Language of document : ECLI:EU:T:2023:675

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

25 ottobre 2023 (*)

«Clausola compromissoria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Contratti riguardanti l’impegno di pagamento irrevocabile e il meccanismo di garanzia – Rigetto della domanda di restituzione delle garanzie relative ai contributi ex ante forniti sotto forma di impegni di pagamento irrevocabili – Ente cui è stata revocata l’autorizzazione – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 – Responsabilità extracontrattuale – Arricchimento senza causa»

Nella causa T‑688/21,

BNP Paribas Public Sector SA, con sede in Parigi (Francia), rappresentata da A. Champsaur e A. Delors, avvocate,

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata da A.-L. Desjonquères e E. Leclerc, in qualità di agenti,

e da

Fédération bancaire française, con sede in Parigi, rappresentata da A. Gosset-Grainville e M. Trabucchi, avvocati,

intervenienti

contro

Comitato di risoluzione unico (SRB), rappresentato da C. De Falco, C. Flynn e J. Kerlin, in qualità di agenti, assistiti da H.-G. Kamann, F. Louis, P. Gey, É. Bruc e A. Vallery, avvocati,

convenuto,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da K. Kowalik-Bańczyk, presidente, G. Hesse (relatore) e B. Ricziová, giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 20 aprile 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la BNP Paribas Public Sector SA, ricorrente, chiede, in sostanza, in primo luogo, sulla base dell’articolo 272 TFUE e dell’articolo 340, primo comma, TFUE, da un lato, la constatazione della violazione da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU) del suo obbligo di restituzione in applicazione della clausola 12.5 degli impegni di pagamento irrevocabili da essa sottoscritti per i periodi di contribuzione compresi tra il 2016 e il 2021 e, dall’altro lato, la restituzione delle somme che il SRB avrebbe trattenuto in violazione di detto obbligo contrattuale, nonché di tutte le relative spese, interessi di mora e accessori di qualsiasi natura e, in subordine, sulla base dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, il risarcimento del danno che essa avrebbe subito a seguito del comportamento del SRB per quanto riguarda gli impegni di pagamento irrevocabili sottoscritti per i periodi di contribuzione compresi tra il 2016 e il 2021 e, in secondo luogo, sulla base dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, il risarcimento del danno che essa avrebbe subito a causa del rifiuto da parte del SRB di restituirle la garanzia a copertura dell’impegno di pagamento irrevocabile da essa sottoscritto per il periodo di contribuzione 2015.

 Fatti

2        A seguito della crisi finanziaria del 2008, che ha portato alla crisi della zona euro, è stato istituito un quadro normativo diretto a garantire la stabilità e la sicurezza dell’attività bancaria nell’Unione europea. Tale nuovo quadro è caratterizzato da un corpus normativo unico applicabile in modo identico agli enti creditizi di tutti gli Stati membri interessati. L’unione bancaria si fonda su tre pilastri, nello specifico un meccanismo di vigilanza unico (SSM), un meccanismo di risoluzione unico (SRM) e un sistema europeo di garanzia dei depositi.

3        Il SRM, quale istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1), prevede la creazione di un Fondo di risoluzione unico (SRF) al quale devono contribuire gli enti creditizi. Tale fondo è utilizzato solo nella misura necessaria ad assicurare l’efficace applicazione degli strumenti di risoluzione (articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014).

4        Ai sensi dell’articolo 70 del regolamento n. 806/2014, il SRB calcola ogni anno il singolo contributo di ciascun ente, detto anche «contributo ex ante».

5        La riscossione annuale dei contributi presso gli enti creditizi è stata istituita per garantire che, al termine di un periodo iniziale di otto anni a decorrere dal 1º gennaio 2016, i mezzi finanziari disponibili del SRF raggiungano almeno l’1% dell’importo dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti (in prosieguo: il «livello-obiettivo»).

6        Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento n. 806/2014 per quanto riguarda i contributi ex ante al FRU (GU 2015, L 15, pag. 1), durante il periodo iniziale, in circostanze normali, il SRB autorizza il ricorso agli impegni di pagamento irrevocabili su richiesta di un ente. Il SRB ripartisce equamente, tra gli enti che lo richiedano, l’utilizzo degli impegni di pagamento irrevocabili. Gli impegni di pagamento irrevocabili assegnati non sono inferiori al 15% degli obblighi di pagamento complessivi dell’ente. Nel calcolare i contributi annuali di ciascun ente, il SRB provvede a che, per ogni anno, la somma di tali impegni di pagamento irrevocabili non superi il 30% dell’importo complessivo dei contributi annuali raccolti a norma dell’articolo 70 del regolamento n. 806/2014.

7        La ricorrente era un ente creditizio francese autorizzato fino al 24 marzo 2021, data in cui ha ottenuto dalla Banca centrale europea (BCE) la revoca della sua autorizzazione.

