Language of document : ECLI:EU:C:2020:503

Causa C24/19

A e altri

contro

Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen

(domanda di pronuncia pregiudiziale,
proposta dal Raad voor Vergunningsbetwistingen)

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 giugno 2020

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti sull’ambiente – Autorizzazione urbanistica per l’installazione e la gestione di impianti eolici – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “piani e programmi” – Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione stabilite da un’ordinanza e da una circolare amministrativa – Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) – Atti nazionali che definiscono un quadro entro il quale l’attuazione di progetti possa essere autorizzata in futuro – Omissione della valutazione ambientale – Mantenimento degli effetti degli atti nazionali e delle autorizzazioni rilasciate sulla base di questi ultimi dopo che sia stata constatata la non conformità di tali atti al diritto dell’Unione – Presupposti»

1.        Ambiente – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Direttiva 2001/42 – Piano o programma – Nozione – Condizioni per il rilascio di un’autorizzazione urbanistica per l’installazione e la gestione di impianti eolici stabilite da un’ordinanza e da una circolare – Inclusione

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42, art. 2, a), 2° trattino]

(v. punti 35, 40‑43, 48, 50, 52‑63, dispositivo 1)

2.        Ambiente – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Direttiva 2001/42 – Ambito di applicazione – Piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente – Settori di cui agli allegati I e II alla direttiva 2011/92 – Condizioni relative alla proiezione d’ombra, alla sicurezza e alle norme sul rumore stabilite da un’ordinanza e da una circolare sull’installazione e sulla gestione di impianti eolici – Inclusione

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42, art. 3, § 2, a)]

(v. punti 65‑79, dispositivo 2)

3.        Ambiente – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Direttiva 2001/42 – Piano o programma – Omessa valutazione ambientale preventiva – Autorizzazione urbanistica rilasciata sul fondamento di atti nazionali adottati in violazione del diritto dell’Unione – Conseguenze giuridiche della violazione del diritto dell’Unione – Possibilità di mantenere gli effetti degli atti in esame e dell’autorizzazione – Presupposti

[Art. 4, § 3, TUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42, artt. 1, 2, a), e 3, § 2, a)]

(v. punti 81‑95, dispositivo 3)

Sintesi

Un’ordinanza e una circolare che stabiliscono le condizioni generali per il rilascio di autorizzazioni urbanistiche per l’installazione e la gestione di impianti eolici devono esse stesse essere sottoposte a una valutazione ambientale preventiva

Con la sentenza A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C‑24/19), emanata il 25 giugno 2020, la Corte, riunita in Grande Sezione, si pronuncia sull’interpretazione della direttiva 2001/42, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (1), fornendo precisazioni importanti sulle misure soggette alla valutazione prescritta da tale direttiva e sulle conseguenze derivanti da un’omissione della valutazione.

Alla Corte è stata sottoposta tale domanda di interpretazione nell’ambito di una controversia che oppone alcuni residenti di un’area situata in prossimità dell’autostrada E40, nel territorio dei comuni di Aalter e Nevele, prevista per l’installazione di un parco eolico, al Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen (funzionario regionale preposto all’Urbanistica del dipartimento di Pianificazione territoriale delle Fiandre, sezione delle Fiandre Orientali, Belgio), in merito al rilascio da parte di questa autorità di un’autorizzazione urbanistica per l’installazione e la gestione di cinque turbine eoliche (in prosieguo: l’«autorizzazione impugnata»). Il rilascio, il 30 novembre 2016, dell’autorizzazione impugnata era stato subordinato, segnatamente, al rispetto di talune condizioni stabilite da disposizioni di un’ordinanza del governo fiammingo e da una circolare relativa all’installazione e alla gestione di impianti eolici.

A sostegno del ricorso di annullamento dell’autorizzazione impugnata proposto dinanzi al Raad voor Vergunningsbetwistingen (Consiglio per il contenzioso in materia di autorizzazioni, Belgio) (in prosieguo: il «giudice nazionale»), i ricorrenti hanno invocato, segnatamente, la violazione della direttiva 2001/42, in quanto l’ordinanza e la circolare in base alle quali era stata rilasciata l’autorizzazione non sarebbero state oggetto di una valutazione ambientale. L’autore dell’autorizzazione impugnata ha ritenuto, al contrario, che l’ordinanza e la circolare in questione non dovessero essere sottoposte a una valutazione simile.

Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda che la direttiva 2001/42 riguarda i piani e i programmi, e le relative modifiche, elaborati o adottati da un’autorità di uno Stato membro, a condizione che siano stati «previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative».(2). Inoltre, essa subordina l’obbligo di sottoporre un determinato piano o programma ad una valutazione ambientale alla condizione che il piano o il programma possa avere effetti significativi sull’ambiente(3).

In primo luogo, per quanto riguarda il concetto di «piani e programmi previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative», la Corte dichiara che tale nozione comprende un’ordinanza e una circolare, adottate dal governo di un ente federato di uno Stato membro, entrambe recanti diverse disposizioni per l’installazione e la gestione di impianti eolici.

Emerge, infatti, dalla giurisprudenza costante della Corte che devono essere considerati «previsti», ai sensi e ai fini dell’applicazione di tale direttiva, i piani e programmi la cui adozione sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari nazionali, le quali determinano le autorità competenti per adottarli nonché la loro procedura di elaborazione(4). Quindi, una misura deve essere considerata «prevista» quando la facoltà di adottare la medesima trova il suo fondamento giuridico in una disposizione di tale natura, anche se non esiste, propriamente parlando, alcun obbligo di elaborare tale misura(5).

