ritiene che l’aiuto sia compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999, detta «decisione di non sollevare obiezioni», sia qualora essa sia del parere che la misura non rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e non costituisca quindi un aiuto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999 (v., in tal senso, sentenze del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, punto 52, e del 28 marzo 2012, Ryanair/Commissione, T‑123/09, EU:T:2012:164, punto 68).

112    Secondo la giurisprudenza, quando una parte ricorrente chiede l’annullamento di una decisione che dichiara che la misura in questione non è un aiuto di Stato o di una decisione di non sollevare obiezioni, essa mette in discussione essenzialmente il fatto che la decisione adottata dalla Commissione a proposito dell’aiuto di cui trattasi è stata adottata senza che tale istituzione avviasse il procedimento d’indagine formale, violando così i suoi diritti procedurali. Affinché la sua domanda di annullamento venga accolta, la parte ricorrente, ai fini della salvaguardia dei diritti procedurali di cui gode nell’ambito del procedimento d’indagine formale, può invocare qualsiasi motivo idoneo a dimostrare che la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione disponeva o poteva disporre, in occasione della fase di esame preliminare della misura di cui trattasi, avrebbe dovuto suscitare dubbi circa la sua qualificazione come aiuto di Stato o la sua compatibilità con il mercato interno (sentenze del 13 giugno 2013, Ryanair/Commissione, C‑287/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:395, punto 60, e del 25 novembre 2014, Ryanair/Commissione, T‑512/11, non pubblicata, EU:T:2014:989, punto 31), fermo restando a tale riguardo che gli elementi di informazione di cui la Commissione «poteva disporre» sono quelli che risultavano pertinenti ai fini della valutazione da effettuare e di cui essa avrebbe potuto ottenere, su sua richiesta, la produzione nel corso della fase di esame preliminare (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Commissione/Frucona Košice, C‑300/16 P, EU:C:2017:706, punto 71).

113    Una siffatta prova dell’esistenza di dubbi può, in particolare, essere fornita a partire da un complesso di indizi concordanti, poiché l’esistenza di un dubbio deve essere ricercata, per quanto riguarda una decisione che constata che la misura in questione non costituisce un aiuto di Stato, tanto nelle circostanze dell’adozione di detta decisione, in particolare la durata dell’esame preliminare, quanto nel suo contenuto, mettendo in relazione le valutazioni sulle quali si è basata la Commissione in detta decisione con gli elementi di cui disponeva o poteva disporre quando si è pronunciata sulla qualificazione di aiuto di Stato della misura in questione (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2013, 3F/Commissione, C‑646/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:36, punto 31).

114    Pertanto, la Commissione è obbligata ad avviare il procedimento d’indagine formale se, alla luce delle informazioni ottenute o di cui essa poteva disporre nel corso della fase di esame preliminare, sia ancora in presenza di serie difficoltà di valutazione della misura considerata. Tale obbligo risulta direttamente dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, come interpretato dalla giurisprudenza, ed è confermato dall’articolo 4 del regolamento n. 659/1999, qualora la Commissione rilevi, dopo un esame preliminare, che la misura di cui trattasi suscita dubbi riguardo alla sua qualificazione come aiuto o alla sua compatibilità con il mercato interno (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2016, Club Hotel Loutraki e a./Commissione, C‑131/15 P, EU:C:2016:989, punti da 30 a 33, e del 12 febbraio 2008, BUPA e a./Commissione, T‑289/03, EU:T:2008:29, punto 328). In un caso siffatto, la Commissione non può rifiutarsi di avviare il procedimento d’indagine formale avvalendosi di altre circostanze, quali l’interesse di terzi, considerazioni di economia procedurale o qualsiasi altro motivo di opportunità amministrativa o politica (sentenza del 10 febbraio 2009, Deutsche Post e DHL International/Commissione, T‑388/03, EU:T:2009:30, punto 90).

115    Nella fase contenziosa, il sindacato del giudice dell’Unione deve concentrarsi sulla questione se, alla luce degli argomenti addotti e degli elementi di prova prodotti dalla parte ricorrente nel caso di specie, le valutazioni sulle quali si è basata la Commissione nella decisione sull’insussistenza di aiuto presentassero difficoltà tali da suscitare dubbi e, pertanto, da giustificare l’avvio del procedimento d’indagine formale (v., in tal senso, sentenze del 19 maggio 1993, Cook/Commissione, C‑198/91, EU:C:1993:197, punto 31, e del 15 giugno 1993, Matra/Commissione, C‑225/91, EU:C:1993:239, punto 34).

