Language of document : ECLI:EU:T:2015:310

Cause riunite T‑22/13 e T‑23/13

(pubblicazione per estratto)

Senz Technologies BV

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Disegni o modelli comunitari – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegni o modelli comunitari registrati che rappresentano ombrelli – Causa di nullità – Divulgazione del disegno o modello anteriore – Disegno o modello anteriore costituito da un brevetto americano – Ambienti specializzati del settore interessato – Utilizzatore informato – Grado di attenzione dell’utilizzatore informato – Prodotti di moda – Margine di libertà dell’autore – Carattere individuale – Impressione generale diversa – Domanda di dichiarazione di nullità»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 21 maggio 2015

1.      Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Divulgazione al pubblico – Eccezione – Fatti che non possono essere ragionevolmente conosciuti negli ambienti specializzati del settore interessato – Eventi verificati al di fuori del territorio dell’Unione – Criteri di valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 7, § 1)

2.      Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Divulgazione al pubblico – Mancanza di produzione del disegno o modello anteriore – Rilevanza – Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 7, § 1)

1.      Discende all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari, che un disegno o modello si considera divulgato al pubblico una volta che la parte che fa valere la divulgazione ne abbia provato i fatti costitutivi. Per opporsi a questa presunzione spetta, invece, alla parte che contesta la divulgazione dimostrare in modo adeguato che le circostanze del caso potevano ragionevolmente impedire che tali fatti fossero conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato.

La presunzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 si applica, d’altronde, a prescindere dal luogo in cui si sono verificati i fatti costitutivi della divulgazione, poiché discende dalla prima frase di detto articolo che non occorre, affinché un disegno o modello si consideri divulgato al pubblico, ai fini dell’applicazione degli articoli 5 e 6 di detto regolamento, che i fatti costitutivi della divulgazione si siano svolti sul territorio dell’Unione.

La questione se le persone appartenenti agli ambienti specializzati del settore interessato possano ragionevolmente essere a conoscenza di eventi verificati al di fuori del territorio dell’Unione è una questione di fatto la cui risposta dipende dalla valutazione delle circostanze proprie di ogni causa.

Al fine di svolgere la valutazione citata dalla Corte, occorre esaminare la questione se, sulla base degli elementi di fatto, che devono essere forniti dalla parte che contesta la divulgazione, sia il caso di ritenere che tali ambienti non avessero realmente la possibilità di venire a conoscenza dei fatti costitutivi della divulgazione, pur tenendo conto di ciò che può essere loro ragionevolmente richiesto per conoscere lo stato dell’arte anteriore. Tali elementi di fatto possono, a titolo di esempio, vertere sulla composizione degli ambienti specializzati, le loro qualifiche, abitudini e comportamenti, il campo delle loro attività, la loro presenza ad eventi in occasione dei quali sono presentati disegni o modelli, le caratteristiche del disegno o modello di cui trattasi, quali la loro interdipendenza con altri prodotti o settori, e le caratteristiche dei prodotti nei quali il disegno o modello in questione è stato integrato, in particolare il livello tecnico del prodotto interessato. In ogni caso, un disegno o modello non può ritenersi conosciuto nella normale attività commerciale se gli ambienti specializzati del settore interessato potessero scoprirlo solo per caso.

(v. punti 26‑29)

2.      L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari non richiede affatto che il disegno o modello anteriore invocato dalla parte che si oppone sia stato utilizzato in vista della produzione o della commercializzazione di un prodotto.

Tuttavia, il fatto che un disegno o modello non sia mai stato incorporato in un prodotto avrebbe rilevanza solo nell’ipotesi in cui la ricorrente avesse dimostrato che gli ambienti specializzati del settore interessato non consultano in genere i registri dei brevetti o che gli ambienti specializzati del settore interessato non danno generalmente alcuna importanza ai brevetti. In tali ipotesi, l’argomento della non esistenza sul mercato di prodotti coperti dal brevetto anteriore potrebbe rendere poco credibile il fatto che gli ambienti specializzati del settore interessato abbiano potuto conoscere il brevetto anteriore attraverso altre fonti d’informazione.

(v. punti 36, 37)