Language of document : ECLI:EU:T:2008:386

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

19 settembre 2008

Causa T‑253/06 P

Olivier Chassagne

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Rimborso delle spese di viaggio annuale – Funzionario originario dei dipartimenti d’oltremare francesi (DOM) – Art. 8 dell’allegato VII dello Statuto – Atto confermativo – Foglio paga – Snaturamento dei fatti– Errore di diritto»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) 29 giugno 2006, causa F‑11/05, Chassagne/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑65 e II‑A‑1‑241).

Decisione: L’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 29 giugno 2006, causa F‑11/05, Chassagne/Commissione, (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑65 e II‑A‑1‑241), è annullata. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Procedura – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Rispetto del diritto del ricorrente al contraddittorio – Portata

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 111; decisione del Consiglio 2004/752, art. 3, n. 4)

2.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Irricevibilità – Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto comunitario effettuata da tale Tribunale – Ricevibilità

[Art. 225 CE; Statuto della Corte, allegato I, art. 11, n. 1; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 138, n. 1, lett. c)]

3.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inconferente – Necessità di esaminarlo dopo l’esame dei motivi dedotti contro punti della motivazione esposti in via principale

(Art. 225 CE; Statuto della Corte, allegato I, art. 11, n. 1)

4.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte del Tribunale della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 225 CE; Statuto della Corte, allegato I, art. 11, n. 1)

5.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini – Dies a quo

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

6.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini – Reclamo contro una decisione di rimborso delle spese di viaggio fondato su censure essenzialmente identiche a quelle di un precedente reclamo contro la fissazione dei giorni per il viaggio – Divieto di riapertura dei termini – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Il semplice fatto che l’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, applicabile mutatis mutandis ai procedimenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di quest’ultimo, consenta al giudice comunitario di statuire senza passare alla fase orale non può autorizzarlo a fondare la sua decisione su fatti e documenti riguardo ai quali il ricorrente non sia stato, quanto meno, in grado di prendere posizione. Non basta, al riguardo, che il ricorrente abbia avuto la possibilità di venire a conoscenza dei detti fatti e documenti, in quanto il rispetto del diritto di essere sentiti impone che egli sia stato in grado di presentare utilmente le sue osservazioni.

(v. punti 29 e 31)

Riferimento: Corte 19 gennaio 2006, causa C‑547/03 P, AIT/Commissione (Racc. pag. I‑845, punti 18 e 36)

2.      Dall’art. 225 CE, dall’art. 11, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte e dall’art. 138, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado emerge che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non è conforme a tali precetti l’impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto a individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Infatti un’impugnazione del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell’atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, il che esula dalla competenza del Tribunale di primo grado. Tuttavia, se un ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale della funzione pubblica, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere sollevati di nuovo nel corso dell’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, il procedimento di impugnazione sarebbe privato di una parte del suo significato.

(v. punti 54 e 55)

Riferimento: Corte 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione (Racc. pag. I‑5291, punti 34 e 35), e Corte 11 novembre 2003, causa C‑488/01 P, Martinez/Parlamento (Racc. pag. I‑13355, punto 39)

3.      Anche se, nell’ambito di un’impugnazione, un motivo dedotto contro un elemento inserito ad abundantiam nella motivazione della decisione impugnata, il cui dispositivo abbia un fondamento giuridico sufficiente in altri punti della motivazione, va respinto in quanto inconferente, tale rigetto non può tuttavia essere deciso subito, dato che tale questione dipende dalla fondatezza o meno dei motivi formulati contro altri punti della motivazione. Una siffatta censura va pertanto esaminata solo in esito all’analisi della validità dei punti della motivazione esposti in via principale, sui quali si fonda la decisione impugnata. Nel caso in cui nessuno dei detti punti della motivazione consenta di giustificare la decisione impugnata, occorre che il giudice comunitario esamini il motivo diretto contro il punto della motivazione inserito ad abundantiam.

