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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 12 maggio 2011 – Caminiti / Commissione

(Causa F-71/09) 1

(Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso manifestamente privo di ogni fondamento – Entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 – Articoli 44 e 46 dello Statuto – Articolo 7, dell’allegato XIII dello Statuto – Inquadramento – Fattore di moltiplicazione – Punti di promozione)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paolo Caminiti (Tubize, Belgio) (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione della convenuta di inquadrare il ricorrente nel grado AST 9, scatto 4, con fattore di moltiplicazione pari a 1 e, di conseguenza, il reinquadramento del ricorrente nel grado AST 9, scatto 2, con mantenimento del fattore di moltiplicazione 1,071151.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di ogni fondamento in diritto.

Il sig. Caminiti è condannato a rimborsare al Tribunale l’importo di EUR 500 ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura.

Il sig. Caminiti sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese della Commissione europea.

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1 GU C 244 del 10/10/2009, pag. 17.