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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Raffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 agosto 2002

    (Causa T-262/02)

    Lingua processuale: il tedesco

Il 30 agosto 2002 la Raffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, con sede in Vienna, rappresentata dall'avv.to H. Wollmann, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-annullare la decisione della Commissione 11 giugno 2002 (caso COMP/36.571/D-1 - Banche austriache), relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE;

-in subordine, annullare gli artt. 3 e 4 della decisione sopra menzionata, nella parte in cui è riguardata la ricorrente;

-condannare la convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti:

Il procedimento promosso dalla convenuta è stato indirizzato contro i regolari incontri tra banche in Austria ("Bankenrunden"). Nell'impugnata decisione la Commissione ha accertato che la ricorrente - assieme ad altri sette istituti bancari austriaci - ha violato l'art. 81 CE per aver preso parte ad accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, commissioni e pubblicità, che hanno prodotto dal 1( gennaio 1995 fino al 24 giugno 1998 una limitazione della concorrenza sul mercato bancario austriaco. La Commissione ha inflitto ammende alle banche riguardate.

La ricorrente sostiene che gli incontri tra le banche austriache non erano idonei ad ostacolare sensibilmente il commercio tra Stati membri. Nell'impugnata decisione la Commissione ha applicato in modo erroneo l'art. 81, n. 1, CE. Gli accordi controversi erano limitati al territorio soggetto alla sovranità della Repubblica d'Austria. La Commissione non ha fornito alcuna prova decisiva che dimostrasse perché gli accordi avrebbero dovuto tuttavia essere tali da ostacolare sensibilmente il commercio tra Stati membri. In particolare non è stato dimostrato alcun effetto di compartimentazione del mercato.

La ricorrente sostiene ancora che la Commissione non ha dimostrato che la ricorrente ha agito intenzionalmente e negligentemente. La Commissione ha applicato erroneamente l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62. Essa ha inflitto un'ammenda anche se non è stato dimostrato che i dipendenti della ricorrente abbiano agito intenzionalmente o negligentemente. La Commissione è in errore laddove ritiene che, per quanto riguarda la questione della responsabilità, non viene in considerazione la conoscenza del divieto di cartello, ma in primo luogo la conoscenza dei fatti, che rendono applicabile tale divieto in casi concreti. Inoltre la Commissione verifica la responsabilità solo alla luce del criterio della limitazione della concorrenza e non si domanda se i collaboratori della ricorrente erano in grado di riconoscere gli asseriti effetti nei rapporti tra Stati membri. Questo non era il caso.

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