Language of document : ECLI:EU:F:2009:148

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

10 novembre 2009

Causa F‑70/07

Luigi Marcuccio

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Eccezione di ricorso parallelo – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Marcuccio chiede, in particolare, la condanna della Commissione a risarcire il danno che egli avrebbe subito a seguito del negato rimborso, da parte di quest’ultima, delle spese ripetibili che egli afferma di aver sostenuto nella causa T‑176/04.

Decisione: Il primo, il secondo, il terzo e il sesto capo della domanda devono essere respinti in quanto manifestamente irricevibili. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese per quanto riguarda il primo, il secondo, il terzo e il sesto capo della domanda del ricorrente, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento T‑176/04 DEP.

Massime

Procedura – Spese – Liquidazione – Oggetto

(Art. 236 CE; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 92, n. 1; Statuto dei funzionari, art. 91)

Il legislatore ha istituito un procedimento specifico di liquidazione delle spese quando la controversia tra le parti verte sull’ammontare e sulla natura delle spese ripetibili a seguito di una sentenza o di un’ordinanza con la quale il Tribunale di primo grado ha posto termine ad una controversia e ha statuito sull’onere delle spese. Inoltre, tale procedimento specifico, previsto dall’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, diretto alla liquidazione delle spese, esclude la rivendicazione delle stesse somme, o di esborsi sostenuti agli stessi fini, nell’ambito di un’azione diretta a far riconoscere la responsabilità extracontrattuale della Comunità. Pertanto, un ricorrente non può legittimamente proporre, sul fondamento dell’art. 236 CE e dell’art. 91 dello Statuto, un ricorso avente in realtà lo stesso oggetto di una domanda di liquidazione delle spese.

(v. punti 16 e 17)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 11 luglio 2007, causa T‑351/03, Schneider Electric/Commissione (Racc. pag. II‑2237, punto 297)