Ricorso proposto il 22 settembre 2008 - MIP Metro/UAMI - CBT Comunicación Multimedia (Metromeet)
(Causa T-407/08)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti J.-C. Plate e R. Kaase)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: CBT Comunicación Multimedia, SL (Getxo, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 12 giugno 2008, procedimento R 387/2007-1, in quanto in contrasto con l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario n. 40/94 e respingere la domanda di marchio comunitario n. 37 405 29 "Metromeet";
condannare il convenuto alle spese del procedimento, incluse le spese sostenute per il procedimento di opposizione ed il procedimento di ricorso.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: CBT Comunicación Multimedia, SL
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "Metromeet" per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35 e 41 - Domanda n. 3 740 529
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo nazionale "METRO" e il marchio denominativo "meeting metro" per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35 e 41
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell'opposizione
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto sussisterebbe il rischio di confusione tra i due marchi in conflitto.
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