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Ricorso presentato il 23 luglio 2007 - Marcuccio / Commissione

(Causa F-70/07)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione (in appresso la "decisione controversa"), comunque formatasi, mercé alla quale venne in essere il rigetto, da parte della convenuta, della domanda datata 22 giugno 2006, con la quale il ricorrente chiese che la Commissione gli rifondesse quella parte delle spese da lui sostenute nella causa T-176/041, Marcuccio/Commissione, già in essere presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, a cui la convenuta era stata condannata con ordinanza 6 marzo 2006;

annullare, per quanto necessario, la decisione, comunque formatasi, con la quale fu rigettato il reclamo del ricorrente avverso la decisione controversa;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 6 347,67, maggiorati degli interessi di mora e della rivalutazione nella complessiva misura del 10% all'anno con capitalizzazione annuale, a far tempo dalla domanda del 22 giugno 2006 e fino alla data odierna, a titolo di risarcimento del danno materiale derivante al ricorrente dalla decisione controversa;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 1 000, a titolo di risarcimento della perdita di chance che il ricorrente avrebbe potuto sfruttare se avesse potuto disporre a tempo debito della somma non corrispostagli;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, pro bono et ex aequo, la somma di EUR 3 000, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale vorrà ritenere giusta ed equa, a titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale derivante al ricorrente dalla decisione controversa;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, per ogni giorno intercorrente tra l'odierno e quello in cui ogni decisione inerente il disponendo accoglimento in toto e senza eccezione della domanda datata 22 giugno 2006 sarà eseguita dalla convenuta, la somma di EUR 2, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta e equa, da corrispondersi il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati in quello precedente, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'eventuale ritardo nell'esecuzione della decisione di accoglimento;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'attore adduce, a sostegno delle sue argomentazioni, i tre seguenti motivi di ricorso: 1) difetto assoluto di motivazione; 2) violazione di legge; 3) violazione del dovere di sollecitudine e di quello di buona amministrazione.

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1 - GU C 121 del 20.05.2006, pag. 12. Per un errore materiale il ricorrente fa riferimento alla causa T-176/03 invece che alla causa T-176/04.