Language of document : ECLI:EU:C:2017:563

Causa C213/15 P

Commissione europea

contro

Patrick Breyer

«Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni – Articolo 15, paragrafo 3, TFUE – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Ambito di applicazione – Domanda di accesso alle memorie depositate dalla Repubblica d’Austria nell’ambito della causa oggetto della sentenza del 29 luglio 2010, Commissione/Austria (C‑189/09, non pubblicata, EU:C:2010:455) – Documenti detenuti dalla Commissione europea – Tutela delle procedure giurisdizionali»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 luglio 2017

1.        Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Ambito di applicazione – Determinazione in funzione della natura del documento richiesto o dell’autore di quest’ultimo – Esclusione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 2, § 3, e 3, a) e b)]

2.        Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Ambito di applicazione – Domanda di accesso riguardante documenti formati da uno Stato membro e che presentano un collegamento con procedimenti giurisdizionali – Inclusione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 2, § 3, 3, a) e b), e 4, § 2]

3.        Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela delle procedure giurisdizionali – Portata – Memorie presentate da uno Stato membro dinanzi al giudice dell’Unione in procedimenti pendenti – Presunzione generale di applicazione dell’eccezione al diritto di accesso

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino)

4.        Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti provenienti da uno Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 5)

5.        Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Portata – Esclusione dei documenti della Corte di giustizia rientranti nella sua attività giurisdizionale – Irrilevanza ai fini dell’applicabilità del regolamento n. 1049/2001 alle altre istituzioni detentrici di memorie depositate dagli Stati membri nell’ambito delle procedure giurisdizionali dinanzi al giudice dell’Unione

(Artt. 15, §§ 1 e 3, TFUE, 258 TFUE e 298 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 42; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001)

6.        Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Portata – Esclusione dei documenti della Corte di giustizia rientranti nella sua attività giurisdizionale – Applicabilità del regolamento n. 1049/2001 alle memorie formate da uno Stato membro e detenute dalla Commissione – Pregiudizio all’effetto utile dell’esclusione – Insussistenza

(Art. 15, § 3, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001)

7.        Procedimento giurisdizionale – Trattazione delle cause dinanzi alla Corte – Tutela accordata alle parti contro l’uso improprio degli atti del procedimento – Portata – Pubblicazione su Internet delle memorie scambiate nell’ambito di un’impugnazione – Sviamento di procedura – Presa in considerazione in sede di ripartizione delle spese

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 171, § 1)

1.      L’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, prevede espressamente che il diritto di accesso ai documenti detenuti da tali istituzioni riguarda non solo i documenti che hanno esse stesse formato, ma anche quelli ricevuti da soggetti terzi, fra i quali rientrano sia le altre istituzioni dell’Unione che gli Stati membri. Quindi, l’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001 è definito mediante il rinvio alle istituzioni da esso elencate, e non a categorie di documenti specifici né all’autore del documento detenuto da una di queste istituzioni.

(v. punti 36, 37)

2.      La circostanza che i documenti detenuti da una delle istituzioni considerate dal regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, siano stati formati da uno Stato membro e presentino un collegamento con procedimenti giurisdizionali non è tale da escludere documenti di questo tipo dall’ambito di applicazione di detto regolamento. Infatti, da un lato, la circostanza che il regolamento n. 1049/2001 non sia applicabile alle domande di accesso a documenti in possesso della Corte di giustizia dell’Unione europea non significa che i documenti correlati all’attività giurisdizionale di detta istituzione siano sottratti, in via di principio, all’ambito di applicazione di tale regolamento qualora i medesimi si trovino in possesso delle istituzioni dell’Unione elencate in detto regolamento, quali la Commissione. Dall’altro lato, la tutela dei legittimi interessi degli Stati membri relativamente a documenti di questo tipo può essere garantita sulla base delle eccezioni al principio del diritto di accesso ai documenti previste nel regolamento n. 1049/2001.