8        Prima dell’attuazione del SRM, la ricorrente ha fornito, per il 2015, una parte del suo contributo ex ante sotto forma di impegno di pagamento irrevocabile. A tal fine, essa ha sottoscritto un impegno di pagamento irrevocabile (in prosieguo: l’«IPI 2015») con il SRB, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Autorità di controllo prudenziale e di risoluzione – ACPR) e il Fonds de garantie des dépôts et de résolution (Fondo di garanzia dei depositi e di risoluzione – FGDR).

9        Per i periodi di contribuzione compresi tra il 2016 e il 2021, la ricorrente ha fornito almeno una parte dei suoi contributi ex ante sotto forma di impegno di pagamento irrevocabile. A tal fine, essa ha sottoscritto con il SRB, per ciascuno di tali periodi, impegni di pagamento irrevocabili (in prosieguo: gli «IPI 2016-2021»).

10      Con messaggio di posta elettronica del 1° aprile 2021, la ricorrente ha informato il SRB che la BCE le aveva revocato l’autorizzazione su sua richiesta. La ricorrente ha quindi chiesto al SRB informazioni sulle misure da adottare per ottenere il rimborso delle garanzie relative agli impegni di pagamento irrevocabili che aveva assunto.

11      Con lettera del 14 aprile 2021, il SRB ha informato la ricorrente delle formalità da espletare per ottenere la restituzione delle garanzie a copertura degli impegni di pagamento irrevocabili assunti.

12      Il 29 luglio 2021, a seguito di diversi scambi di corrispondenza, la ricorrente ha notificato al SRB la risoluzione dell’IPI 2015 e degli IPI 2016-2021.

13      A seguito di nuovi scambi di corrispondenza, il SRB, con lettera del 13 agosto 2021 (in prosieguo: la «lettera del 13 agosto 2021»), ha informato la ricorrente che le avrebbe restituito le garanzie a copertura dell’IPI 2015 e degli IPI 2016-2021 al ricevimento dei contanti corrispondenti all’importo impegnato nell’ambito di tali impegni.

14      In tale lettera, il SRB ha ricordato che la ricorrente aveva sottoscritto con esso diversi impegni di pagamento irrevocabili. Per ciascuno di tali impegni, il SRB ha precisato l’importo impegnato. Dopo aver elencato tali importi, esso ha, in particolare, affermato che, alla luce dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014, secondo cui i contributi debitamente percepiti non erano rimborsati alle entità, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, secondo cui il ricorso agli impegni di pagamento irrevocabili non pregiudicava in alcun modo la capacità finanziaria e la liquidità del SRB, la cancellazione degli IPI 2016-2021 e la conseguente restituzione delle garanzie a copertura di tali impegni potevano aver luogo solo dopo il versamento in contanti di una somma di importo pari all’importo dell’impegno di pagamento irrevocabile di cui trattasi. Il SRB ha quindi invitato la ricorrente a trasferirgli una somma di un determinato importo e ad informarlo con messaggio di posta elettronica. Dopo il ricevimento di tale somma, esso le avrebbe rimborsato le garanzie, decurtando l’importo degli interessi negativi maturati, allo scadere di un termine di quattordici giorni bancari successivi al giorno della ricezione della notifica di recesso.

15      Il 25 ottobre 2021 la ricorrente ha, in sostanza, informato il SRB che, poiché, in base alla sua interpretazione del quadro normativo applicabile, per ottenere la restituzione delle garanzie, non era tenuta a trasferirgli i contanti corrispondenti alla somma totale degli importi impegnati nell’ambito dell’IPI 2015 e degli IPI 2016-2021, essa non avrebbe proceduto a detto trasferimento.

 Conclusioni delle parti

16      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare, sul fondamento degli articoli 256 TFUE e 263 TFUE, la lettera del 13 agosto 2021;

–        accogliere la sua domanda proposta sulla base dell’articolo 272 TFUE e dell’articolo 340, primo comma, TFUE, constatando che la posizione espressa nella lettera del 13 agosto 2021 è contraria alle clausole degli IPI 2016-2021 e ordinando al SRB di restituirle le somme corrispondenti alle garanzie in contanti relative a tali impegni che esso ha trattenuto in violazione dei suoi obblighi contrattuali nonché tutte le relative spese, interessi di mora e accessori di qualsiasi natura;

–        accogliere la sua domanda proposta sul fondamento dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, constatando che il rifiuto da parte del SRB di restituirle le somme corrispondenti alle garanzie in contanti relative all’IPI 2015 costituisce un arricchimento senza causa e ordinando al medesimo di versarle tali somme a titolo di risarcimento del danno nonché tutte le relative spese, interessi di mora e accessori di qualsiasi natura;

–        in subordine, accogliere la sua domanda proposta sul fondamento dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, constatando che il rifiuto da parte del SRB di restituirle le somme corrispondenti alle garanzie in contanti relative agli IPI 2016-2021 costituisce un arricchimento senza causa e ordinando al medesimo di versarle tali somme a titolo di risarcimento del danno nonché tutte le relative spese, interessi di mora e accessori di qualsiasi natura;

–        condannare il SRB alle spese.

