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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Lituania) il 29 gennaio 2021 – ‘ARVI’ ir ko UAB / Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-56/21)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Parti

Ricorrente: ‘ARVI’ ir ko UAB

Resistente: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Questioni pregiudiziali

Se una normativa nazionale secondo la quale un soggetto passivo IVA può optare per l’applicazione dell’IVA su beni immobili esenti da IVA solo nel caso in cui il bene sia trasferito a un soggetto che, al momento della conclusione dell’operazione, era registrato come soggetto passivo IVA, sia compatibile con gli articoli 135 e 137 della direttiva 1 e con i principi di neutralità fiscale e di effettività.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se un’interpretazione della normativa nazionale secondo la quale il fornitore di un bene immobile deve rettificare la detrazione dell’IVA assolta per l’acquisto del bene immobile trasferito, allorché ha scelto di applicare l’IVA per la cessione del bene immobile e una siffatta scelta è esclusa dalla normativa nazionale a causa del solo fatto che l’acquirente non ha la qualità di soggetto passivo IVA registrato, sia conforme alle disposizioni della direttiva che disciplinano il diritto del fornitore alla detrazione dell’IVA e la rettifica della detrazione, nonché ai principi di neutralità e di effettività.

Se una prassi amministrativa in base alla quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il fornitore di un bene immobile è obbligato a rettificare la detrazione dell’IVA assolta a monte sull’acquisto/sulla produzione del bene immobile, poiché l’operazione di cessione di detto bene immobile è considerata come una cessione di beni immobili esente da IVA in ragione dell’assenza del diritto di optare per l’applicazione dell’IVA (in quanto l’acquirente non ha un numero di identificazione IVA al momento della conclusione dell’operazione), sebbene al momento della conclusione dell’operazione l’acquirente del bene immobile avesse richiesto la registrazione come soggetto passivo IVA e un mese dopo la conclusione dell’operazione fosse stato registrato, sia compatibile con le disposizioni della direttiva che disciplinano il diritto del fornitore alla detrazione dell’IVA e la rettifica della detrazione e con il principio di neutralità dell’IVA. Se, in tal caso, sia importante determinare se l’acquirente del bene immobile, registrato come soggetto passivo IVA dopo l’operazione, abbia effettivamente utilizzato il bene acquistato nell’ambito di attività soggette a IVA e non sussistano prove di frode o abuso.

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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).