b)      Considerazioni preliminari sull’oggetto del ricorso

116    Secondo una giurisprudenza costante, non spetta al Tribunale interpretare il ricorso di una parte ricorrente che metta in dubbio esclusivamente la fondatezza di una decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale come, in realtà, inteso a salvaguardare i diritti procedurali che la parte ricorrente trae dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, quando la parte ricorrente non ha espressamente formulato motivi diretti a tale scopo. In una siffatta ipotesi, l’interpretazione del motivo avrebbe in effetti portato ad una riqualificazione dell’oggetto del ricorso (v. sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

117    Tuttavia, un siffatto limite al potere di interpretazione dei mezzi di ricorso non ha l’effetto di impedire al Tribunale di esaminare argomenti di merito dedotti da una parte ricorrente per verificare se essi apportino anche elementi a sostegno di un motivo, pure esso proposto dalla parte ricorrente, che sostiene espressamente l’esistenza di serie difficoltà che avrebbero giustificato l’avvio del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punti da 56 a 58).

118    Nella specie, la ricorrente deduce nove motivi, di cui otto a sostegno del suo ricorso nella parte in cui è diretto all’annullamento della seconda decisione impugnata. Si ricorda che il settimo motivo dell’atto di ricorso, con il quale la ricorrente fa valere che, adottando la prima decisione impugnata, la Commissione avrebbe omesso di valutare le sue osservazioni, era diretto soltanto contro la prima decisione impugnata, nei confronti della quale la ricorrente non è stata considerata legittimata ad agire.

119    Il quinto e l’ottavo motivo vertono espressamente sulla violazione dei diritti procedurali della ricorrente, in quanto la Commissione si è astenuta dall’avviare il procedimento d’indagine formale, previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonostante il fatto che la vendita degli attivi del Nürburgring a un prezzo inferiore al loro prezzo di mercato avrebbe dovuto indurla a ritenere che fosse stato concesso un aiuto all’acquirente.

120    Inoltre, il primo motivo verte su errori in cui sarebbe incorsa la Commissione nell’accertamento dei fatti pertinenti, per quanto riguarda principalmente la procedura di gara d’appalto. Il secondo motivo verte su errori della Commissione nella valutazione della conferma del finanziamento dell’offerta dell’acquirente. Il terzo motivo verte su errori della Commissione per quanto riguarda, in particolare, la valutazione dell’esistenza di un nuovo aiuto di Stato a favore della Capricorn costituito dalla vendita degli attivi del Nürburgring. Nell’ambito di tale motivo, la ricorrente fa valere espressamente che la Commissione avrebbe dovuto avviare un procedimento d’indagine formale. Inoltre, nell’ambito del quinto e dell’ottavo motivo, relativi alla violazione dei suoi diritti procedurali, la ricorrente rinvia espressamente alla terza parte del terzo motivo, come diretta a consentire di dimostrare che, al termine della fase di esame preliminare, la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi quanto alla compatibilità del prezzo di vendita pagato dall’acquirente con il mercato interno. Infine, il quarto motivo verte su errori della Commissione nella valutazione del carattere trasparente e non discriminatorio della procedura di gara d’appalto.

121    Al fine di pronunciarsi sul quinto e sull’ottavo motivo, occorre dunque, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 117, esaminare tutti gli ulteriori motivi sollevati dalla ricorrente diretti all’annullamento della seconda decisione impugnata e che possono essere considerati tali da dimostrare difficoltà in presenza delle quali la Commissione sarebbe stata tenuta ad avviare il procedimento d’indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

122    A tale riguardo, anzitutto, occorre esaminare gli argomenti relativi al carattere trasparente e non discriminatorio della procedura di gara d’appalto, vale a dire la seconda parte del primo motivo e il quarto motivo, e quelli relativi al finanziamento dell’offerta della Capricorn, vale a dire la prima e la terza parte del primo motivo e il secondo motivo.

123    Poi, occorrerà esaminare la quinta parte del primo motivo, relativa al proseguimento del processo di vendita oltre l’aggiudicazione degli attivi del Nürburgring alla Capricorn, intervenuta l’11 marzo 2014, e la terza parte del terzo motivo, relativa al fatto che la vendita degli attivi del Nürburgring costituisce un aiuto di Stato nuovo a favore della Capricorn.

124    Infine, occorrerà esaminare il sesto e il nono motivo, vertenti su ulteriori violazioni dei diritti procedurali della ricorrente, che possono anche avere avuto un’incidenza sulla constatazione, effettuata dalla Commissione nella seconda decisione impugnata, dell’assenza di serie difficoltà di valutazione della misura considerata che giustifichino l’avvio del procedimento d’indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Il sesto motivo verte su una violazione dell’obbligo di motivazione. Il nono e ultimo motivo verte sulla violazione del diritto a una buona amministrazione.

c)      Sulla lettura congiunta dei motivi quinto e ottavo, vertenti su una violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999 nonché dei diritti procedurali della ricorrente, e del primo, secondo, terzo e quarto motivo

125    Con il suo quinto motivo, la ricorrente sostiene che, nel constatare che la procedura di gara d’appalto non era sfociata nella concessione di un nuovo aiuto di Stato all’acquirente e, pertanto, nel rifiutare implicitamente di avviare il procedimento d’indagine formale, la Commissione ha violato l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999.