17      Il SRB chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere la domanda di annullamento in quanto irricevibile;

–        respingere le domande ai sensi dell’articolo 272 TFUE in quanto infondate;

–        respingere le domande ai sensi dell’articolo 340 TFUE in quanto irricevibili e, in subordine, respingerle in quanto infondate;

–        condannare la ricorrente a pagare la totalità delle spese da esso sostenute, in particolare quelle relative alla domanda di annullamento che è stata oggetto di rinuncia, inizialmente proposta ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

18      La Repubblica francese chiede che il Tribunale voglia accogliere il ricorso della ricorrente.

19      La Fédération Bancaire Française (FBF) chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare che il SRB, rifiutando di restituire le somme corrispondenti alle garanzie in contanti relative agli IPI 2016-2021, ha violato l’obbligo di restituzione ad esso incombente in applicazione di detti impegni;

–        condannare il SRB a restituire alla ricorrente le somme corrispondenti alle garanzie in contanti che esso ha trattenuto in violazione dei suoi obblighi contrattuali.

 In diritto

20      Nel ricorso, la ricorrente ha chiesto l’annullamento, ai sensi dell’articolo 256 TFUE e dell’articolo 263 TFUE, della lettera del 13 agosto 2021, prima di rinunciarvi in corso di causa.

21      In tali circostanze, occorre esaminare gli altri capi della domanda della ricorrente.

 Sul capo della domanda fondato sullarticolo 272 TFUE e sullarticolo 340, primo comma, TFUE

22      Il Tribunale è competente a conoscere della domanda della ricorrente presentata sul fondamento dell’articolo 272 TFUE, in forza delle clausole compromissorie contenute nella clausola 13.2 di ciascuno degli IPI 2016-2021, le quali attribuiscono al Tribunale la competenza a statuire su qualsiasi controversia relativa alla legittimità, alla validità, all’interpretazione o all’esecuzione di tali accordi.

23      A sostegno del capo della domanda fondato sull’articolo 272 TFUE e sull’articolo 340, primo comma, TFUE, la ricorrente, sostenuta dalla Repubblica francese e dalla FBF, sostiene che il SRB ha violato l’obbligo di restituzione ad esso incombente in applicazione della clausola 12.5 degli IPI 2016-2021.

24      In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 288 TFUE, il regolamento n. 806/2014 e il regolamento di esecuzione 2015/81 hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri interessati. La ricorrente e il SRB non sono quindi liberi di concludere accordi che siano in contrasto con le disposizioni di questi due regolamenti, quali interpretate dal giudice dell’Unione.

25      La clausola 12.5 degli IPI 2016-2021, invocata dalla ricorrente, stabilisce che «[i]l presente accordo non pregiudica l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81». Tale clausola ricorda quindi che gli IPI 2016-2021 non possono in alcun caso contravvenire all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81.

26      Pertanto, facendo valere una violazione della clausola 12.5 degli IPI 2016-2021, la ricorrente sostiene in realtà che la sua situazione, vale a dire quella di un ente che esce dalla sfera di applicazione del regolamento n. 806/2014, rientra nell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81. In base all’interpretazione proposta dalla ricorrente, tale disposizione regolamentare è chiara e non pone alcuna condizione alla restituzione delle garanzie in contanti a copertura degli impegni di pagamento irrevocabili. La posizione espressa nella lettera del 13 agosto 2021, secondo cui il SRB potrebbe restituire le garanzie in contanti a copertura degli IPI 2016-2021 solo dopo il versamento di una somma corrispondente all’importo del contributo per il quale tali strumenti sono stati utilizzati, sarebbe quindi contraria all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81.

27      Il SRB contesta l’argomentazione della ricorrente e fa valere, come risulta dal precedente punto 14, un’interpretazione diversa da quella che essa ha proposto.

28      In primo luogo, occorre sottolineare che dall’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 risulta che, per ogni anno di contribuzione, gli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante, come era il caso della ricorrente, sono tenuti a versare il contributo ordinario al SRF.

29      Conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, la riscossione annuale dei contributi ex ante degli enti creditizi è stata istituita per garantire che, al termine del periodo iniziale, i mezzi finanziari disponibili del SRF raggiungano il livello-obiettivo.

