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Ricorso proposto il 22 settembre 2008 - MIP Metro/UAMI - CBT Comunicación Multimedia (Metromeet)

(Causa T-407/08)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti J.-C. Plate e R. Kaase)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: CBT Comunicación Multimedia, SL (Getxo, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 12 giugno 2008, procedimento R 387/2007-1, in quanto in contrasto con l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario n. 40/94 e respingere la domanda di marchio comunitario n. 37 405 29 "Metromeet";

condannare il convenuto alle spese del procedimento, incluse le spese sostenute per il procedimento di opposizione ed il procedimento di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: CBT Comunicación Multimedia, SL

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "Metromeet" per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35 e 41 - Domanda n. 3 740 529

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo nazionale "METRO" e il marchio denominativo "meeting metro" per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35 e 41

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto sussisterebbe il rischio di confusione tra i due marchi in conflitto.

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