Language of document : ECLI:EU:T:2007:257

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

12 settembre 2007 (*)

«Aiuti di Stato – Aiuti destinati a coprire oneri eccezionali di ristrutturazione – Revoca di una decisione precedente – Scadenza del Trattato CECA – Competenza della Commissione – Continuità dell’ordinamento giuridico comunitario – Assenza di violazione di forme sostanziali – Tutela del legittimo affidamento – Errore manifesto di valutazione»

Nella causa T‑25/04,

González y Díez, SA, con sede in Villabona-Llanera, Asturie (Spagna), rappresentata dagli avv.ti J. Díez-Hochleitner e A. Martínez Sánchez,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. J. Buendía Sierra, in qualità di agente, e, successivamente, dal sig. C. Urraca Caviedes, in qualità di agente, assistito dall’avv. Buendía Sierra,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento degli artt. 1, 3 e 4 della decisione della Commissione 5 novembre 2003, 2004/340/CE, relativa agli aiuti per la copertura di oneri eccezionali a favore dell’impresa González y Díez, SA (aiuti per il 2001 e applicazione abusiva degli aiuti per il 1998 e 2000), che modifica la decisione 2002/827/CECA (GU 2004, L 119, pag. 26),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),

composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dai sigg. A.W.H. Meij e N.J. Forwood, dalla sig.ra I. Pelikánová e dal sig. S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 31 gennaio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Ambito normativo

1        L’art. 5, n. 1, della decisione della Commissione 28 dicembre 1993, n. 3632/93/CECA, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell’industria carboniera (GU L 329, pag. 12), è così formulato:

«Aiuti per la copertura di oneri eccezionali

1. Gli aiuti di Stato concessi alle imprese affinché possano coprire i costi derivanti dall’ammodernamento, dalla razionalizzazione e dalla ristrutturazione dell’industria carboniera e non connessi con la produzione corrente (oneri residui) possono essere considerati compatibili con il mercato comune qualora il loro importo non ecceda tali costi. Detti aiuti possono coprire:

–        i costi a carico delle sole imprese ristrutturate o in fase di ristrutturazione,

–        i costi a carico di più imprese.

Le categorie di costi derivanti dall’ammodernamento, dalla razionalizzazione e dalla ristrutturazione dell’industria carboniera sono definite nell’allegato della presente decisione».

2        L’allegato della decisione n. 3632/93, intitolato «Definizione dei costi contemplati dall’art. 5, paragrafo 1», tra l’altro, dispone:

«I. I costi a carico delle sole imprese che procedono o hanno proceduto a operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione

Si tratta esclusivamente di:

(…)

c) pagamento di pensioni e indennità al di fuori del sistema legale ai lavoratori privati del loro impiego a seguito di operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione e a coloro che vi avevano diritto prima delle ristrutturazioni;

(…)

e) oneri residui risultanti da disposizioni fiscali, legali o amministrative;

f) lavori supplementari per la sicurezza all’interno della miniera, richiesti da operazioni di ristrutturazione;

g) danni alla miniera, sempreché siano imputabili a zone d’estrazione anteriormente attive;

h) oneri residui risultanti da contributi a enti incaricati dell’approvvigionamento d’acqua e dell’evacuazione di acque reflue;

i) altri oneri residui risultanti dall’approvvigionamento d’acqua e dall’evacuazione di acque reflue;

(…)

k) deprezzamenti intrinseci eccezionali, nella misura in cui risultino dalla ristrutturazione dell’industria (senza tener conto di ogni rivalutazione successiva al 1° gennaio 1986 che superi il tasso di inflazione);

l) spese sostenute per mantenere accessibili le riserve di carbon fossile per il momento in cui se ne riprenderà lo sfruttamento.

(…)».

3        Dall’art. 12 della decisione n. 3632/93 risulta che quest’ultima è entrata in vigore il 1° gennaio 1994 ed è scaduta il 23 luglio 2002.

4        L’art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2002, n. 1407, sugli aiuti di Stato all’industria carboniera (GU L 205, pag. 1), è così formulato:

«Aiuti alla copertura di oneri eccezionali

1.      Gli aiuti di Stato concessi alle imprese che svolgono o hanno svolto un’attività legata alla produzione di carbone, per permettere loro di coprire i costi che derivano o che sono derivati dalla razionalizzazione e dalla ristrutturazione dell’industria del carbone e non correlati alla produzione corrente (oneri residui), possono essere considerati compatibili con il mercato comune se il loro importo non supera tali costi. Possono beneficiare di questi aiuti le seguenti categorie di costi:

a)      i costi a carico delle sole imprese che procedono o hanno proceduto a ristrutturazioni, tra l’altro i costi connessi con il risanamento ambientale di vecchi siti di estrazione di carbone;

b)      i costi a carico di più imprese.

