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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus (Estonia) il 28 gennaio 2021 – Aktsiaselts M.V.WOOL / Põllumajandus- ja Toiduamet

(Causa C-51/21)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tallinna Halduskohus

Parti

Ricorrente: Aktsiaselts M.V.WOOL

Resistente: Põllumajandus- ja Toiduamet (ex Veterinaar- ja Toiduamet)

Questioni pregiudiziali

Se il secondo criterio microbiologico «non rilevabile in 25 g» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e al punto 1.2, dell’allegato I, capitolo 1, del regolamento n. 2073/2005 1 , tenuto conto di tale regolamento e della tutela della salute pubblica, nonché delle finalità perseguite dai regolamenti n. 178/2002 2 e n. 882/2004 3 debba essere interpretato nel senso che, qualora l’operatore del settore alimentare non sia stato in grado di dimostrare adeguatamente all’autorità competente che gli alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di L. monocytogenes diversi da quelli destinati ai lattanti o a fini medici speciali non superano il limite di 100 ufc/g durante il loro periodo di conservabilità, il criterio microbiologico «non rilevabile in 25 g» vada applicato in ogni caso anche ai prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità.

In caso di risposta negativa alla prima questione: Se il secondo criterio microbiologico «non rilevabile in 25 g» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e al punto 1.2, dell’allegato I, capitolo 1, del regolamento n. 2073/2005, tenuto conto di tale regolamento e della tutela della salute pubblica, nonché delle finalità perseguite dai regolamenti n. 178/2002 e n. 882/2004 debba essere interpretato nel senso che, indipendentemente dal fatto che l’operatore del settore alimentare sia in grado di dimostrare adeguatamente all’autorità competente che il prodotto alimentare non supera il limite di 100 ufc/g durante il suo periodo di conservabilità, a detto prodotto vadano applicati due criteri microbiologici alternativi, segnatamente 1) il criterio «non rilevabile in 25 g», finché l’alimento è sotto il controllo dell’operatore del settore alimentare, e 2) il criterio «100 ufc/g» allorché l’alimento non è più sotto il suo controllo.

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1     Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU 2005, L 388, pag. 1).

2     Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1).

3     Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU 2004, L 165, pag. 1).