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Impugnazione proposta il 17 gennaio 2013 da Luigi Marcuccio avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica il 6 novembre 2012 causa F-41/06 RENV, Marcuccio/Commissione

(Causa T-20/13 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente : Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante : G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento : Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare l'inesistenza ex lege della Sentenza emessa in data sei novembre duemiladodici dal Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea nella causa n.ro T-41/06 RENV, Marcuccio c/CE, ovvero, in via gradata, annullarla in toto e senza eccezione alcuna; ed inoltre 2a) in via principale, e considerando che lo stato degli atti lo consente: 2.a.a) accogliere ogni domanda da lui ricorrente formulata nell'ambito del primo grado di giudizio nella causa da qua, ivi includendovi quella inerente la condanna della CE alla rifusione, in di lui ricorrente favore, delle spese di procedura da quest'ultimo sopportate in questo ricorso di appello; ovvero, 2b) in via subordinata, rinviare la causa da qua al giudice di primo grado, perché, ex lege, il medesimo decida ex novo su ogni domanda formulata dal ricorrente nell'ambito del primo grado de quo.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro la sentenza sopra menzionata, che ha respinto il ricorso rinviato al Tribunale della Funzione Pubblica mediante sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2011, Commissione/Marcuccio (T-20/09), recante annullamento parziale della sentenza emessa nella causa F-41/06, che aveva statuito sul ricorso con il quale il ricorrente chiedeva, da una parte, l'annullamento della decisione della Commissione del 30 maggio 2005, che ne aveva disposto il collocamento a riposo per invalidità, nonché di una serie di atti connessi a tale decisione e, dall'altra parte, la condanna della Commissione al risarcimento del danno.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

Errores in procedendo arrecanti pregiudizio ai suoi interessi, ai quali sono immanenti gravi patenti flagranti eclatanti palesi manifesti irrimediabili e dirimenti errores in iudicando.

Difetto assoluto di motivazione della Sentenza impugnata.

Illegittimità della decisione controversa anche per incompetenza del suo attore ad emetterla, vizi della relativa procedura integranti violazione di forme sostanziali e sviamento di potere sub specie dello sviamento di procedura.

Travisamento e sviamento di fatto.

Erronea, falsa, fallace ed irragionevole violazione delle norme sulla prova, nonché di una pluralità di principi di diritto e di norme di legge.

Omissione di pronuncia su una pluralità di aspetti fondamentali della controversia.

Illegittimità di una statuizione di irricevibilità di una censura alla decisione controversa formulata dal ricorrente.

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