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Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas - Lituania) – UAB «Vittamed technologijos», in liquidazione / Valstybinė mokesčių inspekcija

(Causa C-293/21) 1

(Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Detrazioni dell’IVA assolta a monte – Beni e servizi utilizzati dal soggetto passivo per la creazione di beni d’investimento – Articoli da 184 a 187 – Rettifica delle detrazioni – Obbligo di rettificare le detrazioni dell’IVA in caso di messa in liquidazione di tale soggetto passivo e di cancellazione di quest’ultimo dal registro dei soggetti passivi IVA)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UAB «Vittamed technologijos», in liquidazione

Convenuta: Valstybinė mokesčių inspekcija

con l’intervento di: Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Dispositivo

Gli articoli da 184 a 187 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,

devono essere interpretati nel senso che:

un soggetto passivo ha l’obbligo di rettificare le detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte e relativa all’acquisto di beni o di servizi destinati a produrre beni d’investimento, nell’ipotesi in cui, a causa della decisione del proprietario o dell’azionista unico di tale soggetto passivo di mettere quest’ultimo in liquidazione, nonché della domanda e dell’ottenimento della cancellazione di detto soggetto passivo dal registro dei soggetti passivi IVA, i beni d’investimento creati non siano stati utilizzati, né lo saranno mai, nell’ambito di attività economiche soggette ad imposta. I motivi che consentono di giustificare la decisione di messa in liquidazione del medesimo soggetto passivo e, pertanto, la rinuncia alla prevista attività economica soggetta ad imposta, quali perdite in costante aumento, l’assenza di ordinativi e i dubbi dell’azionista del soggetto passivo riguardo alla redditività dell’attività economica prevista, non incidono sull’obbligo di quest’ultimo di rettificare le detrazioni dell’IVA di cui trattasi, qualora tale soggetto passivo non abbia più l’intenzione, e ciò in maniera definitiva, di utilizzare detti beni d’investimento ai fini di operazioni soggette ad imposta.

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1 GU C 289 del 19.7.2021.