Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 luglio 2014 –
Endoceutics / UAMI – Merck (FEMIVIA)
(causa T‑324/13)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo FEMIVIA – Marchio comunitario denominativo anteriore FEMIBION – Registrazione internazionale che designa la Comunità europea del marchio figurativo anteriore femibion – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 19‑22, 29)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio denominativo FEMIVIA e marchio figurativo femibion [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 26‑28, 45‑49)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 15 aprile 2013 (procedimento R 1021/2012‑4), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Merck KGaA e la Endoceutics, Inc. |
Dispositivo
2) | | La Endoceutics, Inc. è condannata alle spese. |