Language of document :

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht - Austria) – DN / Finanzamt Österreich

(Causa C-199/21)1

[Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 67 e 68 – Prestazioni familiari – Diritto alle prestazioni a titolo di una pensione o di una rendita – Titolare di pensioni erogate da due Stati membri – Stato/i membro/i in cui tale titolare ha diritto alle prestazioni familiari – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo – Legislazione di uno Stato membro che prevede l’erogazione di prestazioni familiari al genitore convivente con il figlio – Mancata richiesta di erogazione di tali prestazioni da parte di detto genitore – Obbligo di prendere in considerazione la domanda presentata dall’altro genitore – Domanda di rimborso delle prestazioni familiari erogate all’altro genitore – Ammissibilità]

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: DN

Convenuto: Finanzamt Österreich

Dispositivo

L’articolo 67, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,

deve essere interpretato nel senso che:

quando una persona percepisce pensioni in due Stati membri, essa ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dei suddetti due Stati membri. Qualora il percepimento di tali prestazioni in uno di tali Stati membri sia escluso in forza della legislazione nazionale, non si applicano le regole di priorità di cui all’articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui trattasi.

L’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004,

deve essere interpretato nel senso che:

osta a una normativa nazionale che consente il recupero delle prestazioni familiari erogate, in caso di mancata presentazione di una domanda da parte del genitore che vi ha diritto in forza di tale normativa, all’altro genitore, la cui domanda è stata presa in considerazione, conformemente a tale disposizione, dall’istituzione competente, e che sopporta di fatto da solo l’onere finanziario connesso al mantenimento del figlio.

____________

1 GU C 242 del 21.6.2021.