2.      Le categorie di costi che derivano dalla razionalizzazione e dalla ristrutturazione dell’industria del carbone sono definite nell’allegato».

5        L’allegato del regolamento n. 1407/2002, intitolato «Definizione dei costi di cui all’art. 7», tra l’altro così dispone:

«1. Costi e costi previsionali incombenti alle sole imprese che procedono o hanno proceduto a interventi di ristrutturazione e razionalizzazione

ossia esclusivamente:

(…)

c) il pagamento di pensioni e di indennità al di fuori del sistema legale ai lavoratori privati del loro posto di lavoro in seguito a interventi di ristrutturazione e razionalizzazione e a quelli che vi avevano diritto prima delle ristrutturazioni;

(…)

f) gli oneri residui derivanti da disposizioni fiscali, legali o amministrative;

g) i lavori supplementari di sicurezza in sotterraneo causati dalla chiusura di unità di produzione;

h) i danni minerari, sempre che siano imputabili a unità di produzione che sono oggetto di misure di chiusura a causa della ristrutturazione;

i) costi connessi con il ripristino di vecchi siti di estrazione di carbone e in particolare:

–        gli oneri residui derivanti dai contributi a organismi incaricati dell’approvvigionamento idrico e dello sgombro delle acque di scarico,

–        gli altri oneri residui derivanti dall’approvvigionamento idrico e dallo sgombro delle acque di scarico;

(…)

k) deprezzamenti intrinseci eccezionali sempre che derivino dalla chiusura di unità di produzione (senza tener conto di ogni rivalutazione intervenuta dopo il 1° gennaio 1994 che supererebbe il tasso d’inflazione).

(…)».

6        L’art. 14, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1407/2002 dispone che quest’ultimo si applica a partire dal 24 luglio 2002.

7        La comunicazione della Commissione 2002/C 152/03 relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del Trattato CECA (GU 2002, C 152, pag. 5), precisa le conseguenze che la Commissione intende trarre dalla scadenza del Trattato CECA in relazione, tra l’altro, al trattamento di casi relativi agli aiuti di Stato a favore dell’industria carboniera.

 Fatti

8        La ricorrente è un’impresa mineraria i cui giacimenti sono situati nelle Asturie. Tra questi vi è una miniera a cielo aperto nel settore denominato «Buseiro» e due miniere sotterranee nel settore denominato «Sorriba»; di queste, una si trova nel sottosettore denominato «La Prohida» e l’altra in quello denominato «Tres Hermanos».

9        Con decisioni 3 giugno 1998, 98/637/CECA (GU L 303, pag. 57), e 13 dicembre 2000, 2001/162/CECA (GU 2001, L 58, pag. 24), relative alla concessione di aiuti della Spagna a favore dell’industria carboniera per il 1998 e, rispettivamente, il 2000, la Commissione autorizzava, tra l’altro, il Regno di Spagna a concedere un aiuto a copertura di oneri eccezionali, a norma dell’art. 5 della decisione n. 3632/93, per la copertura dei costi tecnici di chiusura degli impianti di estrazione a seguito di misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell’attività dell’industria carboniera spagnola.

10      Per gli anni 1998 e 2000, le autorità spagnole versavano alla ricorrente importi pari a 651 908 560 pesetas spagnole (ESP) (ovvero EUR 3 918 049,35) e, rispettivamente, a ESP 463 592 384 (cioè EUR 2 786 246,34), destinati a coprire i costi tecnici di riduzione delle capacità di produzione annuali di 48 000 t nel 1998 e 38 000 t nel 2000. Tali riduzioni di capacità di produzione dovevano intervenire, nel 1998, per la totalità nella miniera a cielo aperto di Buseiro e, nel 2000, nella miniera sotterranea di Sorriba (sottosettore La Prohida), per 26 000 t, nonché in quella a cielo aperto di Buseiro, per 12 000 t.