(v. punti 95, 96 e 148)

Riferimento: Corte 22 dicembre 1993, causa C‑244/91 P, Pincherle/Commissione (Racc. pag. I‑6965, punto 25); Corte 24 gennaio 1994, causa C‑275/93 P, Boessen/CES (Racc. pag. I‑159, punti 25 e 26), e Corte 29 aprile 2004, causa C‑181/02 P, Commissione/Kvaerner Warnow Werft (Racc. pag. I‑5703, punto 49)

4.      Censure relative all’accertamento dei fatti e alla loro valutazione nella decisione impugnata sono ricevibili, in fase di impugnazione, qualora il ricorrente sostenga che il Tribunale della funzione pubblica ha effettuato accertamenti la cui inesattezza materiale risulta dai documenti del fascicolo o che ha snaturato gli elementi di prova ad esso sottoposti. Tale snaturamento sussiste quando, senza far ricorso a nuovi elementi di prova, la valutazione degli elementi di prova esistenti risulta, in modo evidente, erronea.

(v. punti 99 e 101)

Riferimento: Corte 24 ottobre 2002, causa C‑82/01 P, Aéroports de Paris/Commissione (Racc. pag. I‑9297, punto 56), e Corte 18 gennaio 2007, causa C‑229/05 P, PKK e KNK/Consiglio (Racc. pag. I‑439, punto 35 e giurisprudenza ivi citata)

5.      La comunicazione del foglio paga mensile comporta l’effetto di far decorrere i termini di reclamo e di ricorso contro una decisione amministrativa quando da tale foglio risultino chiaramente l’esistenza e la portata di tale decisione. Tuttavia, in quanto adattamento del principio sancito all’art. 25 dello Statuto e secondo cui qualsiasi decisione individuale adottata a norma dello Statuto va comunicata per iscritto al funzionario interessato, tale ipotesi non deve ricevere un’interpretazione estensiva, di modo che la condizione secondo la quale dal foglio paga mensile devono risultare chiaramente sia l’esistenza sia la portata della decisione dev’essere rigorosamente verificata.

(v. punto 139)

Riferimento: Corte 21 febbraio 1974, cause riunite 15/73‑33/73, 52/73, 53/73, 57/73‑109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 e 35/73‑137/73, Kortner e a./Consiglio e a. (Racc. pag. 177, punto 18); Tribunale 24 marzo 1998, causa T‑232/97, Becret-Daniau e a./Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑157 e II‑495, punti 31 e 32), e Tribunale 16 febbraio 2005, causa T‑354/03, Reggimenti/Parlamento (Racc. PI pagg. I ‑A‑33 e II‑147, punti 38 e 39)

6.      Una decisione relativa alle spese di viaggio di un funzionario, in applicazione dell’art. 8, n. 4, dell’allegato VII dello Statuto, gli arreca pregiudizio in maniera autonoma e distinta rispetto ad una decisione relativa alla fissazione dei suoi giorni per il viaggio e non può quindi essere considerata confermativa di quest’ultima. Il contenuto di un reclamo contro la decisione di fissazione dei giorni di viaggio non è quindi di per sé idoneo ad avere una qualunque influenza sulla ricevibilità di un reclamo successivo contro la decisione relativa alle spese di viaggio, dato che i loro oggetti sono diversi, e il semplice fatto che un funzionario abbia sollevato talune contestazioni in un reclamo non può precludergli di sollevare le stesse contestazioni in occasione di un reclamo contro la decisione che gli arrechi pregiudizio in maniera autonoma.

Ne consegue che il Tribunale della funzione pubblica commette un errore di diritto qualora consideri che il fatto di permettere al ricorrente, nell’ambito di un reclamo contro la decisione relativa al rimborso delle spese di viaggio, di formulare censure essenzialmente identiche a quelle formulate in precedenza nell’ambito di un reclamo contro una decisione relativa alla fissazione dei suoi giorni per il viaggio costituirebbe un’estensione dei termini di ricorso contro quest’ultima decisione.

(v. punti 149-151, 153 e 155)