Invitata dal giudice del, rinvio e dal governo del Regno Unito a riconsiderare tale giurisprudenza, la Corte evidenzia anzitutto che una limitazione della condizione prevista dall’articolo 2, lettera a), secondo trattino, della direttiva 2001/42 ai soli «piani e programmi» la cui adozione è obbligatoria rischierebbe di conferire a tale nozione una portata marginale, e non consentirebbe di garantire l’efficacia pratica di tale disposizione. Infatti, secondo la Corte, tenuto conto della diversità delle situazioni e dell’eterogeneità delle prassi delle autorità nazionali, l’adozione di piani o programmi, e relative modifiche, spesso non è né imposta in maniera generale, né lasciata alla totale discrezione delle autorità competenti. Inoltre, il livello elevato di tutela dell’ambiente che la direttiva 2001/42 mira a garantire, assoggettando i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente ad una valutazione ambientale, è conforme ai requisiti dei Trattati e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in materia di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente (6). Orbene, siffatti obiettivi rischierebbero di essere compromessi in caso di interpretazione restrittiva, atta a consentire ad uno Stato membro di eludere tale obbligo di valutazione ambientale evitando di rendere obbligatoria l’adozione dei piani o dei programmi. Infine, la Corte rileva che l’interpretazione estesa della nozione di «piani e programmi» è conforme agli impegni internazionali dell’Unione (7).

La Corte esamina poi la questione se l’ordinanza e la circolare in esame soddisfacessero la condizione di cui all’articolo 2, lettera a), secondo trattino, della direttiva 2001/42. A tale proposito, essa rileva che l’ordinanza è stata adottata dal governo fiammingo, quale potere esecutivo di un ente federato belga, in forza di un’autorizzazione legislativa. Inoltre, la circolare, volta a circoscrivere il potere discrezionale delle autorità competenti, promana anch’essa dal governo fiammingo e modifica, sviluppandole o derogandovi, le disposizioni di tale ordinanza, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare riguardo alla sua esatta natura giuridica e alla sua portata precisa. La Corte conclude quindi che l’ordinanza e, fatte salve tali verifiche, la circolare rientrano nella nozione di «piani e programmi», poiché vanno considerate come «previste» ai sensi della direttiva 2001/42.

In secondo luogo, sulla questione se l’ordinanza e la circolare debbano essere sottoposte a valutazione ambientale in forza della direttiva 2001/42, per il fatto che possano avere effetti significativi sull’ambiente, la Corte dichiara che tali atti, entrambi contenenti diverse disposizioni riguardanti l’installazione e la gestione di impianti eolici, tra cui misure relative alla proiezione d’ombra, alla sicurezza e alle norme sul rumore, rientrano tra quelli soggetti a tale valutazione.

A tal proposito, la Corte considera che i precetti sanciti dall’ordinanza e dalla circolare in esame relativamente all’installazione e alla gestione di impianti eolici presentano un’importanza e un’estensione sufficientemente significative per la determinazione delle condizioni alle quali assoggettare il rilascio di un’autorizzazione per l’installazione e la gestione di parchi eolici, il cui impatto ambientale è innegabile. Essa precisa che siffatta interpretazione non può essere rimessa in discussione dalla natura giuridica particolare della circolare.

In terzo e ultimo luogo, per quanto attiene alla possibilità di mantenere gli effetti dei citati atti e dell’autorizzazione, adottati in violazione della direttiva 2001/42, la Corte rammenta che gli Stati membri sono tenuti ad eliminare le conseguenze illegittime di una siffatta violazione del diritto dell’Unione. Essa sottolinea che, tenuto conto della necessità di un’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, essa sola può, eccezionalmente e per considerazioni imperative di interesse generale, concedere una sospensione provvisoria dell’effetto di disapplicazione esercitato da una norma di diritto dell’Unione violata, purché una normativa nazionale consenta al giudice nazionale di mantenere taluni effetti di atti simili nell’ambito della controversia di cui è investito. Di conseguenza, la Corte statuisce che, in una situazione come quella del caso di specie, il giudice nazionale può mantenere gli effetti dell’ordinanza e della circolare, come anche dell’autorizzazione rilasciata in base ad esse, solo qualora il diritto interno glielo consenta nell’ambito della controversia di cui è investito, qualora l’annullamento di detta autorizzazione possa avere significative ripercussioni sull’approvvigionamento di energia elettrica, nella fattispecie in Belgio, e unicamente per il lasso di tempo strettamente necessario per rimediare a tale illegittimità, il che spetta al giudice del rinvio, se del caso, valutare.


1      Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU 2001, L 197, pag. 30).


2      Articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42.


3      Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/42.


4      Sentenze della Corte del 22 marzo 2012, Inter-Environnement Bruxelles e a. (C‑567/10, EU:C:2012:159, punto 31); del 7 giugno 2018, Thybaut e a. (C‑160/17, EU:C:2018:401, punto 43), nonché del 12 giugno 2019, Terre wallonne (C‑321/18, EU:C:2019:484, punto 34).


5      Sentenza della Corte del 7 giugno 2018, Inter-Environnement Bruxelles e a. (C‑671/16, EU:C:2018:403, punti da 38 a 40).


6      Articolo 3, paragrafo 3, TUE, articolo 191, paragrafo 2, TFUE, e articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali.


7      Quali discendono, segnatamente, dall’articolo 2, paragrafo 7, della convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo (Finlandia) il 26 febbraio 1991.