126    Con il suo ottavo motivo, la ricorrente sostiene che, nel rifiutare implicitamente, con la seconda decisione impugnata, di avviare un procedimento d’indagine formale, la Commissione ha violato il suo diritto di presentare osservazioni, previsto dall’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, e le forme sostanziali.

127    Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi riguardo alla compatibilità del prezzo di vendita pagato dall’acquirente con il mercato interno.

128    La Commissione contesta tale argomentazione.

129    Com’è indicato ai precedenti punti da 121 a 123, per potersi pronunciare sul quinto e sull’ottavo motivo, occorre esaminare se il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo consentano di stabilire che, al termine della fase di esame preliminare, la Commissione si trovasse di fronte a difficoltà che richiedessero l’avvio di un procedimento d’indagine formale.

1)      Sulle prime tre parti del primo motivo e sul secondo e sul quarto motivo, vertenti sull’esistenza di un aiuto concesso alla Capricorn in occasione della vendita del Nürburgring

130    Con le prime tre parti del primo motivo e con il secondo e il quarto motivo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel constatare che la procedura di gara d’appalto era stata aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata.

131    Inoltre, la ricorrente fa valere che l’esigenza di messa in sicurezza della transazione non è stata applicata, in quanto la lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014 non costituiva una garanzia di finanziamento dell’offerta della Capricorn.

132    Occorre determinare, alla luce di tali due censure principali, se l’esame effettuato dalla Commissione per quanto riguarda la regolarità della procedura di gara d’appalto fosse tale da escludere la presenza di serie difficoltà di valutazione della misura considerata che giustificassero l’avvio di un procedimento d’indagine formale.

133    Secondo una giurisprudenza costante, quando un’impresa che ha beneficiato di un aiuto incompatibile con il mercato interno viene acquisita al prezzo di mercato, vale a dire al prezzo più elevato che un investitore privato operante in normali condizioni di concorrenza era disposto a pagare per tale società nella situazione in cui essa si trovava, in particolare dopo aver fruito di aiuti statali, l’elemento di aiuto è valutato al prezzo di mercato e incluso nel prezzo di acquisto. In siffatte circostanze, non si può ritenere che l’acquirente abbia fruito di un vantaggio rispetto agli altri operatori del mercato (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2004, Germania/Commissione, C‑277/00, EU:C:2004:238, punto 80 e giurisprudenza ivi citata).

134    Se, al contrario, la vendita degli attivi di beneficiari di aiuti di Stato viene effettuata a un prezzo inferiore al prezzo di mercato, un vantaggio indebito può essere trasferito all’acquirente (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2012, Ryanair/Commissione, T‑123/09, EU:T:2012:164, punto 161).

135    Ai fini della verifica del prezzo di mercato può essere presa in considerazione, in particolare, la forma utilizzata per la cessione di una società, ad esempio quella dell’asta pubblica, che si presume garantisca una vendita alle condizioni di mercato. Ne consegue che quando si procede alla vendita di un’impresa tramite una procedura di gara d’appalto aperta, trasparente e incondizionata, si può presumere che il prezzo di mercato corrisponda all’offerta più elevata, fermo restando che deve dimostrarsi, in primo luogo, che tale offerta abbia valore di impegno e che sia credibile e, in secondo luogo, che non sia giustificata la presa in considerazione di fattori economici diversi dal prezzo (v., in tal senso, sentenze del 24 ottobre 2013, Land Burgenland e a./Commissione, C‑214/12 P, C‑215/12 P e C‑223/12 P, EU:C:2013:682, punti 93 e 94, e del 16 luglio 2015, BVVG, C‑39/14, EU:C:2015:470, punto 32).

136    Secondo la giurisprudenza, il carattere aperto e trasparente di una procedura di gara d’appalto viene valutato in funzione di un complesso di indizi inerenti alle specifiche circostanze di ciascun caso di specie (v. sentenza del 7 marzo 2018, SNCF Mobilités/Commissione, C‑127/16 P, EU:C:2018:165, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

137    È alla luce della giurisprudenza richiamata ai precedenti punti da 133 a 136 che occorre esaminare, nella fattispecie, la fondatezza delle due censure della ricorrente, pur tenendo conto del fatto che, in tale ambito, il Tribunale non può statuire direttamente sulla legittimità stessa della procedura di gara d’appalto.

i)      Sulla censura relativa al carattere non trasparente e discriminatorio della procedura di gara d’appalto

138    Con il suo quarto motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel constatare che la procedura di gara d’appalto era stata aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata, in considerazione, in particolare, della mancanza di trasparenza dei dati finanziari, dell’assenza di trasparenza e del carattere discriminatorio dei criteri di valutazione e della loro applicazione, nonché del proseguimento del processo di vendita dopo la cessione degli attivi del Nürburgring all’acquirente.