Parimenti, sebbene la circostanza che né lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea né i regolamenti di procedura delle giurisdizioni dell’Unione prevedano alcun diritto d’accesso dei terzi alle memorie depositate nell’ambito di procedimenti giurisdizionali sia tale da dover essere presa in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, la stessa non può, invece, comportare l’inapplicabilità del suddetto regolamento alle domande di accesso alle memorie redatte da uno Stato membro ai fini di un procedimento giurisdizionale dinanzi al giudice dell’Unione, che si trovino in possesso della Commissione.

(v. punti 38, 39, 45)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 41, 42)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 43)

5.      A termini dell’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE, la Corte di giustizia dell’Unione europea è soggetta al regime di accesso ai documenti delle istituzioni di cui al primo comma della medesima disposizione soltanto allorché eserciti funzioni amministrative. Ne deriva che le condizioni che disciplinano l’accesso ai documenti detenuti da tale istituzione che si rapportano alla sua attività giurisdizionale non possono essere stabilite da regolamenti adottati in forza dell’articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, TFUE. Tuttavia, l’inapplicabilità alla Corte di giustizia dell’Unione europea nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali del regime di accesso ai documenti di cui all’articolo 15, paragrafo 3, primo comma, TFUE non osta all’applicazione di detto regime a un’istituzione alla quale le disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE e del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, sono pienamente applicabili, come la Commissione, ove quest’ultima detenga documenti formati da uno Stato membro, quali le memorie depositate da uno Stato membro nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, in relazione a procedimenti giurisdizionali.

Infatti, in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’introduzione dell’articolo 15 TFUE, che ha sostituito l’articolo 255 CE, ha ampliato l’ambito di applicazione del principio di trasparenza nel diritto dell’Unione, prevedendo ormai un diritto di accesso ai documenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, ivi incluse la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti quando esercitano funzioni amministrative. Orbene, nessun elemento consente di affermare che l’ampliamento di detto diritto al fine di coprire le attività amministrative di queste ultime andrebbe di pari passo con l’introduzione di una qualche restrizione all’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001 per quanto riguarda i documenti formati da uno Stato membro, come le suddette memorie, che sono detenuti dalla Commissione in relazione a un procedimento giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Inoltre, alla luce degli articoli 15, paragrafo 1, TFUE e 298 TFUE, nonché della consacrazione del diritto di accesso ai documenti all’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, i quali sanciscono l’obiettivo di un’amministrazione europea trasparente, l’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE, non può essere interpretato nel senso che impone l’adozione di una lettura restrittiva dell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001 con la conseguenza che i documenti formati da uno Stato membro, quali dette memorie depositate da uno Stato membro nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, non rientrerebbero nell’ambito di applicazione di tale regolamento quando sono detenuti dalla Commissione.

(v. punti 48‑52)

6.      Le limitazioni relative all’accesso ai documenti di natura giurisdizionale, siano esse previste ai sensi dell’articolo 255 CE, al quale è succeduto l’articolo 15 TFUE, oppure ai sensi del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, perseguono la stessa finalità, vale a dire quella di garantire che il diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni sia esercitato senza arrecare pregiudizio alla tutela delle procedure giurisdizionali e che tale tutela implica, segnatamente, che sia garantita l’osservanza dei principi della parità delle armi nonché della buona amministrazione della giustizia. In considerazione del fatto che il regolamento n. 1049/2001 consente di negare, se del caso, la divulgazione dei documenti relativi a procedimenti dinanzi ai giudici dell’Unione e, a detto titolo, di garantire la tutela di tali procedure giurisdizionali, si deve considerare che l’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE non impone un’interpretazione secondo cui le memorie formate da uno Stato membro e detenute dalla Commissione debbano essere necessariamente escluse dall’ambito di applicazione di tale regolamento. Infatti, nella misura in cui la tutela delle procedure giurisdizionali è così assicurata, conformemente alla finalità dell’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE, l’effetto utile di tale disposizione non può essere compromesso.

(v. punti 53, 54)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 62)