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Ricorso proposto il 20 agosto 2010 - F91 Diddeléng e a./ Commissione

(Causa T-341/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: F91 Diddeléng (Dudelange, Lussemburgo), Julien Bonnetaud (Yutz, Francia), Thomas Gruszczynski (Amnéville, Francia), Rainer Hauck (Maxdorf, Germania), Stéphane Martine (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo), Grégory Molnar (Moyeuvre-Grande, Francia) e Yann Thibout (Algrange, Francia) (rappresentanti: avv.ti L. Misson, C. Delrée e G. Ernes)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

annullare la decisione controversa della Commissione europea emessa il 3 giugno 2010;

annullare i regolamenti che violano gli artt. 45 e 101 TFUE;

disporre tutte le sanzioni opportune.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti (la squadra di calcio di Dudelange e alcuni suoi giocatori non lussemburghesi) chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 3 giugno 2010, notificata con lettera 21 giugno 2010, con la quale la Commissione ha informato i ricorrenti dell'archiviazione della loro denuncia contro la Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF) basata sugli artt. 45 e 101 TFUE e relativa al regolamento della FLF che vieta ai ricorrenti di partecipare a talune partite di calcio se il numero di giocatori stranieri che figurano nell'elenco da presentare all'inizio della partita è superiore ad un certo numero stabilito nel regolamento della FLF.

A sostegno del loro ricorso i ricorrenti fanno valere due motivi concernenti:

la violazione dell'art. 45 TFUE, in quanto l'obbligo attualmente previsto dal regolamento della FLF di indicare, nell'elenco ufficiale dei giocatori della partita, sette giocatori che abbiano sottoscritto la prima licenza di gioco in Lussemburgo, nonché il divieto di indicare, nello stesso elenco, più di quattro giocatori trasferiti nella stagione sportiva, comporterebbe una discriminazione diretta che impedisce al cittadino di uno Stato membro di esercitare un'attività economica nel territorio lussemburghese. I ricorrenti affermano inoltre che, se il regolamento della FLF comportasse non tanto una discriminazione diretta, quanto piuttosto indiretta, gli obiettivi addotti dalla FLF, tra cui l'obiettivo sociale di promuovere il gioco del calcio come sport dilettantistico, sarebbero infondati e non possono pertanto essere considerati obiettivi legittimi. Le restrizioni sarebbero inoltre sproporzionate rispetto all'obiettivo fatto valere;

la violazione dell'art. 101 TFUE, in quanto la FLF dovrebbe essere considerata alla stregua di un'associazione d'impresa che viola il diritto della concorrenza e, in particolare, l'art. 101 TFUE, dato che le restrizioni relative al numero di giocatori stranieri produrrebbero conseguenze economiche per gli sportivi professionisti e arrecherebbero pregiudizio alla libertà di concorrenza delle squadre di calcio lussemburghese.

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