139    Essa sostiene, in particolare, che la procedura di gara d’appalto non prevedeva criteri di valutazione concreti applicabili al confronto delle offerte, in particolare per quanto riguarda il confronto tra le offerte per l’insieme degli attivi e le offerte per determinati attivi o gruppi di attivi isolati.

140    Con la seconda parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che gli investitori interessati non sono stati informati, prima del deposito della loro offerta, del fatto che tale offerta avrebbe dovuto rappresentare almeno il 25% dell’offerta complessiva più elevata per poter essere presa in considerazione nelle fasi successive della procedura.

141    La Commissione contesta tale argomentazione.

142    Va osservato che, ai sensi della lettera della KPMG del 19 luglio 2013 indirizzata agli investitori interessati, questi ultimi erano invitati a presentare un’offerta indicativa per la totalità degli attivi, gruppi di attivi determinati o singoli attivi (v. precedente punto 10, quarto trattino). Ai sensi di tale stessa lettera, le offerte dovevano essere valutate, in particolare, sulla base del prezzo proposto per gli attivi, in funzione della portata dell’offerta.

143    Ai sensi delle lettere inviate dalla KPMG agli investitori interessati il 19 luglio e il 17 ottobre 2013, questi ultimi, in particolare, dovevano essere selezionati alla luce di un criterio di massimizzazione del valore di tutti gli attivi (v. precedente punto 10, nono trattino). L’applicazione di tale criterio ha condotto, in pratica, i venditori a prendere in considerazione, nell’ultima fase della procedura di gara d’appalto, soltanto offerte che riguardavano tutti gli attivi, come risulta dal punto 50 della decisione finale. Secondo la Commissione, ciò era dovuto al fatto che, tenuto conto delle offerte presentate, la vendita in blocco del Nürburgring consentiva di ottenere un prezzo più elevato della vendita separata di ciascun elemento degli attivi.

144    La nota a piè di pagina n. 65, inserita al punto 50 della decisione finale, indica che sono state presentate sei offerte globali indicative superiori al 25% del prezzo dell’offerta migliore, che le offerte complessive che non hanno raggiunto il 25% dell’offerta migliore sono state innanzitutto scartate a causa dell’importo proposto per il prezzo di acquisto e che non sono state oggetto di ulteriore considerazione le offerte relative al circuito del Nürburgring che, insieme alle offerte singole per le attività restanti, non hanno raggiunto complessivamente il 25% dell’offerta migliore.

145    Ne consegue che gli investitori interessati erano liberi di definire l’oggetto della loro offerta di acquisto alla luce dell’informazione che era stata loro comunicata sul criterio relativo alla massimizzazione del valore di tutti gli attivi. Quanto al criterio del 25%, come sostiene la Commissione, esso mirava unicamente a dare un contenuto concreto al criterio della massimizzazione del valore di tutti gli attivi e, essendo stato fissato in funzione del valore delle offerte effettivamente depositate, poteva essere determinato in concreto soltanto ex post.

146    Gli argomenti della ricorrente a sostegno della censura sopra menzionata non consentono quindi di stabilire che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi riguardo al carattere trasparente e non discriminatorio della procedura di gara d’appalto.

ii)    Sulla censura relativa al finanziamento dell’offerta della Capricorn

147    Con la prima parte del primo motivo e con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto risulta dalla decisione finale, la lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014, che era a sostegno dell’offerta della Capricorn, approvata l’11 marzo 2014, non costituiva una garanzia di finanziamento vincolante.

148    Inoltre, la valutazione della Commissione a tale riguardo sarebbe in contrasto con la conclusione, esposta al punto 272 della decisione finale, secondo cui l’offerta dell’offerente 3 non conteneva la necessaria prova del finanziamento.

149    Con la terza parte del primo motivo, la ricorrente contesta, più in generale, la conclusione della Commissione, formulata nella decisione finale, secondo cui l’offerta della Capricorn poteva avvalersi di un «finanziamento garantito».

150    La Commissione contesta tale argomentazione.

151    A tale riguardo, va osservato che la lettera della KPMG agli investitori interessati del 17 ottobre 2013 precisava che questi ultimi sarebbero stati in particolare selezionati alla luce della probabilità di conclusione dell’operazione, la quale sarebbe stata esaminata sulla base, tra l’altro, della messa in sicurezza del finanziamento della loro offerta, attestata da una conferma del finanziamento emessa dai partner finanziari (v. precedente punto 10, nono trattino). Occorre quindi verificare se l’esame effettuato dalla Commissione, che riflette l’analisi delle autorità tedesche, fosse tale da escludere la presenza di dubbi riguardo al carattere vincolante della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014.

