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Ricorso proposto il 13 giugno 2013 – Adorisio e altri / Commissione

(Causa T-321/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Stefania Adorisio (Roma, Italia) ed altri 367 (rappresentanti: avv.ti F. Sciaudone, L. Dezzani, D. Contini, R. Sciaudone e S. Frazzani)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2013) 1053 def. del 22 febbraio 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.35382 (2013/N) – Paesi Bassi (Rescue SNS REEAL 2013) (GU C 104, pag. 3);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e su un errore manifesto di valutazione, in quanto:

le misure di aiuto controverse non sono collegate a circostanze eccezionali, bensì al fallimento della gestione della SNS REAAL e a scarse capacità commerciali;

l’asserita distorsione all’economia olandese non è significativa. Le autorità neerlandesi non hanno dimostrato l’esistenza di serie difficoltà sociali ed economiche;

l’asserita distorsione non riguarda nemmeno un intero settore economico, per non parlare dell’economia complessiva dei Paesi Bassi. Il governo neerlandese non ha infatti dimostrato che il fallimento della SNS Bank avrebbe avuto ripercussioni sistematiche sul sistema finanziario neerlandese e, più in generale, sull’economia complessiva neerlandese e, a tal proposito, non ha fornito una stima quantitativa delle potenziali conseguenze di un’insolvenza della banca per l’economia generale.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio1 , in quanto la decisione della Commissione contiene una serie di condizioni imposte dalla Commissione e che erano dirette a modificare le misure d’aiuto notificate, il che è contrario all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio. Ai sensi di tale disposizione, infatti, la Commissione, nella fase di esame preliminare, non ha il potere d’intervenire sulla misura d’aiuto notificata e di modificarla mediante condizioni od altre richieste imposte allo Stato membro.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio, in quanto vi erano elementi e circostanze che dimostravano la sussistenza di seri dubbi circa la compatibilità delle misure con il mercato comune, quali l’inconsistenza tra la dichiarazione della Commissione secondo la quale “le banche neerlandesi hanno conseguito buoni risultati nell’ultimo turno delle prove di stress dell’ABE (NB: Autorità bancaria europea) grazie ad un bilanciamento favorevole delle attività ponderate per il rischio (compresi prestiti ipotecari) e dovrebbero essere in grado di resistere ad un’esposizione debitoria superiore” e l’accettazione passiva dell’argomento delle autorità neerlandesi secondo il quale il settore bancario neerlandese sarebbe invece debole e l’utilizzo del DGS (sistema di garanzia dei depositi) neerlandese avrebbe potuto peggiorare il settore, o il fatto che la decisione impugnata contiene condizioni che rappresentano un’altra chiara indicazione che l’avvio di un procedimento d’indagine formale era necessario.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti dei ricorrenti, in quanto:

–    non vi erano prove del fatto che il ricorso dei ricorrenti nei confronti delle misure di aiuto di Stato fosse oggetto di indagine o analisi. Non vi era alcun riferimento in proposito nella decisione impugnata;

i ricorrenti non erano stati in alcun modo informati della decisione.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto:

l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato non può violare altri diritti dell’UE, quali il diritto di proprietà. Nel caso di specie, la Commissione non poteva ricorrere all’espropriazione degli investimenti senza neppure esaminare se tale atto fosse stato compiuto conformemente alla legge. L’espropriazione è di per sé una violazione del diritto di proprietà e la Commissione non può ignorare tale circostanza nella sua valutazione;

la Commissione avrebbe dovuto verificare le condizioni ed i termini di tale espropriazione, al fine di decidere se essa fosse un elemento al quale poteva ricorrere nel valutare le misure di aiuto.

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1 Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).