30      Tenuto conto di tale obiettivo, il legislatore dell’Unione ha precisato, all’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014, che i contributi ex ante «debitamente percepiti» non erano rimborsati. Con questa formulazione, il legislatore dell’Unione ha enunciato una regola priva di eccezioni. È per tale motivo che non vi si fa alcuna menzione della possibilità di adeguare a posteriori i contributi ex ante (v., in tal senso, sentenza del 29 settembre 2022, ABLV Bank/CRU, C‑202/21 P, EU:C:2022:734, punto 56). Ne consegue che il cambiamento di status di un ente nel corso del periodo di contribuzione non incide sull’importo del contributo dovuto per l’anno in questione. Tale regola è ripresa, peraltro, all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44), che concerne anche il SRB, come indicato dal considerando 7 di tale regolamento delegato.

31      Al riguardo, il giudice dell’Unione ha dichiarato, in particolare, che la circostanza che un’entità cessi di esercitare le proprie attività di ente creditizio nel corso del periodo di contribuzione a seguito della revoca della sua autorizzazione non incide sul suo obbligo di versare l’integralità del contributo ex ante dovuto per detto periodo di contribuzione (sentenza del 20 gennaio 2021, ABLV Bank/CRU, T‑758/18, EU:T:2021:28, punto 85).

32      In secondo luogo, come rileva la ricorrente, per adempiere il loro obbligo di contribuzione al SRB, gli enti creditizi hanno la possibilità, conformemente all’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014, di versare immediatamente il loro contributo o di sottoscrivere un impegno di pagamento irrevocabile.

33      In terzo luogo, l’articolo 7 del regolamento di esecuzione 2015/81 stabilisce alcune norme applicabili agli impegni di pagamento irrevocabili, che hanno la particolarità di essere contratti conclusi a tempo indeterminato che consentono agli enti di differire il pagamento del loro contributo. Tale particolarità ha indotto il legislatore dell’Unione ad istituire un regime specifico proprio di tali impegni.

34      L’articolo 7 del regolamento di esecuzione 2015/81 è così formulato:

«1. Il ricorso agli impegni di pagamento irrevocabili di cui all’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 non pregiudica in alcun modo la capacità finanziaria e la liquidità del Fondo.

2. In caso di intervento di risoluzione del Fondo a norma dell’articolo 76 del regolamento (UE) n. 806/2014, il Comitato chiede di ottemperare a una parte o alla totalità degli impegni di pagamento irrevocabili, effettuati a norma del regolamento (UE) n. 806/2014, per ripristinare la quota di impegni di pagamento irrevocabili nei mezzi finanziari disponibili del Fondo stabilita dal Comitato nel rispetto della soglia massima prevista all’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014.

Una volta che il Fondo abbia debitamente ricevuto il contributo collegato agli impegni di pagamento irrevocabili cui si è chiesto di ottemperare, le garanzie a copertura di tali impegni sono restituite. Se il Fondo non riceve debitamente il necessario importo in contanti alla prima richiesta, il Comitato entra in possesso delle garanzie a copertura dell’impegno di pagamento irrevocabile a norma dell’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014.

3. Gli impegni di pagamento irrevocabili di un ente che non rientra più nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 sono cancellati e le garanzie a copertura di tali impegni sono restituite».

35      È in questo contesto che la ricorrente, sostenuta dalla Repubblica francese e dalla FBF, afferma che la cancellazione dell’impegno di pagamento irrevocabile e la restituzione della garanzia di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 comportano che la quota del contributo ex ante per la quale un impegno di pagamento irrevocabile è stato assunto non debba essere versata qualora l’ente contribuente esca dalla sfera di applicazione del regolamento n. 806/2014 e il SRB non abbia chiesto di ottemperare a tale impegno nel contesto di un’azione di risoluzione. La ricorrente ha precisato in udienza che non chiedeva la restituzione dei suoi contributi in denaro. Li avrebbe pagati nella misura dell’85% del suo contributo. Essa chiederebbe unicamente la restituzione delle somme che avrebbe versato ogni anno per garantire gli impegni di pagamento irrevocabili che aveva sottoscritto. Per questo motivo, la sua domanda non sarebbe contraria alla giurisprudenza derivante dalle sentenze del 20 gennaio 2021, ABLV Bank/CRU (T‑758/18, EU:T:2021:28), e del 29 settembre 2022, ABLV Bank/CRU (C‑202/21 P, EU:C:2022:734).

36      Occorre rilevare, in proposito, che, secondo il comune intendimento, «irrevocabile» si riferisce a cose che non possono più essere messe in discussione. Un impegno di pagamento irrevocabile implica quindi un obbligo, che non può più essere messo in discussione, di pagare la somma per la quale tale impegno è stato assunto.

37      Inoltre, è vero che, come sottolineato dalla ricorrente, l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 non precisa espressamente che gli enti debbano prima versare il proprio contributo affinché la garanzia venga loro successivamente restituita. Tuttavia, come ricordato nei precedenti punti 28 e 29, gli enti stabiliti in uno Stato membro partecipante sono tenuti a versare, nel periodo iniziale, un contributo annuale al SRB affinché quest’ultimo raggiunga il livello-obiettivo alla fine di detto periodo.