152    Anzitutto, la lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014 indica che quest’ultima è disposta a concedere all’acquirente un prestito di EUR 45 milioni. Le condizioni di tale finanziamento sono descritte in modo dettagliato, circostanza che, come giustamente sostenuto dalla Commissione, sembra indicare un esame approfondito da parte della Deutsche Bank e uno scambio di informazioni tra quest’ultima e l’acquirente.

153    Poi, la lettera della Deutsche Bank fa riferimento a più riprese all’impegno assunto dalla Deutsche Bank nei confronti della Capricorn in forza della stessa lettera. La Deutsche Bank riteneva quindi di essere vincolata dalla medesima.

154    A tale riguardo, come fa giustamente valere la Commissione, il confronto della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014 con due lettere preparatorie e non vincolanti della Deutsche Bank del 17 e 25 febbraio 2014 conferma il carattere vincolante della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014. Così, nella lettera del 17 febbraio 2014 è indicato che essa non costituisce un impegno da parte della Deutsche Bank, al contrario della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014, la quale fa riferimento all’impegno assunto dalla Deutsche Bank nei confronti della Capricorn in forza della medesima lettera.

155    Infine, la lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014 precisa che l’impegno assunto da quest’ultima è soggetto a tre condizioni. Orbene, tali condizioni (esecuzione della transazione, assenza di cambiamenti significativi per quanto riguardava gli attivi acquisiti, assenza di illegittimità) permettevano alla Deutsche Bank di sottrarsi al suo impegno solo se l’acquisizione non si fosse svolta alle condizioni previste.

156    Alla luce delle considerazioni che precedono, non emerge che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi riguardo al carattere vincolante della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014.

157    Al contrario, e come rilevato dalla Commissione al punto 272 della decisione finale, né l’offerta indicativa né l’offerta finale dell’offerente 3 comprendevano prove di finanziamento. Al medesimo punto, la Commissione ha constatato che ciò era stato comunicato dai venditori all’offerente 3, nelle lettere della KPMG del 17 ottobre e dell’11, del 17 e del 18 dicembre 2013 nonché nei messaggi di posta elettronica inviati dalla KPMG il 18 febbraio e il 9 aprile 2014, ma che l’offerente 3 non aveva fornito, né prima dell’assegnazione degli attivi del Nürburgring alla Capricorn da parte del comitato dei creditori, l’11 marzo 2014, né dopo tale assegnazione, alcuna prova attestante il finanziamento della sua offerta. Orbene, la ricorrente non ha presentato alcuna prova che indichi che tali constatazioni sarebbero errate.

158    Da quanto precede risulta che l’acquirente, la cui offerta è stata accolta, disponeva, anzitutto, di due lettere preparatorie della Deutsche Bank del 17 e del 25 febbraio 2014, poi della lettera della Deutsche Bank del 10 marzo 2014, sul cui carattere vincolante non emerge che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi, mentre l’offerente 3, la cui offerta non è stata accolta, non aveva mai fornito una qualsiasi prova di finanziamento. Di conseguenza, neppure gli argomenti della ricorrente a sostegno della censura sopra menzionata consentono di dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi riguardo al carattere non discriminatorio della procedura di gara d’appalto, in particolare a proposito dell’esigenza di una garanzia di finanziamento vincolante.

159    Alla luce delle considerazioni che precedono, non si può ritenere che la Commissione, alla luce degli elementi di fatto e di diritto invocati dalla ricorrente, avrebbe dovuto nutrire dubbi riguardo all’esistenza di un vantaggio conferito all’acquirente nell’ambito della procedura di gara d’appalto a causa del carattere non trasparente e discriminatorio di quest’ultima.

160    Conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 133 a 136, l’esame effettuato dalla Commissione era quindi tale da escludere la presenza di dubbi riguardo all’esistenza di un vantaggio indebito a favore dell’acquirente e, di conseguenza, di un aiuto di Stato. Pertanto, non si può ritenere che gli argomenti presentati a sostegno delle prime tre parti del primo motivo e del secondo e quarto motivo rivelino serie difficoltà di valutazione della misura di cui trattasi che imponessero alla Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

161    Ne consegue che le prime tre parti del primo motivo e il secondo e il quarto motivo, letti alla luce del quinto e dell’ottavo motivo, devono essere respinti.

2)      Sulla quinta parte del primo motivo, vertente sul proseguimento del processo di vendita oltre l’aggiudicazione degli attivi del Nürburgring alla Capricorn l’11 marzo 2014

162    La ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe dovuto constatare il proseguimento del processo di vendita oltre l’aggiudicazione degli attivi del Nürburgring alla Capricorn l’11 marzo 2014.

