Ricorso proposto il 29 febbraio 2024 – CR/Commissione
(Causa T-131/24)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CR (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione del 4 maggio 2023 recante avviso di fissazione dei diritti a pensione della ricorrente;
condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo in via principale e un motivo in subordine.
In via principale, la ricorrente deduce la violazione dell’ambito di applicazione delle disposizioni del regime transitorio di cui agli articoli 21, 22 e 28 dell’allegato XIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).
Difatti, alla luce della giurisprudenza relativa alla portata degli articoli 21, 22 e 28 dell’allegato XIII dello Statuto e dell’articolo 1 dell’allegato al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, il cui obiettivo è quello di preservare i diritti acquisiti e le legittime aspettative del «personale assunto» prima della riforma, l’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto può unicamente essere interpretato nel senso che esso è diretto a disciplinare la situazione di una successione di periodi di affiliazione al regime pensionistico, in qualità di agente temporaneo o contrattuale ed in seguito in qualità di funzionario, laddove tali periodi di affiliazione siano stati caratterizzati da un’interruzione. Orbene, la ricorrente non è stata «riammessa in servizio» al momento della sua nomina a funzionario, ma ha semplicemente continuato le stesse attività restando al contempo affiliata allo stesso regime pensionistico, comune agli agenti temporanei, contrattuali e ai funzionari.
In subordine, la ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità rispetto all’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto.
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