38      Ne consegue che, se la garanzia a copertura di un impegno di pagamento irrevocabile fosse restituita senza previo ricevimento del contributo per il quale tale impegno è stato assunto, non solo l’ente non soddisferebbe il suo obbligo di versare l’intero contributo dovuto per il periodo in cui esso rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, ma il contributo ex ante sotto forma di un impegno di pagamento irrevocabile non raggiungerebbe l’obiettivo di dotare il SRB di mezzi finanziari corrispondenti al livello previsto dal legislatore dell’Unione.

39      Come precisato dalla giurisprudenza citata nel precedente punto 31, la circostanza che un’entità cessi di esercitare le sue attività di ente creditizio nel corso del periodo di contribuzione a seguito della revoca della sua autorizzazione non incide sul suo obbligo di versare l’integralità del contributo ex ante dovuto per detto periodo di contribuzione.

40      Per valutare la portata dell’obbligo di versare l’integralità di tale contributo, non ci si deve limitare, come sostiene la ricorrente, alla sola parte del versamento immediatamente effettuato, senza tener conto dell’altra parte fornita mediante un impegno di pagamento irrevocabile.

41      Infatti, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 dispone espressamente che il ricorso ad impegni di pagamento irrevocabili non pregiudica in alcun modo la capacità finanziaria e la liquidità del SRF. La cancellazione di un impegno di pagamento irrevocabile, causato dall’uscita dell’ente dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, e la restituzione della garanzia corrispondente, previste all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81, non possono quindi avvenire a detrimento del SRF (conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa ABLV Bank/CRU, C‑202/21 P, EU:C:2022:327, paragrafo 87). Se così non fosse, l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 sarebbe in contrasto con l’obiettivo perseguito dalla riscossione annuale dei contributi ex ante quale risulta dagli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014.

42      Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica francese, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 si applica al trattamento degli impegni di pagamento irrevocabili di un ente che esce dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 e, di conseguenza, l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 deve essere interpretato alla luce di tale disposizione.

43      Una siffatta interpretazione è conforme all’obiettivo perseguito dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81. Come ricordato nel precedente punto 33 e come risulta dalla clausola 11.2 degli IPI 2016-2021, gli impegni di pagamento irrevocabili sono conclusi a tempo indeterminato. Tuttavia, non è auspicabile che tali contratti rimangano in vigore quando, come nel caso della ricorrente, un’entità cessi le sue attività di ente creditizio ed esca così dalla cerchia delle entità, rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, tenute al pagamento del contributo. Di conseguenza, come sostiene giustamente il SRB, la cancellazione dell’impegno di pagamento irrevocabile di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 ha lo scopo di porre fine a tale impegno, in modo che esso non rimanga in vigore dopo l’uscita dell’ente contribuente dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014.

44      L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 non ha quindi lo scopo di consentire agli enti che escono dall’ambito di applicazione di tale regolamento di sottrarsi al loro obbligo di pagare l’intero contributo dovuto, come affermano la ricorrente e le intervenienti, bensì mira ad assicurarsi che i mezzi finanziari del SRF siano il più rapidamente possibile a disposizione del SRB in caso di risoluzione, vale a dire mira a salvaguardare la capacità finanziaria e la liquidità del SRF.

45      Peraltro, nemmeno la circostanza secondo cui l’uscita di un ente diminuirebbe l’importo totale dei depositi protetti, e quindi il livello-obiettivo, quand’anche accertata, esonera detto ente dal pagamento dell’intero contributo ex ante dovuto per il periodo di contribuzione.

46      In proposito, è pacifico che, al 1º gennaio di ogni anno dal 2016 al 2021, la ricorrente rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 ed era quindi debitrice del contributo al SRF.

47      Per ciascuno di tali anni, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, il SRB ha calcolato il singolo contributo della ricorrente in funzione, in particolare, della proiezione da esso effettuata, nell’anno in questione, del livello-obiettivo da raggiungere alla fine del periodo iniziale. Pertanto, il fatto che il livello-obiettivo possa evolvere dopo l’uscita della ricorrente dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 non può avere alcun effetto sul calcolo, e quindi sull’importo, dei contributi dovuti per il periodo precedente alla sua uscita dal sistema. Di conseguenza, contrariamente a quanto suggerito dalla Repubblica francese e dalla FBF, il fatto che l’uscita della ricorrente dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 possa influenzare il livello-obiettivo, qualora fosse accertato, non potrebbe giustificare una modifica dell’importo dei contributi da essa dovuti per gli anni dal 2016 al 2021. Ciò non può giustificare nemmeno la restituzione delle garanzie a copertura degli IPI 2016-2021 senza il previo versamento dei contributi per i quali tali impegni sono stati assunti.