163    La ricorrente sostiene che la Capricorn è stata sostituita da un subacquirente, nell’ambito di un procedimento non trasparente di rivendita degli attivi del Nürburgring. A suo parere, i venditori e l’amministratore dei beni dei venditori hanno, infatti, concluso con la Capricorn, il 13 agosto 2014, un accordo, riguardante le garanzie, in forza del quale quest’ultima doveva cedere tutti i suoi diritti e le sue rivendicazioni derivanti dal contratto di vendita degli attivi del Nürburgring dell’11 marzo 2014. Ne conseguirebbe che la procedura di gara d’appalto non sarebbe stata aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata.

164    La Commissione contesta tale argomentazione.

165    A tale riguardo, si deve osservare che, in applicazione della giurisprudenza citata ai precedenti punti da 133 a 136 e come fatto valere dalla Commissione, il suo esame aveva lo scopo di accertare, al fine di verificare se gli attivi del Nürburgring fossero stati ceduti al loro prezzo di mercato, se la procedura di gara d’appalto fosse stata aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata. In caso contrario, detta vendita avrebbe potuto essere realizzata a un prezzo inferiore al prezzo di mercato, e un vantaggio indebito avrebbe potuto essere trasferito all’acquirente.

166    Di conseguenza, occorre ritenere che l’aiuto, il quale, secondo la ricorrente (v. precedente punto 11), avrebbe dovuto essere accertato dalla Commissione nella seconda decisione impugnata e doveva corrispondere alla differenza tra il prezzo pagato dalla Capricorn per acquisire gli attivi del Nürburgring e il prezzo di mercato dei medesimi attivi, sarebbe stato concesso alla Capricorn l’11 marzo 2014, data dell’aggiudicazione di tali attivi a quest’ultima e della sottoscrizione del contratto di vendita che fissava il prezzo di acquisizione di detti attivi dovuto dalla Capricorn. Ne consegue che i fatti successivi a tale data, come la cessione da parte della Capricorn a un subacquirente della partecipazione da essa detenuta nel veicolo di acquisizione degli attivi del Nürburgring, non erano pertinenti ai fini dell’esame della questione se un aiuto fosse stato eventualmente concesso alla Capricorn nell’ambito della procedura di gara d’appalto.

167    Infine, come ha giustamente fatto valere la Commissione nelle sue osservazioni del 12 marzo 2018 in risposta ai quesiti del Tribunale, se la ricorrente avesse voluto che essa esaminasse anche l’esistenza di un aiuto nuovo risultante dall’asserita prosecuzione del processo di vendita, successivamente all’adozione della seconda decisione impugnata, avrebbe dovuto depositare una nuova denuncia a tale proposito.

168    Ne consegue che gli argomenti presentati a sostegno della quinta parte del primo motivo non consentono di dimostrare che, al termine della fase di esame preliminare, la Commissione si trovava di fronte a difficoltà di valutazione della vendita degli attivi del Nürburgring che richiedessero l’avvio di un procedimento d’indagine formale.

169    La quinta parte del primo motivo, letta alla luce del quinto e dell’ottavo motivo, deve pertanto essere respinta.

3)      Sulla terza parte del terzo motivo, vertente sul fatto che la vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn costituiva un aiuto di Stato nuovo

170    Secondo la ricorrente, sia il prezzo convenuto sia le modalità di pagamento contenevano elementi di aiuto, dato che, in primo luogo, 6 milioni di euro derivanti dal risultato lordo di gestione del gestore del Nürburgring (v. precedente punto 7) sono stati imputati al prezzo di vendita, sebbene tale gestore avesse indicato, nel 2013, che le sue aspettative di profitto sugli attivi del Nürburgring fossero nulle, in secondo luogo, il pagamento della seconda rata del prezzo di vendita era stato rinviato, in terzo luogo, la penale di 25 milioni di euro prevista nel contratto di acquisto in caso di mancato pagamento non è stata recuperata e, in quarto luogo, a un subacquirente sono stati ceduti gli attivi del Nürburgring nell’ambito di una procedura non trasparente.

171    Inoltre, il contratto di locazione avente ad oggetto gli attivi del Nürburgring non sarebbe stato a sua volta soggetto a una procedura di gara d’appalto aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata, cosicché i canoni di tale locazione non corrisponderebbero a un prezzo di mercato e conterrebbero nuovi elementi di aiuto. Dal punto 56 della decisione finale risulta che tale locazione è stata conclusa tra una società indipendente dai venditori, che operava concretamente in qualità di depositario di detti attivi, e una società di gestione creata dalla Capricorn, per un periodo a decorrere dal 1o gennaio 2015, al fine di strutturare una situazione transitoria corrispondente all’eventuale realizzazione della condizione cui la vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn era accompagnata, vale a dire l’adozione, da parte della Commissione, di una decisione che escludeva qualsiasi rischio che l’acquirente di detti attivi potesse essere tenuto a rimborsare gli aiuti ai venditori. A tale riguardo, il prezzo di vendita degli attivi del Nürburgring sarebbe stato ridotto dell’importo dei canoni di tale locazione, i quali sarebbero stati imputati a tale prezzo fino al giorno in cui la vendita si sarebbe perfezionata.

