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Impugnazione proposta il 22 gennaio 2015 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 novembre 2014, causa T-481/11, Spagna / Commissione

(Causa C-26/15 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere la presente impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale del 13 novembre 2014, causa T-481/11, Spagna/Commissione;

annullare l’allegato I, parte 2, VI, D, quinto trattino, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 1 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Errore di diritto riguardo alla portata dell’obbligo di motivazione. I motivi su cui si fonda il Tribunale non sono compatibili con l’imperativo di chiarezza e inequivocabilità che deve caratterizzare la motivazione di un regolamento per soddisfare i requisiti dell’articolo 296 TFUE. Infatti il Tribunale colma le carenze della motivazione del regolamento impugnato e sostituisce la propria motivazione a quella dell’atto impugnato.

Errore di diritto riguardo al principio della parità di trattamento. I motivi invocati dal Tribunale su tale questione non trovano fondamento in criteri idonei ad effettuare la comparazione. Il Tribunale fonda il suo ragionamento su un fatto asseritamente noto che manca di base fattuale e scientifica, vale a dire la distinzione tra frutti a buccia spessa e frutti a buccia sottile e l’inclusione degli agrumi nella prima categoria.

Errore di diritto riguardo al controllo giurisdizionale del principio di proporzionalità. Il controllo del Tribunale relativo alla proporzionalità di una restrizione al commercio di merci imposta da un’istituzione dev’essere effettuato alla luce dell’ampio margine discrezionale della Commissione. Tuttavia il Tribunale non ha eseguito il suo controllo giurisdizionale conformemente alla giurisprudenza Tetra Laval 2 . Da un lato, non ha debitamente verificato la pertinenza e l’idoneità degli elementi su cui si basa la decisione adottata per quanto concerne i motivi che giustificano la restrizione. Dall’altro, non ha esaminato correttamente le conclusioni che si possono trarre da tali dati, di modo che la restrizione eccede quanto necessario per conseguire lo scopo perseguito.

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1     GU L 157, pag. 1.

2     Sentenza del 15 febbraio 2005, Commissione/Tetra Laval (C-12/03 P, EU:C:2005:87), punto 39.