48      Inoltre, è già stato dichiarato che l’uscita di un ente dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 non gli conferiva il diritto a un ricalcolo del contributo ex ante, in quanto, se il SRB dovesse tener conto dell’evoluzione della situazione giuridica e finanziaria degli enti creditizi nel corso del periodo di contribuzione di cui trattasi, difficilmente potrebbe calcolare in modo affidabile e stabile i contributi dovuti da ciascuno di essi e conseguire l’obiettivo di raggiungere, alla fine del periodo iniziale, almeno l’1% dell’importo dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio di uno Stato membro (sentenza del 20 gennaio 2021, ABLV Bank/CRU, T‑758/18, EU:T:2021:28, punti 75 e 76).

49      Per lo stesso motivo, la ricorrente e le intervenienti non possono sostenere che spetti al SRB restituire alla ricorrente le garanzie a copertura degli IPI 2016-2021 senza il previo ricevimento dei contributi per i quali tali impegni sono stati assunti e adeguare i futuri contributi individuali degli altri enti per assicurarsi che il livello-obiettivo sia raggiunto.

50      Da quanto precede risulta che la cancellazione dell’impegno di pagamento irrevocabile e la restituzione della garanzia di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 non possono comportare che la quota del contributo ex ante per la quale è stato assunto un impegno di pagamento irrevocabile non debba essere versata qualora l’ente contribuente esca dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 (conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa ABLV Bank/CRU, C‑202/21 P, EU:C:2022:327, paragrafo 87). Tale ente rimane tenuto a pagare l’intero singolo contributo regolarmente calcolato dal SRB per il periodo in questione e non è autorizzato a pagarne solo una frazione.

51      Di conseguenza, la posizione espressa dal SRB, nella lettera del 13 agosto 2021, secondo cui esso può restituire le garanzie in contanti a copertura degli IPI 2016-2021 solo dopo il versamento di una somma corrispondente all’importo del contributo per il quale tali strumenti sono stati utilizzati, non è contraria all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 né alla clausola 12.5 degli IPI 2016-2021, che rinvia a tale disposizione.

52      I vari argomenti della ricorrente e delle intervenienti a favore di un’altra interpretazione non sono più convincenti.

53      In primo luogo, per quanto concerne gli argomenti secondo cui il SRB avrebbe interpretato erroneamente l’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 in quanto avrebbe confuso i contributi in contanti e le garanzie in contanti a copertura degli IPI 2016-2021, occorre rilevare che, se è vero che il SRB, nella lettera del 13 agosto 2021, ha menzionato l’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014, da tale lettera non risulta che esso abbia applicato tale disposizione alle garanzie in contanti a copertura degli IPI 2016-2021. In tale lettera, il SRB si è limitato a chiedere alla ricorrente il versamento di una somma in contanti equivalente all’importo degli IPI 2016-2021, conformemente al suo obbligo di versare la totalità dei contributi dovuti per il periodo in cui essa rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 (v. punti da 28 a 31 supra). Pertanto, il SRB non ha commesso l’errore di interpretazione che gli è contestato.

54      In secondo luogo, per quanto riguarda gli argomenti relativi all’inapplicabilità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81 alla situazione della ricorrente, è sufficiente constatare, tenuto conto della lettera del 13 agosto 2021, che il SRB non ha applicato tale disposizione. Pertanto, detti argomenti sono inoperanti.

55      In terzo luogo, per quanto concerne gli argomenti vertenti sul principio della parità di trattamento e secondo cui vi sarebbe una situazione giuridica diversa tra gli enti che hanno scelto di versare immediatamente i loro contributi in contanti e quelli che hanno preferito sottoscrivere impegni di pagamento irrevocabili, occorre precisare che il fatto che il Tribunale abbia rilevato, nella sentenza del 20 gennaio 2021, ABLV Bank/CRU (T‑758/18, EU:T:2021:28, punto 111), che il legislatore dell’Unione aveva ritenuto necessario assoggettare gli impegni di pagamento irrevocabili ad un «regime specifico» non consente, di per sé, di differenziare gli enti che hanno scelto di versare immediatamente i loro contributi da quelli che hanno sottoscritto impegni di pagamento irrevocabili. Nel caso di specie, la ricorrente rientrava, al 1º gennaio di ogni anno dal 2016 al 2021, nell’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 ed era soggetta all’obbligo di contribuire al SRF. La circostanza che la ricorrente non abbia versato immediatamente la totalità del proprio contributo per gli anni in questione non ne ha modificato in alcun modo la situazione rispetto ai suoi obblighi di pagamento derivanti dal regolamento n. 806/2014. Pertanto, contrariamente a quanto da essa sostenuto, la ricorrente si trovava in una situazione paragonabile a quella di tutti gli enti creditizi che rientravano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 al 1º gennaio di ciascuno di detti anni. La sua argomentazione a sostegno del contrario non può essere accolta. Di conseguenza, al pari di tali enti creditizi, essa è tenuta a versare la totalità dei singoli contributi dovuti per il periodo di contribuzione 2016-2021.