172    La Commissione contesta tale argomentazione facendo valere, in particolare, che le somme pagate a titolo dei canoni di locazione del Nürburgring costituivano acconti che riducevano il prezzo di vendita ancora dovuto e, di conseguenza, il rischio d’insolvenza dell’acquirente. Inoltre, le modalità di pagamento del prezzo di vendita degli attivi del Nürburgring non avrebbero avuto effetti sul valore di tali attivi, corrispondenti al prezzo previsto nel contratto.

173    Per le ragioni esposte ai precedenti punti da 138 a 158, non si può ritenere che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi riguardo al carattere trasparente e non discriminatorio della procedura di gara d’appalto.

174    Da queste stesse ragioni risulta altresì che l’esame effettuato dalla Commissione che ha condotto all’adozione della seconda decisione impugnata era tale da escludere la presenza di dubbi circa l’esistenza di un vantaggio conferito all’acquirente nell’ambito del contratto di locazione vertente sugli attivi del Nürburgring o delle altre modalità di pagamento del prezzo di vendita di detti attivi.

175    Occorre quindi respingere la terza parte del terzo motivo, letta alla luce del quinto e dell’ottavo motivo.

176    Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il quinto e l’ottavo motivo, esaminati tenendo conto degli argomenti dedotti dalla ricorrente nell’ambito del primo, del secondo, del terzo e del quarto motivo, non consentono di dimostrare che, al termine della fase di esame preliminare, la Commissione si trovava di fronte a difficoltà che richiedevano l’avvio di un procedimento d’indagine formale. Occorre quindi respingere il quinto e l’ottavo motivo.

d)      Sul sesto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

177    Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente, in forza dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non motivando sufficientemente le considerazioni essenziali su cui si fonda la seconda decisione impugnata.

178    La ricorrente s’interroga altresì sul fondamento della constatazione della Commissione, figurante al punto 240 della decisione finale, secondo cui la Repubblica federale di Germania avrebbe venduto gli attivi del Nürburgring «all’acquirente che [aveva] presentato l’offerta migliore[,] corredata di finanziamento garantito nel quadro di una procedura d’appalto aperta, trasparente, non discriminatoria ed esente da condizioni».

179    Inoltre, la ricorrente s’interroga, in particolare, sul fondamento della decisione secondo cui la vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn non costituisce un aiuto di Stato, nonché sulla ragione per cui tale decisione figura al punto 285 della decisione finale, ma non è ripresa nel dispositivo di quest’ultima.

180    Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe fondato la maggior parte delle sue constatazioni su informazioni fornite dal gestore e dall’amministratore dei beni dei venditori che le sono state comunicate dalla Repubblica federale di Germania.

181    La Commissione contesta tale argomentazione.

182    Conformemente alla giurisprudenza, la motivazione di un atto deve essere sufficiente per consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo (v., riguardo agli aiuti di Stato, sentenze del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C‑88/03, EU:C:2006:511, punti 88 e 89, del 22 aprile 2008, Commissione/Salzgitter, C‑408/04 P, EU:C:2008:236, punto 56, e del 30 aprile 2009, Commissione/Italia e Wam, C‑494/06 P, EU:C:2009:272, punti 48 e 49). Per quanto riguarda il rigetto di una denuncia in materia di aiuti di Stato, è stato precisato, in particolare, che la motivazione doveva esporre alla denunciante le ragioni per le quali gli elementi di fatto e di diritto esposti nella sua denuncia non erano stati sufficienti per dimostrare la sussistenza di un aiuto di Stato (sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 64, e del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 89).

183    Nella specie, i punti da 266 a 281 della decisione finale, con il titolo «Denunce relative alla cessione delle attività [del Nürburgring]», contengono un’esposizione dettagliata dei motivi che hanno indotto la Commissione a decidere che gli attivi del Nürburgring erano stati venduti all’offerente che aveva presentato l’offerta migliore, corredata di una garanzia di finanziamento, nell’ambito di una procedura di gara d’appalto che era stata aperta, trasparente e incondizionata e, di conseguenza, che la vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn non era stata effettuata a un prezzo inferiore al loro prezzo di mercato, di modo che essa non costituiva un aiuto di Stato.

