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Sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2015 – Tsujimoto / UAMI – Kenzo (KENZO)

(Causa T-322/13) 1

[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo KENZO – Marchio comunitario denominativo anteriore KENZO – Impedimento relativo alla registrazione – Notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Produzione tardiva di documenti – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone) (rappresentante: A. Wenninger-Lenz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente M. Rajh e J. Crespo Carrillo, in seguito M. Rajh e P. Bullock, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Kenzo (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzaretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 25 marzo 2013 (procedimento R 1364/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Kenzo e il sig. Kenzo Tsujimoto.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Kenzo Tsujimoto è condannato alle spese.

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1     GU C 252 del 31.8.2013.