56      Inoltre, per quanto riguarda l’asserita differenza nella situazione giuridica degli enti che rimangono nell’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 e di quelli che ne escono, occorre sottolineare che il versamento di un contributo da parte di un ente creditizio non gli conferisce alcun diritto di beneficiare del SRF. Infatti, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, la risoluzione viene effettuata esclusivamente nell’interesse pubblico. Il SRF serve quindi a garantire la stabilità finanziaria dell’unione bancaria in quanto tale. Esso non è destinato a costituire un fondo di salvataggio per singole banche (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2021, ABLV Bank/CRU, T‑758/18, EU:T:2021:28, punti da 70 a 72; v. anche conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa ABLV Bank/CRU, C‑202/21 P, EU:C:2022:327, paragrafo 64).

57      Pertanto, non esiste alcun nesso automatico tra, da un lato, il versamento del contributo ex ante e, dall’altro, la possibilità di beneficiare del SRF.

58      In tali circostanze, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che quest’ultima non possa più beneficiare del SRF a seguito della sua uscita dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 non dimostra che essa si trovi in una situazione tale da dover essere esonerata dall’obbligo di versare una somma corrispondente all’intero importo dei contributi dovuti per il periodo di contribuzione 2016-2021, durante il quale essa rientrava ancora nell’ambito di applicazione di detto regolamento. Il suo argomento al riguardo deve quindi essere respinto.

59      Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale Kokott nelle sue conclusioni nella causa ABLV Bank/CRU (C‑202/21 P, EU:C:2022:32734, paragrafi 65 e 66), sebbene nel calcolo del singolo contributo di ciascun ente entri in gioco il suo profilo di rischio, dall’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 emerge che l’importo del contributo dipende innanzitutto dall’importo del livello-obiettivo, in quanto esso corrisponde essenzialmente ad una frazione dell’importo del livello-obiettivo.

60      Ciò significa, come precisa il considerando 11 del regolamento di esecuzione 2015/81, che il singolo contributo di un ente creditizio dipende sempre in modo determinante dai singoli contributi degli altri enti creditizi tenuti a versare il contributo nel periodo considerato. L’adeguamento del contributo di un ente creditizio imporrebbe quindi sempre una rettifica dei contributi degli altri enti creditizi. Ne consegue che, come già esposto nel precedente punto 48, se i contributi fossero continuamente adeguati nel corso di un periodo di contribuzione, risulterebbe impossibile una determinazione giuridicamente certa dei singoli contributi di tutti gli altri enti. Per tale motivo, un cambiamento di status durante il periodo di contribuzione non incide sul contributo da versare (conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa ABLV Bank/CRU, C‑202/21 P, EU:C:2022:327, paragrafo 67).

61      Il contributo annuale ex ante al SRF non quantifica pertanto il rischio che un ente contribuente rappresenta per la stabilità finanziaria o per il ricorso al SRF durante l’intero periodo di contribuzione (conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa ABLV Bank/CRU, C‑202/21 P, EU:C:2022:327, paragrafo 68). In altri termini, il contributo ex ante non quantifica la possibilità di un intervento del SRF a beneficio dell’ente contribuente.

62      Di conseguenza, l’impossibilità per la ricorrente di beneficiare del SRF dopo la sua uscita dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 non può avere, in ogni caso, alcun effetto sul suo obbligo di pagare la totalità del singolo contributo dovuto per il periodo di contribuzione 2016-2021.

63      In quarto luogo, per quanto riguarda gli argomenti relativi all’inapplicabilità, alla situazione della ricorrente, degli orientamenti dell’Autorità bancaria europea (ABE), fatti valere dal SRB nei suoi atti scritti dinanzi al Tribunale, è sufficiente rilevare, tenuto conto della lettera del 13 agosto 2021, che il SRB non ha applicato tali orientamenti alla situazione della ricorrente. Di conseguenza, detti argomenti sono inoperanti.

64      Alla luce di quanto precede, il capo della domanda basato sull’articolo 272 TFUE e sull’articolo 340, primo comma, TFUE deve essere respinto.

 Sui capi della domanda fondati sullarticolo 340, secondo comma, TFUE

65      A sostegno dei capi della domanda basati sull’articolo 340, secondo comma, TFUE, riguardanti rispettivamente l’IPI 2015 e gli IPI 2016-2021, la ricorrente fa valere l’arricchimento senza causa del SRB.

66      In particolare, la ricorrente sostiene che la trattenuta da parte del SRB delle somme corrispondenti alle garanzie in contanti relative all’IPI 2015 e agli IPI 2016-2021 non ha alcuna base giuridica, sia essa contrattuale o regolamentare. Al contrario, il rifiuto opposto dal SRB di restituire tali garanzie sarebbe contrario all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81. Ne risulterebbe un arricchimento del SRB senza alcuna base giuridica e un correlativo impoverimento della ricorrente connesso a tale arricchimento.