184    Tale esposizione è sufficiente per rispondere ai requisiti della giurisprudenza citata al precedente punto 182.

185    Peraltro, la seconda decisione impugnata, secondo la quale la vendita degli attivi del Nürburgring non costituisce un aiuto di Stato, non è esposta unicamente al punto 285, primo trattino, della decisione finale, ma è altresì ripresa all’articolo 1, ultimo trattino, della decisione finale. La censura della ricorrente a tale riguardo, pertanto, è priva di fondamento in fatto.

186    Infine, occorre ricordare che, nell’ambito del controllo degli aiuti di Stato, la Commissione è soggetta a un obbligo di esame diligente e imparziale che le impone, in particolare, di esaminare con cura gli elementi che le consentano di pronunciarsi sulla natura di aiuto di Stato della misura in questione, che le sono forniti dallo Stato membro (v. sentenza del 22 ottobre 2008, TV2/Danmark e a./Commissione, T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04, EU:T:2008:457, punto 183 e giurisprudenza ivi citata).

187    È alla luce sia delle informazioni notificate dallo Stato interessato sia di quelle fornite dagli eventuali denuncianti che la Commissione deve formare il suo giudizio nell’ambito dell’esame preliminare istituito dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (sentenza del 3 maggio 2001, Portogallo/Commissione, C‑204/97, EU:C:2001:233, punto 35).

188    Ai punti da 266 a 271 della decisione finale, la Commissione ha esaminato e confrontato alle osservazioni della ricorrente, riferite ai punti da 97 a 101 di detta decisione, quelle degli amministratori comunicate dalle autorità tedesche, riferite ai punti da 102 a 110 della medesima decisione. La Commissione vi comunica le proprie constatazioni e osservazioni per quanto riguarda gli elementi pertinenti, in relazione, in particolare, al carattere trasparente e non discriminatorio della procedura di gara d’appalto.

189    La Commissione ha quindi correttamente operato, nella specie, un esame e una valutazione delle informazioni comunicate sia dalla ricorrente sia dalle autorità tedesche.

190    Di conseguenza, occorre respingere la censura della ricorrente a tale riguardo e, pertanto, il sesto motivo nel suo insieme.

e)      Sul nono motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione

191    Con il suo nono motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il suo diritto a una buona amministrazione, quale discende dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. La Commissione, infatti, non avrebbe preso in considerazione, in modo adeguato, tutti gli elementi pertinenti e gli argomenti dedotti dalla ricorrente, né verificato le spiegazioni del gestore e dell’amministratore dei beni dei venditori. La ricorrente ritiene che il principio di buona amministrazione costituisca un’espressione del suo diritto di presentare le sue osservazioni e che tali osservazioni siano valutate, diritto di cui essa fa valere, peraltro, la violazione nell’ambito del settimo e dell’ottavo motivo.

192    La Commissione contesta tale argomentazione.

193    Per quanto riguarda la censura, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, fondata sulla mancata valutazione delle osservazioni della ricorrente, quest’ultima si confonde con il settimo motivo, con il quale la ricorrente fa valere che, adottando la prima decisione impugnata, la Commissione avrebbe omesso di valutare le sue osservazioni. Poiché il ricorso è stato dichiarato irricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento della prima decisione impugnata, sono irricevibili sia il settimo motivo sia tale censura.

194    Per quanto riguarda la censura, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, fondata sulla violazione del diritto della ricorrente di presentare osservazioni, esso si confonde con l’ottavo motivo, vertente sulla violazione dei diritti procedurali della ricorrente a causa del mancato avvio di un procedimento d’indagine formale, il quale è già stato esaminato e respinto al precedente punto 176.

195    Ne consegue che il nono motivo deve essere respinto in quanto, in parte, irricevibile e, quanto al resto, infondato.

196    Poiché tutti i motivi e le censure di annullamento della seconda decisione impugnata vertenti direttamente su una violazione dei diritti procedurali della ricorrente e tutti i motivi e le censure di annullamento della seconda decisione impugnata contenenti argomenti che possono ricollegarsi a detti motivi e censure sono stati respinti, occorre respingere la domanda di annullamento di detta decisione.

197    Nei limiti in cui la ricorrente ha presentato varie offerte di prova testimoniale, si deve constatare che queste ultime non appaiono indispensabili per la soluzione della controversia e, in particolare, per verificare che i fatti o gli indizi addotti dalla ricorrente avrebbero dovuto indurre la Commissione ad avere dubbi. Di conseguenza, tali offerte di prova sono respinte.

198    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere il ricorso in quanto, in parte irricevibile e, quanto al resto, infondato.

IV.    Sulle spese

199    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La domanda di non luogo a statuire sul ricorso è respinta.

2)      Il ricorso è respinto.

3)      La Ja zum Nürburgring eV sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Pelikánová

Valančius

Nihoul

Svenningsen

 

      Öberg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 giugno 2019.

Firme


Indice



*      Lingua processuale: il tedesco.