Language of document : ECLI:EU:T:2012:527





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 9 ottobre 2012 –
Bial Portela / UAMI – Isdin (ZEBEXIR)

(causa T‑366/11)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo ZEBEXIR – Marchio comunitario denominativo anteriore ZEBINIX – Impedimenti relativi alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Ingiunzione rivolta all’Ufficio – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 6) (v. punto 14)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 17, 38)

3.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi ZEBEXIR e ZEBINIX [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 18, 19, 37, 40)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 aprile 2011 (procedimento R 1212/2009-1), relativa al procedimento di opposizione tra la Bial-Portela & Cª, SA e la Isdin, SA.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 6 aprile 2011 (procedimento R 1212/2009-1) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Bial Portela & Cª, SA.

3)

La Isdin, SA sopporterà le proprie spese.