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Ricorso proposto il 20 febbraio 2024 – Osculati/EUIPO – Olymp Bezner (O)

(Causa T-98/24)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Osculati Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: C. Bacchini, M. Mazzitelli, E. Rondinelli e L. Seri, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Olymp Bezner KG (Bietigheim-Bissingen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: la ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: la registrazione internazionale che designa l’Unione europea per il marchio figurativo O – registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 631 210

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 19 dicembre 2023, nel procedimento R 838/2023-4, rettificata da un corrigendum dell’11 gennaio 2024

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

confermare la decisione sull’opposizione, con la quale l’opposizione è stata respinta;

condannare l’EUIPO e la Olymp Bezner KG alle spese, incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 102 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, anche in combinato con l’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento di procedura delle commissioni di ricorso;

violazione dell’articolo 102 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, anche in combinato con l’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento di procedura delle commissioni di ricorso;

violazione dell’articolo 102 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, anche in combinato con l’articolo 59 del regolamento di procedura delle commissioni di ricorso;

violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, anche in combinato con l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento di procedura delle commissioni di ricorso, e violazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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