11      Il 23 luglio 1998 la società Mina la Camocha acquisiva il 100% del capitale della ricorrente. A seguito di informazioni apparse sulla stampa nel giugno 1999 che davano adito a ritenere che gli aiuti ricevuti dalla ricorrente nel 1998 eccedessero i costi della presunta riduzione di capacità, in quanto erano stati contabilizzati come provento di gestione e versati alla società madre, la Commissione decideva di esaminare la concessione degli aiuti per la copertura degli oneri eccezionali a favore della ricorrente e, con lettera 25 ottobre 1999, chiedeva al Regno di Spagna di fornirle informazioni in proposito. In successive lettere, la Commissione estendeva le sue domande di informazione agli aiuti relativi agli anni 2000 e 2001. Nel corso di uno scambio di corrispondenza che è durato fino all’aprile 2002, le autorità spagnole trasmettevano le informazioni richieste.

12      Con lettera 21 novembre 2000, completata con lettere 19 e 21 marzo 2001, il Regno di Spagna notificava alla Commissione gli aiuti all’industria carboniera di cui aveva previsto la concessione nel corso dell’esercizio 2001. Tali aiuti comprendevano, in particolare, l’importo di ESP 393 971 600 (EUR 2 367 817), destinato a coprire i costi della ricorrente relativi alla riduzione della capacità di produzione annua di 34 000 t che doveva intervenire nel 2001 nel sottosettore La Prohida.

13      Con decisione 11 dicembre 2001, 2002/241/CECA, relativa agli aiuti concessi dalla Spagna a favore dell’industria carboniera nel 2001 (GU 2002, L 82, pag. 11), la Commissione autorizzava il Regno di Spagna a versare gli aiuti destinati a coprire i costi tecnici di chiusura degli impianti di estrazione a seguito di misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell’attività dell’industria carboniera spagnola, ad eccezione, tra gli altri, degli aiuti destinati alla ricorrente, in merito ai quali la Commissione dichiarava che si sarebbe pronunciata in seguito. Per quanto riguarda questi ultimi aiuti, la Commissione intendeva analizzare previamente le informazioni che le autorità spagnole dovevano comunicarle circa gli aiuti concessi alla ricorrente per gli anni 1998 e 2000.

14      Con lettera 13 maggio 2002, il Regno di Spagna informava la Commissione che, anticipando la decisione di quest’ultima a tal riguardo, aveva versato alla ricorrente l’importo di ESP 383 322 896 (EUR 2 303 817) per l’anno 2001, inferiore all’importo notificato.

15      Con decisione 2 luglio 2002, 2002/827/CECA, relativa agli aiuti concessi dalla Spagna a favore dell’impresa González y Díez SA negli anni 1998, 2000 e 2001 (GU L 296, pag. 80), la Commissione dichiarava incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi alla ricorrente a copertura di oneri eccezionali di ristrutturazione per gli anni 1998, 2000 e 2001 a concorrenza dell’importo di EUR 5 113 245,96 (ESP 850 772 542). Tale importo corrispondeva alla somma, da un lato, degli aiuti versati per gli anni 1998 e 2000, ammontanti a un totale di EUR 2 745 428,96 (ESP 456 800 943), e, dall’altro lato, dell’aiuto di un importo di EUR 2 367 817 (ESP 393 971 600), che era stato notificato alla Commissione dal Regno di Spagna per l’anno 2001.

16      Il 17 settembre 2002 la ricorrente proponeva un ricorso di annullamento avverso gli artt. 1, 2 e 5 della decisione 2002/827. Tale ricorso è stato registrato presso la cancelleria del Tribunale con il numero T‑291/02.

17      Alla luce degli argomenti presentati nell’ambito del presente ricorso, la Commissione formulava dubbi circa taluni elementi della procedura sfociata nell’adozione della decisione 2002/827. La Commissione decideva pertanto di riaprire il procedimento formale di indagine ai fini della revoca degli artt. 1, 2 e 5 della decisione 2002/827 e della sostituzione di quest’ultima con una nuova decisione. Con lettera 19 febbraio 2003, la Commissione notificava al Regno di Spagna la sua decisione di avviare il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE. Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 aprile 2003 (GU C 87, pag. 17) veniva pubblicato un invito a presentare osservazioni ai sensi di tale disposizione.

18      Il 5 novembre 2003 la Commissione adottava la decisione 2004/340/CE, relativa agli aiuti per la copertura di oneri eccezionali a favore dell’impresa Gonzáles y Díez, SA (aiuti per il 2001 e applicazione abusiva degli aiuti per il 1998 e 2000), che modifica la decisione 2002/827 (GU 2004, L 119, pag. 26) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). La decisione impugnata era stata notificata al Regno di Spagna il 6 novembre 2003 con il numero C (2003) 3910 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 23 aprile 2004.

