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Ricorso proposto il 3 dicembre 2012 - Recaro / UAMI - Certino Mode (RECARO)

(Causa T-524/12)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Recaro Beteiligungs-GmbH (Kaiserslautern, Germania) (rappresentante: avv. J. Weiser))

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Certino Mode, SL (Elche, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Modificare la decisione impugnata in modo da respingere il ricorso proposto dall'interveniente e dichiarare la totale decadenza del marchio comunitario n. 734343 "RECARO";

In subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 settembre 2012, caso R 1761/2011-1; e

Condannare l'UAMI e, se del caso, l'interveniente alle spese sostenute nel presente procedimento nonché a quelle dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: marchio denominativo "RECARO", per beni delle classi 10 e 25 - registrazione del marchio comunitario n. 734343

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la ricorrente

Decisione della divisione di annullamento: decadenza del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione impugnata

Motivi dedotti:

-    violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l'articolo 15 del regolamento del Consiglio n. 207/2009;

-    violazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009 in combinato disposto con la regola n. 50, paragrafo 1, del regolamento della Commissione n. 2868/95; e

-    violazione dell'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

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