67      Il SRB ritiene che il Tribunale sia incompetente a conoscere delle domande extracontrattuali di arricchimento senza causa riguardanti l’IPI 2015 e gli IPI 2016-2021. Secondo il SRB, per quanto concerne l’IPI 2015, il mero richiamo all’articolo 340, secondo comma, TFUE non può avere l’effetto di modificare la natura contrattuale della controversia e quindi di sottrarla alla competenza del giudice nazionale competente nel caso di specie. Per quanto riguarda gli IPI 2016-2021, il SRB sostiene che da detti impegni risulta che qualsiasi domanda in materia di illecito civile è soggetta al diritto lussemburghese e ne deduce che non è possibile far valere una responsabilità extracontrattuale basata sul diritto dell’Unione. Tali domande sarebbero in ogni caso infondate.

68      Si deve ricordare, in proposito, che il Tribunale è competente, in forza dell’articolo 268 TFUE, a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni indicate all’articolo 340, secondo comma, TFUE, ai sensi del quale «[i]n materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni».

69      Lo stesso vale per le domande volte a far accertare la responsabilità dell’Unione per arricchimento senza causa (v., in tal senso, sentenza del 1° dicembre 2021, KY/Corte di giustizia dell’Unione europea, T‑433/20, non pubblicata, EU:T:2021:840, punto 35).

70      Nessun contratto può modificare questo aspetto.

71      Pertanto, occorre respingere le eccezioni di incompetenza sollevate dal SRB.

72      Un’azione basata sull’arricchimento senza causa richiede, per poter essere accolta, la prova di un arricchimento senza valido fondamento giuridico e di un impoverimento del richiedente connesso all’arricchimento stesso (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2011, Agrana Zucker, C‑309/10, EU:C:2011:531, punto 53).

73      La prima condizione non è soddisfatta, segnatamente, quando l’arricchimento trova la propria giustificazione in obblighi contrattuali (v. sentenza del 6 ottobre 2015, Technion e Technion Research & Development Foundation/Commissione, T‑216/12, EU:T:2015:746, punto 104 e giurisprudenza ivi citata).

74      Nel caso di specie, per quanto concerne l’IPI 2015, è pacifico che tale impegno definisce il rapporto contrattuale tra la ricorrente, da un lato, e il SRB, la ACPR e il FGDR, dall’altro. Secondo la ricorrente, l’arricchimento del SRB deriva dalla trattenuta della somma corrispondente alla garanzia in contanti relativa all’IPI 2015. Tuttavia, essa non deduce alcun elemento che dimostri l’assenza di una base contrattuale per il presunto arricchimento del SRB. Peraltro, essa ha affermato in udienza di non aver adito i tribunali del distretto della cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia), competenti a dirimere eventuali controversie contrattuali in forza della clausola compromissoria contenuta nell’IPI 2015, e di non aver chiesto loro di constatare l’assenza di una base contrattuale per detto arricchimento. In tali circostanze, non essendo stata fornita la prova di un arricchimento senza un valido fondamento giuridico, occorre respingere l’argomento della ricorrente relativo a tale asserito arricchimento.

75      Per quanto concerne gli IPI 2016-2021, si deve osservare che il presunto arricchimento del SRB, vale a dire la trattenuta delle somme corrispondenti alle garanzie in contanti relative a detti impegni, si basa su tali impegni, che lo vincolano alla ricorrente.

76      Infatti, come risulta dalle constatazioni esposte nei precedenti punti da 24 a 51, né l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 né quella della clausola 12.5 degli IPI 2016-2021 potevano condurre alla restituzione delle somme corrispondenti alle garanzie in contanti relative agli IPI 2016-2021 senza il previo versamento del contributo obbligatorio di cui la ricorrente era debitrice, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.

77      Pertanto, si deve ritenere che la decisione del SRB di trattenere le somme corrispondenti alle garanzie in contanti relative agli IPI 2016-2021 fino al versamento dei contributi per i quali tali strumenti sono stati utilizzati è fondata su una base giuridica valida e non può quindi costituire un arricchimento senza causa.

78      Di conseguenza, occorre respingere i capi della domanda basati sull’articolo 340, secondo comma, TFUE.

79      Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

80      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal SRB, conformemente alla domanda di quest’ultimo.

81      La Repubblica francese si farà carico delle proprie spese, a norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

82      Inoltre, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere che una parte interveniente diversa da quelle indicate ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo si faccia carico delle proprie spese. Nel caso di specie, occorre condannare la FBF a farsi carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La BNP Paribas Public Sector SA è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal SRB.

3)      La Repubblica francese e la Fédération bancaire française (FBF) si faranno carico delle proprie spese.

Kowalik-Bańczyk

Hesse

Ricziová

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 ottobre 2023.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.