Language of document : ECLI:EU:T:2013:413

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

11 settembre 2013

Causa T‑317/10 P

L

contro

Parlamento europeo

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo indeterminato – Decisione di licenziamento – Obbligo di motivazione – Perdita di fiducia»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea [dato riservato].

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea [dato riservato] è annullata, in quanto ha omesso di statuire sul motivo vertente sulla violazione del principio d’imparzialità, ha respinto il motivo vertente sull’inesattezza materiale e su un errore manifesto di valutazione e ha dichiarato che il ricorrente non aveva chiesto la condanna del Parlamento alle spese. L’impugnazione è respinta quanto al resto. Il ricorso proposto dal sig. L dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa [dato riservato] è respinto quanto al resto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello d’impugnazione.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Irricevibilità di un ricorso in primo grado – Motivo di ordine pubblico – Esame d’ufficio

2.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi dedotti

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35)

3.      Funzionari – Agenti temporanei – Agenti assunti al fine di svolgere funzioni presso un gruppo politico del Parlamento europeo – Licenziamento per motivi connessi col rapporto di fiducia reciproca – Obbligo di motivazione – Portata

[Statuto dei funzionari, art. 25, comma 2; Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, lett. c)]

4.      Funzionari – Agenti temporanei – Agenti assunti al fine di svolgere funzioni presso un gruppo politico del Parlamento europeo – Licenziamento per motivi connessi col rapporto di fiducia reciproca – Sindacato giurisdizionale – Limiti

[Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, lett. c)]

5.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Portata dell’obbligo di motivazione

(Statuto della Corte di giustizia, art. 36)

6.      Procedimento giurisdizionale – Domanda di riapertura della fase orale – Domanda diretta a presentare in sede di impugnazione nuovi documenti concernenti i fatti – Rigetto

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 62)

1.      Il giudice dell’impugnazione è tenuto a pronunciarsi, se necessario d’ufficio, sul motivo di ordine pubblico riguardante la ricevibilità di un ricorso in primo grado, al fine di determinare se il detto ricorso soddisfi o meno ai necessari requisiti di chiarezza e di precisione.

(v. punto 22)

Riferimento:

Corte: 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione, C‑176/06 P (non pubblicata nella Raccolta, punto 18)

Tribunale: 16 marzo 2009, R/Commissione, T‑156/08 P (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑11 e II‑B‑1‑51, punto 30, e giurisprudenza ivi citata)

2.      Ai sensi dell’articolo 35 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica un ricorso deve, in particolare, contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Esso deve pertanto chiarire in che cosa consiste il motivo su cui è fondato il ricorso, sicché la sua sola enunciazione astratta non soddisfa i requisiti dello Statuto della Corte di giustizia e del regolamento di procedura del Tribunale. Per giunta, tale esposizione, anche sommaria, dev’essere sufficientemente chiara e precisa al fine di consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale della funzione pubblica di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno. La certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia esigono, affinché un ricorso o, più specificamente, un motivo di ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto su cui esso si basa risultino in modo coerente e comprensibile dal testo stesso del ricorso.

(v. punto 34)

Riferimento:

Corte: 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P (Racc. pag. I‑5291, punto 34); 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P (Racc. pag. I‑5425, punto 426)

Tribunale: 17 giugno 2003, Seiller/BEI, T‑385/00 (Racc. PI pagg. I‑A‑161 e II‑801, punto 40, e giurisprudenza ivi citata); 19 marzo 2010, Bianchi/ETF, T‑338/07 P (punto 59)

3.      L’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari, che ha lo scopo di dare ai destinatari degli atti la possibilità di valutare se la decisione sia corretta e di fungere da base per il sindacato giurisdizionale, si applica alle decisioni di risoluzione di un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato disciplinato dal Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

In via eccezionale è tuttavia ammesso che, a talune condizioni, la motivazione di un atto possa essere integrata, sia durante la fase amministrativa, sia dopo la proposizione del ricorso. Durante la fase amministrativa è ammesso che la motivazione dell’atto possa essere integrata dal contesto noto al ricorrente, dall’informazione orale e dal reclamo.

In particolare, per quanto riguarda un licenziamento giustificato dalla perdita di fiducia reciproca tra un agente temporaneo e un gruppo politico del Parlamento europeo presso il quale egli è assegnato, anche se un agente temporaneo assegnato presso membri non iscritti ha un interesse ad accertarsi che il vincolo fiduciario venuto meno sia effettivamente quello che lo lega al suo responsabile amministrativo diretto, nel caso di un agente assegnato presso un gruppo politico classico diverso da quello dei non iscritti, caratterizzato da un convincimento politico che si presume comune, quando il vincolo fiduciario viene meno, esso non esiste più con il gruppo nella sua globalità e la questione di stabilire quali persone abbiano perduto fiducia non è più pertinente.

(v. punti 60, 61 e 64)

Riferimento:

Corte: 28 febbraio 2008, Neirinck/Commissione, C‑17/07 P (non pubblicata nella Raccolta, punti da 50 a 52)

Tribunale: 8 dicembre 2005, Reynolds/Parlamento, T‑237/00 (Racc. PI pagg. I‑A‑385 e II‑1731, punto 96); 17 ottobre 2006, Bonnet/Corte di giustizia, T‑406/04 (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑213 e II‑A‑2‑1097, punto 52); 8 settembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 (Racc. pag. II‑2841, punti da 143 a 171 e 179); 7 luglio 2011, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P (punto 68); 24 ottobre 2011, P/Parlamento, T‑213/10 P (punto 35)

4.      L’esistenza di un rapporto di fiducia non si fonda su elementi oggettivi e sfugge per natura al sindacato giurisdizionale, dato che il giudice dell’Unione non può sostituire la sua valutazione a quella dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione. Al riguardo, occorre sottolineare che, nel campo politico, la perdita di fiducia è una nozione ampia.

Tuttavia, se un’istituzione che decide la risoluzione di un contratto di agente temporaneo si riferisce, in particolare, a precisi fatti materiali all’origine della decisione di licenziamento per perdita di fiducia, il giudice è tenuto a verificare la veridicità di tali fatti materiali. Qualora un’istituzione espliciti i motivi all’origine della perdita di fiducia con il riferimento a precisi fatti materiali, il giudice deve controllare che tali motivi si basino su fatti materialmente esatti. Nel far ciò, il giudice non sostituisce la sua valutazione a quella dell’autorità competente, secondo la quale la perdita di fiducia è dimostrata, ma si limita a verificare se i fatti all’origine della decisione esplicitati dall’istituzione siano materialmente esatti.

(v. punti da 68 a 70)

Riferimento:

Tribunale: 14 luglio 1997, B/Parlamento, T‑123/95 (Racc. PI pagg. I‑A‑245 e II‑697, punto 73)

5.      Il motivo relativo alla mancata risposta del Tribunale della funzione pubblica ad un motivo fatto valere in primo grado equivale, in sostanza, a far valere una violazione dell’obbligo di motivazione che discende dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale della funzione pubblica in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I dello stesso Statuto.

(v. punto 94)

Riferimento:

Corte: 20 maggio 2010, Gogos/Commissione, C‑583/08 P (Racc. pag. I‑4469, e giurisprudenza ivi citata)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 110 e 111)