Ricorso proposto l'8 settembre 2010 - National Lottery Commission / UAMI - Mediatek Italia e De Gregorio (Rappresentazione di una mano)
(Causa T-404/10)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: National Lottery Commission (Londra, Regno Unito) (rappresentante: B. Brandreth, barrister)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Mediatek Italia Srl (Napoli), Giuseppe De Gregorio (Napoli)
Conclusioni della ricorrente
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 giugno 2010, procedimento R 1028/2009-1;
rinviare la causa alla divisione di annullamento;
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo che rappresenta una mano con due dita incrociate e una faccia che sorride, per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 25, 28 e 41 - registrazione di marchio comunitario n. 4800389
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: i controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: la domanda dei controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso si fonda sui motivi di nullità relativa previsti dall'art. 53, nn. 1, lett. c), e 2, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola l'art. 53, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto nella sua valutazione di tale articolo e nel suo approccio nell'esame dei fatti e non ha esercitato i propri poteri di indagine. La ricorrente ritiene inoltre che la commissione di ricorso non abbia pienamente esercitato i poteri che le sono conferiti dall'art. 78 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009.
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