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Sentenza del Tribunale del 21 novembre 2013 – Recaro / UAMI - Certino Mode (RECARO)

(Causa T-524/12)1

[«Marchio comunitario – Procedura di dichiarazione di decadenza– Marchio comunitario denominativo RECARO – Uso effettivo del marchio – Articolo 15, paragrafo 15, lettera a), del regolamento (CE) n°207/2009 – Natura dell’uso del marchio – Ricevibilità di nuovi elementi di prova– Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n°207/2009 – Obbligo di motivazione– Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Recaro Holding GmbH, già Recaro Beteiligungs-GmbH (Stoccarda, Germania) (rappresentante: J. Weiser, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Certino Mode, SL (Elche, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 settembre 2012 (procedimento R 1761/2011-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di decadenza tra la Recaro Beteiligungs-GmbH e la Certino Mode, SL.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Recaro Holding GmbH è condannata alle spese.

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1     GU C 32 del 2.2.2013.