Language of document : ECLI:EU:F:2012:52

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

19 aprile 2012

Causa F‑16/12 R

Eugène Émile Marie Kimman

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Riassegnazione – Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Urgenza – Insussistenza»

Oggetto: Domanda, proposta ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 EA, nonché dell’articolo 279 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con la quale il sig. Kimman chiede la sospensione della decisione con la quale il direttore generale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha proceduto a modificare la sua assegnazione a partire dal 1° febbraio 2012.

Decisione: La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – «Fumus boni iuris» – Urgenza – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, § 2)

2.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, § 2)

3.      Funzionari – Trasferimento interno – Riassegnazione – Criterio distintivo

(Statuto dei funzionari, artt. 4 e 29)

4.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione di una decisione di riassegnazione – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Nozione

(Art. 278 TFUE)

1.      Ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare, in particolare, i motivi di urgenza nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

Le condizioni relative all’urgenza e alla ragionevole parvenza del diritto (fumus boni iuris) sono cumulative, di modo che una domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta qualora una di esse non sia soddisfatta. Spetta del pari al giudice del procedimento sommario procedere alla ponderazione degli interessi presenti.

Nell’ambito di tale valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola, nonché l’ordine in cui condurre tale esame, qualora nessuna norma di diritto gli imponga uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria.

(v. punti 14-16)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 3 luglio 2008, Plasa/Commissione, F‑52/08 R (punti 21 e 22, e giurisprudenza ivi citata); 15 febbraio 2011, de Pretis Cagnodo e Trampuz de Pretis Cagnodo/Commissione, F‑104/10 R (punto 16)

2.      La finalità del procedimento sommario non è di assicurare il risarcimento di un danno, ma di garantire la piena efficacia della sentenza nel merito. Per conseguire tale obiettivo occorre che i provvedimenti richiesti siano urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del ricorrente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nella causa principale. Inoltre, spetta alla parte che chiede la concessione di provvedimenti provvisori provare di non poter attendere l’esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura.

(v. punto 18)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 19 dicembre 2002, Esch-Leonhardt e a./BCE, T‑320/02 R (punto 27)

3.      Dal sistema dello Statuto risulta che si configura un trasferimento interno, nel senso proprio del termine, solo in caso di trasferimento di un funzionario ad un posto vacante. In questo caso il trasferimento è soggetto alle formalità contemplate dagli articoli 4 e 29 dello Statuto. Per contro, tali formalità non vanno osservate in caso di riassegnazione del funzionario, in quanto tale trasferimento non dà luogo ad alcuna vacanza di posto.

(v. punto 20)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 7 febbraio 2007, Clotuche/Commissione, T‑339/03 (punto 31)

4.      Alla luce dell’ampio potere discrezionale di cui godono le istituzioni nell’organizzazione dei propri servizi in relazione ai compiti loro affidati, e, parallelamente, nell’assegnazione del loro personale, una decisione di riassegnazione, anche se provoca inconvenienti ai funzionari interessati, non costituisce un evento anormale e imprevedibile nella loro carriera. Di conseguenza, la sospensione dell’esecuzione può essere giustificata solo da circostanze imperative ed eccezionali tali da causare al funzionario interessato un danno grave e irreparabile.

(v. punto 23)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 luglio 1996, Presle/Cedefop, T‑93/96 R (punto 45, e giurisprudenza ivi citata)