Language of document : ECLI:EU:T:2014:582

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

26 giugno 2014

Causa T‑20/13 P

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni e indennità di invalidità – Collocamento a riposo per invalidità – Commissione di invalidità – Composizione – Designazione dei medici – Carenza del funzionario interessato a designare il secondo medico – Designazione del secondo medico da parte del presidente della Corte – Designazione del terzo medico d’intesa tra il primo e il secondo medico designati – Articolo 7 dell’allegato II dello Statuto – Rigetto del ricorso in primo grado a seguito di rinvio del Tribunale»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (prima sezione) del 6 novembre 2012, Marcuccio/Commissione (F‑41/06 RENV).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio.

Massime

1.      Funzionari – Invalidità – Commissione di invalidità – Composizione – Designazione dei medici – Designazione del terzo medico d’intesa tra il primo e il secondo medico designati o, in mancanza, da parte del presidente della Corte – Modifica della scelta in esito alla sostituzione del primo e del secondo medico – Ammissibilità

(Statuto dei funzionari, allegato II, art. 7)

2.      Funzionari – Invalidità – Commissione di invalidità – Composizione – Designazione dei medici – Mancato ritiro dell’atto di designazione del primo terzo medico prima della designazione di un nuovo terzo medico – Adozione della designazione del nuovo terzo medico con una forma diversa dall’atto di designazione del primo terzo medico – Violazione del principio dell’atto contrario – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, allegato II, art. 7)

3.      Funzionari – Invalidità – Commissione di invalidità – Composizione – Designazione dei medici – Modifica della scelta – Ammissibilità

(Statuto dei funzionari, allegato II, art. 7)

4.      Funzionari – Diritti ed obblighi – Dovere di lealtà – Nozione – Portata – Obbligo di collaborare con la commissione d’invalidità in caso di domanda di quest’ultima

(Statuto dei funzionari, art. 21)

5.      Funzionari – Congedo di malattia – Controllo medico – Contenuto – Potere discrezionale dell’amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 59, § 1, comma 3)

6.      Funzionari – Invalidità – Commissione di invalidità – Rispetto della segretezza dei lavori – Portata

(Statuto dei funzionari, allegato II, art. 9, commi 2 e 3)

1.      A termini dell’articolo 7, terzo comma, dell’allegato II dello Statuto, in assenza di un accordo sulla designazione del terzo medico, entro un termine di due mesi dalla designazione del secondo medico, il terzo medico è incaricato d’ufficio dal presidente della Corte su iniziativa di una delle parti. Ai sensi dell’articolo 7, primo comma, dell’allegato II dello Statuto, il terzo medico è designato di comune accordo dai due medici designati dell’istituzione e dal funzionario interessato.

L’intesa tra i due medici in tal modo designati quanto al nome del terzo medico, infatti, prevale sulla designazione d’ufficio da parte del presidente della Corte, che interviene e mantiene la propria validità solo se non vi è accordo tra i due medici in questione. In particolare, in una situazione in cui un medico designato inizialmente dall’istituzione o dal funzionario interessato o persino entrambi tali medici non siano più disponibili e debbano pertanto essere sostituiti da altri medici, non sarebbe nell’interesse del corretto svolgimento dei lavori della commissione d’invalidità il fatto che tali due medici debbano mantenere il terzo medico già in carica. In quanto medici designati dall’istituzione e dal funzionario interessato, essi devono poter esercitare pienamente le prerogative loro riconosciute dall’articolo 7, primo comma, dell’allegato II dello Statuto. Tali medici devono essere in grado di accordarsi su un altro medico.

(v. punti 89 e 90)

2.      Nel contesto di un procedimento di invalidità, il principio dell’atto contrario non è stato violato dal fatto che la designazione di un nuovo terzo medico non sia stata né preceduta dal ritiro dell’atto di designazione del primo terzo medico in seno alla commissione di invalidità da parte del presidente della Corte, né adottata con la medesima forma dell’atto di designazione di quest’ultimo. Infatti, l’articolo 7, primo comma, dell’allegato II dello Statuto impone solo che il terzo medico sia designato di comune accordo dai due medici designati dall’istituzione e dal funzionario interessato. La finalità dell’articolo 7, terzo comma, dell’allegato II dello Statuto consiste nel porre rimedio all’assenza di accordo tra tali due medici. La designazione del terzo medico d’ufficio da parte del presidente della Corte sostituisce pertanto, a titolo eccezionale, quella effettuata, di regola di comune accordo, tra i due medici in parola. Conseguentemente, la designazione da parte del presidente della Corte non può avere un carattere differente da quella effettuata dai due medici in parola. In tal senso, la designazione del terzo medico da parte del presidente della Corte non costituisce un atto giurisdizionale, ma un atto amministrativo.

(v. punto 93)

Riferimento:

Tribunale: 3 giugno 1997, H/Commissione, T‑196/95, Racc. PI pagg. I‑A‑133 e II‑403, punto 80

3.      La sostituzione progressiva di uno o più membri di una commissione di invalidità, ancorché dovesse sfociare nel cambiamento completo della sua composizione, non provoca automaticamente la caducazione dell’esistenza della commissione stessa né del suo mandato.

(v. punto 100)

4.      Nel contesto di un procedimento di invalidità, il fatto di negare ripetutamente di collaborare con la commissione di invalidità è in contrasto con l’obbligo di lealtà e di cooperazione che ricade su ogni funzionario in forza dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto.

(v. punto 103)

Riferimento:

Tribunale: 7 marzo 1996, Williams/Corte dei Conti, T‑146/94, Racc. PI pagg. I‑A‑103 e II‑329, punto 96, e la giurisprudenza citata

5.      Conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, terzo comma, dello Statuto, un funzionario in congedo di malattia può essere sottoposto in qualsiasi momento a un controllo medico organizzato dall’istituzione. Quanto al contenuto di tale controllo, spetta al servizio medico dell’istituzione di appartenenza del funzionario decidere, in considerazione dello stato di salute del medesimo, il tipo di esame che risulti opportuno o indispensabile, anche nel caso in cui si tratti di test psichiatrici, ove il giudice dell’Unione può controllare solo l’esistenza di un errore manifesto.

(v. punti 105 e 106)

6.      L’articolo 9, terzo comma, dell’allegato II dello Statuto prevede che i lavori della commissione siano segreti. La segretezza dei lavori della commissione di invalidità si spiegava in ragione della natura, del contenuto e delle implicazioni di indole medica di tali lavori. Pertanto, la conoscenza da parte dell’autorità che ha il potere di nomina del fatto che il parere di detta commissione era stato adottato all’unanimità non costituiva una violazione dell’articolo 9, terzo comma, dell’allegato II dello Statuto.

(v. punto 110)