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Ricorso proposto il 9 giugno 2011 - Repubblica ellenica / Commissione

(Causa T-294/11)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e S. Papaiioannou)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso;

annullare la decisione di esecuzione della Commissione 15 aprile 2011 recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte relativa alle rettifiche finanziarie a carico della Repubblica ellenica, o, altrimenti, modificarla;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica ellenica chiede con il suo ricorso l'annullamento della decisione della Commissione 15 aprile 2011 recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), notificata con il numero C(2011) 2517 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE L 102/33/16-4-2011 (GU L 102, pag. 33) con il n. 2011/244/UE nella parte relativa alle rettifiche finanziarie a carico della Repubblica ellenica, nei settori (a) degli aiuti alla produzione di olio d'oliva, (b) delle spese di istituzione del SO-SIG [Schedario Oleicolo - Sistema di Informazione Geografica], e (c) degli aiuti diretti (seminativi).

Quanto alla rettifica per il settore degli aiuti alla produzione di olio d'oliva, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che la Commissione è incorsa in errore nel valutare le circostanze di fatto in quanto i controlli fondamentali al regime si verificano regolarmente con carenze minime, che non giustificano una rettifica rispettivamente del 10% e del 15%, tanto più che dal 1° novembre 2003 è già in vigore il Sistema di informazione geografica, funzionale e attendibile, per il settore oleicolo in Grecia (SIG oleicolo), quale strumento fondamentale di controllo dell'intero regime di aiuti alla produzione di olio d'oliva, e in quanto le dichiarazioni di coltivazione vengono controllate minuziosamente, come vengono controllati i rendimenti degli ulivi e l'intero funzionamento dei frantoi.

In secondo luogo, la ricorrente fa valere che: a) la decisione della Commissione non è sostenuta da un fondamento giuridico valido e reale per l'aumento della rettifica per recidiva; il significato che la Commissione attribuisce a tale termine è erroneo, dato che è evidente che non esistono carenze ripetute; la recidiva, che la Commissione ritiene sussistente, si basa su un presupposto erroneo poiché la Commissione attribuisce a tale termine un significato erroneo e ne deriva una valutazione palesemente erronea delle presunte carenze ripetute, dal momento che, ormai, è in vigore lo strumento fondamentale di controllo del regime, il SIG-oleicolo e b) la Commissione è incorsa in errore nel valutare le circostanze fattuali in quanto, in ogni caso, l'aumento della rettifica dal 10% nel periodo 2003-2004 al 15% nel periodo 2004-2005 è illegittimo e ingiustificato, dato che nel suddetto periodo si sono verificati innumerevoli miglioramenti e aggiornamenti continui al SIG-oleicolo e, pertanto, non solo il sistema di controllo non è peggiorato, ma è migliorato sostanzialmente.

Quanto alla rettifica per il settore delle spese di istituzione del SO-SIG, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che non vi è un valido fondamento giuridico per la rettifica finanziaria alle spese relative alla procedura per l'istituzione del SIG oleicolo, poiché i fondi stanziati per la sua creazione erano stati detratti dagli aiuti spettanti ai produttori greci e il mancato riconoscimento delle spese costituisce motivo di arricchimento indebito da parte del FEAOG nonché una doppia sanzione finanziaria, mentre in ogni caso tutte le spese effettuate sono ammissibili, dal momento che non superano il bilancio approvato dalla Commissione e l'importo complessivo detratto ai produttori greci, mentre il momento critico per valutare se una spesa sia legittima o meno è il momento dell'assunzione dell'obbligo giuridico o il momento della sua esecuzione, e non il momento in cui è stata dichiarata la spesa.

In secondo luogo, la ricorrente fa valere: a) la violazione del principio di proporzionalità per le spese pari a 2.920.191,03 derivanti da contratti complementari e b) l'erronea valutazione delle circostanze di fatto per la spesa derivante dal contratto 5190/ES/2003.

Quanto alla rettifica per il settore degli aiuti diretti (seminativi), la ricorrente sostiene, in primo luogo, che: a) non esiste un valido fondamento giuridico per l'applicazione dei vecchi orientamenti che prevedevano determinati importi di rettifiche forfettarie alla nuova PAC, al nuovo regime di versamento unico degli aiuti e b) la loro applicazione lede in maniera grave il principio di proporzionalità.

In secondo luogo, la ricorrente fa valere l'erronea valutazione delle circostanze fattuali: a) quanto alle addotte carenze del SIPA [Sistemi Informativi per l'Agricoltura] -SIG, b) quanto alla dimostrazione del fatto che dal raffronto dei dati del SIPA-SIG (LIPS-GIS), utilizzato per l'anno di presentazione delle richieste 2007, con i dati del SIPA-SIG del 2009, completo e attendibile, come constatato dalla Commissione con un controllo in loco, emerge che le differenze e le carenze sono minime e non superano il 2% e, pertanto, qualsivoglia rettifica non doveva superare tale cifra e c) quanto alle addotte carenze dei controlli amministrativi, incrociati e in loco e alla loro qualità e, in particolare, quanto all'addotta assenza di misurazione del pascolo e all'addotto tardivo svolgimento dei controlli in loco, dal momento che i molteplici miglioramenti avvenuti durante l'anno di presentazione delle richieste 2007 dovrebbero portare la Commissione a non imporre alcuna rettifica.

Da ultimo, la ricorrente fa valere l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 33 del regolamento 1290/05 1 quanto alla rettifica per le spese relative alle misure di sviluppo rurale.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune.