Language of document : ECLI:EU:T:2010:256

Causa T‑407/08

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Metromeet — Marchio nazionale denominativo anteriore meeting metro — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

Sussiste, per il pubblico di riferimento, composto da professionisti tedeschi della metrologia e da prestatori di servizi in tale settore, rischio di confusione, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, tra il segno figurativo Metromeet, di cui è richiesta la registrazione come marchio comunitario per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35 e 41 di cui all’Accordo di Nizza, ed il segno denominativo meeting metro, registrato anteriormente in Germania per prodotti e servizi appartenenti alle medesime classi.

La semplice inversione di elementi di un marchio non permette di concludere nel senso dell’assenza di somiglianza visiva tra i segni. Parimenti, il fatto che gli elementi denominativi siano pronunciati in un ordine inverso non osta a che i segni siano globalmente simili sul piano fonetico.

Alla luce del fatto che, da un lato, i prodotti ed i servizi in causa sono, in parte, identici e, in parte, almeno simili e che, dall’altro, i segni di cui trattasi presentano somiglianze visive e fonetiche, benché queste siano ridotte, ed un’identità concettuale, non esiste una differenza sufficiente tra i suddetti segni che permetta di evitare per il pubblico ogni rischio di confusione tra i marchi.

(v. punti 29-30, 38, 40, 46)