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Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2013 - MRI / Commissione

(Causa T-154/09) 

("Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei tubi marini - Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE - Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambi di informazioni commerciali sensibili - Nozione di infrazione permanente o ripetuta - Prescrizione - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Legittimo affidamento - Ammende - Gravità e durata dell'infrazione - Circostanze attenuanti - Cooperazione")

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Manuli Rubber Industries SpA (MRI) (Milano) (rappresentanti: L. Radicati di Brozolo, M. Pappalardo e E. Marasà, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, S. Noë e L. Prete, agenti)

Oggetto

In via principale, una domanda di annullamento parziale della decisione C (2009) 428 def. della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/39406 - Tubi marini), nella misura in cui tale decisione riguarda la ricorrente, e, in subordine, una domanda di annullamento o di riduzione sostanziale dell'ammenda ad essa inflitta in detta decisione

Dispositivo

L'articolo 2, lettera f), della decisione C (2009) 428 def. della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/39406 - Tubi marini), è annullato.

L'importo dell'ammenda inflitta alla MRI è fissato in EUR 4 900 000.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 141 del 20.6.2009.