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Sentenza del Tribunale del 5 novembre 2013 – Rusal Armenal / Consiglio

(Causa T-512/09)1

[«Dumping – Importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Cina – Adesione dell’Armenia all’OMC – Status di impresa operante in economia di mercato – Articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 384/96 – Compatibilità con l’accordo antidumping – Articolo 277 TFUE»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Rusal Armenal ZAO (Erevan, Armenia) (rappresentante: B. Evtimov, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentati: inizialmente J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch e G. Wolf, avvocati, successivamente J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti da G. Berrisch, e, infine, J.-P. Hix e B. Driessen)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentati: M. França e C. Clyne, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 262, pag. 1).

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui concerne la Rusal Armenal ZAO.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le spese della Rusal Armenal.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 80 del 27.3.2010.