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Ricorso presentato il 25 settembre 2008 - S.F. Turistico Immobiliare/Consiglio e Commissione

(Causa T-408/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: S.F. Turistico Immobiliare Srl (Orosei, Italia) (rappresentante: L. Marcialis, avvocato)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

In via principale

Dichiarare nulla e non avvenuta la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2008)2997 del 2 luglio 2008, relativa al regime di aiuto "Legge regionale n. 9 del 1998 - Applicazione abusiva dell'aiuto n. 272/98".

Condannare la Commissione al rimborso in favore della ricorrente delle spese di causa.

In via subordinata

Annullare parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui dichiara incompatibile con il mercato comune l'intero regime di aiuto, "a meno che il beneficiario dell'aiuto non abbia presentato una domanda d'aiuto sulla base di questo regime prima dell'esecuzione dei lavori relativi ad un programma di investimento iniziale", disponendo il recupero da parte della Repubblica italiana delle relative somme, senza fare salvo l'aiuto nella misura in cui incentiva i costi - sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della domanda di aiuto - che risultino contenuti entro i limiti previsti dalle disposizioni in tema di aiuti "de minimis".

In via ulteriormente subordinata

La dichiarazione dell'illegalità del punto 4.2 dell'atto del Consiglio 98C 74/06, concernente "orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale", a norma del quale "I regimi di aiuto, inoltre, devono stabilire che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti", nella parte in cui esso esclude dall'ammissibilità l'intero aiuto previsto a favore dei beneficiari senza fare salva la parte di aiuto relativa agli investimenti, eseguiti dopo la presentazione della domanda, che possiedono autonomia funzionale o strutturale.

Annullare parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui dispone il recupero integrale da parte della Repubblica italiana delle somme erogate, senza fare salvo l'aiuto nella misura in cui incentiva i costi sostenuti dal beneficiario dopo la presentazione della domanda di aiuto e relativi a stralci funzionalmente o strutturalmente autonomi del progetto intrapreso.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è la stessa che nella causa T-394/08 Regione Sardegna contro Commissione.

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa precitata.

La ricorrente fa valere in particolare l'illegalità, nel senso dell'articolo 241 del Trattato CE, del punto 4.2 dell'atto del Consiglio 98 C 74/06, concernente "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale", nella misura in cui appare del tutto contrario alla ratio che connota le politiche comunitarie di aiuto, specialmente in un caso caratterizzato da peculiarità tanto spiccate, far discendere dall'avvenuta realizzazione di una piccola parte (circa un ventesimo) delle opere in progetto la completa inammissibilità ad aiuto di tutte le altre, pur regolarmente iniziate in epoca successiva a quella stabilita dagli Orientamenti in questione.

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