Language of document :

Cause riunite da T-146/02 a T-153/02

Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Marchio tridimensionale — Forma di una confezione per bevande — Sacchetto che sta in piedi — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Imperativo di disponibilità del segno»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Rischio di monopolizzazione di un segno — Mancanza di nesso esclusivo con un particolare impedimento alla registrazione

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)- e)]

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Marchio tridimensionale costituito dalla presentazione di un prodotto — Interesse alla disponibilità della presentazione — Incidenza

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett.  b)]

3.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Segni atti a costituire un marchio — Imballaggio del prodotto interessato — Imperativo di commercializzazione per i prodotti liquidi — Carattere distintivo — Presupposto — Percezione immediata, da parte del consumatore, in quanto indicazione dell’origine commerciale

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

4.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Marchio tridimensionale — Forma di una confezione per bevande — Apparenza generica

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

1.      Nell’applicare l’art. 7, n. 1, lett. b)-e), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, non può essere dimostrato alcun nesso diretto ed esclusivo tra il rischio di monopolizzazione di un segno e un particolare impedimento assoluto alla registrazione. Al contrario, gli impedimenti assoluti alla registrazione figuranti nelle citate disposizioni traducono l’intento del legislatore comunitario di evitare il riconoscimento, a favore di un operatore, di diritti esclusivi che potrebbero ostacolare la concorrenza sul mercato dei prodotti o dei servizi di cui trattasi.

(v. punto 14)

2.      L’interesse che possono avere i concorrenti del richiedente un marchio tridimensionale costituito dalla presentazione di un prodotto di poter liberamente scegliere la forma e il disegno dei propri prodotti non rappresenta, di per sé, un motivo idoneo a giustificare il rifiuto di registrare un marchio siffatto, né un criterio di valutazione, di per sé sufficiente, del carattere distintivo di quest’ultimo. Escludendo la registrazione di segni privi di carattere distintivo, l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario tutela l’interesse alla disponibilità di diverse varianti della presentazione di un prodotto solo in quanto la presentazione del prodotto la cui registrazione è richiesta non può svolgere, a priori e indipendentemente dal suo uso ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, la funzione di marchio, vale a dire consentire al pubblico destinatario di distinguere il prodotto di cui trattasi da quelli aventi un’altra origine commerciale.

(v. punto 32)

3.      Un segno che svolga funzioni diverse da quella del marchio è distintivo nel senso di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario solo se può essere percepito prima facie come uno strumento di identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale.

Per quanto riguarda, più in particolare, un marchio costituito dall’imballaggio di un prodotto liquido per il quale esso è stato richiesto, il consumatore medio, che gli attribuirà in primo luogo una mera funzione di confezione in quanto tale imballaggio costituisce un imperativo di commercializzazione, percepirà la forma di tale imballaggio come uno strumento d’identificazione dell’origine commerciale del prodotto solo qualora tale forma possa essere percepita prima facie come un siffatto strumento d’identificazione.

(v. punto 38)

4.      Sono privi di carattere distintivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, marchi tridimensionali costituiti dalla forma di diversi sacchetti che possono stare in piedi, la cui registrazione viene chiesta per bevande a base di succo di frutta e per succhi di frutta rientranti nella classe 32 ai sensi dell’accordo di Nizza, dato che le differenze che presentano le forme richieste rispetto alla forma generica di un sacchetto che sta in piedi costituiscono semplici varianti di tale forma e che pertanto, tali sacchetti non possiedono un carattere inusuale sufficientemente pronunciato perché il consumatore medio percepisca tali sacchetti come identificazione dell’origine commerciale specifica dei prodotti di tale categoria.

(v. punti 34, 42, 52, 57)