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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca) il 1° febbraio 2021 – Regiojet a.s.

(Causa C-57/21)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší soud České republiky

Parti

Ricorrente per cassazione: České dráhy, a.s.

Intimata, attrice in primo grado: Regiojet a.s.

con l’intervento di: Česká republika – Ministerstvo dopravy

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (in prosieguo: la «Direttiva»), come interpretato, osti a che un giudice possa ingiungere la divulgazione di prove nonostante il fatto che, nel contempo, sia in corso un procedimento da parte della Commissione per l’adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 2 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (in prosieguo: il «Regolamento»), in conseguenza del quale il procedimento giudiziario per il risarcimento del danno cagionato dalla violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza è stato poi sospeso.

Se l’articolo 6, paragrafo 5, lettera a), e l’articolo 6, paragrafo 9, della Direttiva, come interpretati, ostino a una normativa nazionale che limita la divulgazione di tutte le informazioni presentate nell’ambito di un procedimento su richiesta dell’autorità garante della concorrenza, comprese le informazioni che una parte è tenuta a elaborare e conservare (o elabora e conserva) in forza di altre disposizioni di legge, indipendentemente da un procedimento per violazione del diritto della concorrenza.

Se possa essere considerata quale chiusura del procedimento a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, della Direttiva anche la sospensione del procedimento, da parte dell’autorità nazionale garante della concorrenza, non appena la Commissione europea abbia avviato un procedimento per l’adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del Regolamento.

Se l’articolo 5, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 5, della Direttiva, osti, per la finalità e la ratio di quest’ultima, a che un giudice nazionale applichi per analogia una disposizione del suo diritto attuativa dell’articolo 6, paragrafo 7, della Direttiva a categorie di informazioni come quelle di cui all’articolo 6, paragrafo 5, della Direttiva, e decida su tale base la divulgazione delle prove, affrontando la questione se i mezzi di prova contengano informazioni che la persona fisica o giuridica ha elaborato specificamente ai fini del procedimento dell’autorità garante della concorrenza (a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, della Direttiva) solo dopo aver ricevuto tali prove.

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se l’articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva debba essere interpretato nel senso che le misure efficaci che il giudice deve disporre per tutelare le informazioni riservate possono comprendere il diniego di accesso alle prove divulgate per l’attore o le altre parti del procedimento o i loro rappresentanti, fintanto che tale giudice abbia definitivamente stabilito se le prove divulgate o alcune di esse rientrino nella categoria di prove di cui all’articolo 6, paragrafo 5, lettera a), della Direttiva.

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1 GU 2014, L 349, pag. 1.

2 GU 2003, L 1, pag. 205.