19      L’art. 1 della decisione impugnata dispone che gli aiuti concessi dal Regno di Spagna alla ricorrente per un importo di EUR 3 131 726,47 per coprire, ai sensi dell’art. 5 della decisione n. 3632/93, gli oneri eccezionali di ristrutturazione per gli anni 1998 e 2000 costituiscono un’applicazione abusiva delle decisioni 98/637 e 2001/162 e sono incompatibili con il mercato comune.

20      L’art. 2 della decisione impugnata dichiara compatibili con l’art. 7 del regolamento n. 1407/2002 gli aiuti versati alla ricorrente per un importo di EUR 2 249 759,37 (ESP 374 328 463) per la copertura, per il 2001, di costi eccezionali relativi a chiusure effettuate nel periodo 1998‑2001.

21      L’art. 3, lett. a), della decisione impugnata dispone che è incompatibile con l’art. 7 del regolamento n. 1407/2002 l’aiuto per un importo di EUR 602 146,29 (ESP 100 188 713) concesso per l’anno 2001 per gli investimenti in infrastrutture minerarie per lo sfruttamento del sottosettore Tres Hermanos. L’art. 3, lett. b), della decisione impugnata aggiunge che è pure incompatibile con tale disposizione l’aiuto dell’importo di EUR 601 012,10 (ESP 100 000 000) concesso per l’anno 2001 e destinato alla costituzione di una provvigione a copertura di costi futuri dovuti alla chiusura del sottosettore La Prohida e alla chiusura parziale del settore Buseiro, intervenute nel corso del periodo 1998‑2001.

22      L’art. 4, n. 1, lett. a), della decisione impugnata ingiunge al Regno di Spagna di recuperare presso la ricorrente gli aiuti versati per gli anni 1998 e 2000 di cui all’art. 1 della stessa decisione. L’art. 4, n. 1, lett. b), della decisione impugnata ordina il recupero presso la ricorrente dell’importo di EUR 54 057,63 (ESP 8 994 433), illegalmente versati prima dell’autorizzazione della Commissione per l’esercizio 2001 e che costituisce un’eccedenza non autorizzata rispetto agli aiuti autorizzati a norma dell’art. 2 della decisione impugnata come pure, se del caso, di qualsiasi altro importo che sia stato illegalmente versato nelle stesse circostanze.

23      L’art. 6 della decisione impugnata dispone che sono soppressi gli artt. 1, 2 e 5 della decisione 2002/827.

24      A seguito di una domanda di non luogo a statuire presentata dalla Commissione, con ordinanza 2 settembre 2004 il Tribunale ha posto termine al procedimento nella causa T‑291/02, González y Díez/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).

 Procedimento

25      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 gennaio 2004, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

26      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del proprio regolamento di procedura, ha rivolto per iscritto alcuni quesiti alle parti, le quali vi hanno risposto nei termini impartiti.

27      Le difese svolte dalle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale sono state sentite all’udienza del 31 gennaio 2007.

28      Nel corso dell’udienza, la ricorrente ha prodotto un documento contenente presentazioni schematiche del settore Sorriba. Sentite le parti, tale documento è stato versato agli atti con decisione del presidente della Seconda Sezione ampliata.

29      La Commissione è stata autorizzata a depositare presso la cancelleria del Tribunale un documento intitolato «Anexo al informe pericial sobre la ayuda a la reducción de actividad de la empresa Gonzáles y Díez, SA» (allegato alla relazione peritale circa l’aiuto alla riduzione dell’attività dell’impresa Gonzáles y Díez, SA), datato 17 settembre 2002. La ricorrente è stata posta in grado di presentare le sue osservazioni sul detto documento, e vi ha provveduto entro il termine impartito. Sentite le parti, il Tribunale ha deciso di versare il documento agli atti.

30      La fase orale del procedimento è stata chiusa con decisione del presidente della Seconda Sezione ampliata 9 marzo 2007.

 Conclusioni delle parti

31      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare gli artt. 1, 3 e 4 della decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

32      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

33      La ricorrente deduce quattro motivi, con cui lamenta, rispettivamente, la mancanza di competenza della Commissione ad adottare gli artt. 1, 3 e 4 della decisione impugnata, la violazione di forme sostanziali nel procedimento seguito per la revoca degli artt. 1, 2 e 5 della decisione 2002/827 e per l’adozione della decisione impugnata, la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento e delle forme sostanziali, nonché un errore manifesto di valutazione.

 Sul primo motivo, che deduce difetto di competenza della Commissione ad adottare gli artt. 1, 3 e 4 della decisione impugnata

 Argomenti delle parti

34      La ricorrente sostiene che né il Trattato CECA né il Trattato CE conferiscono alla Commissione la competenza di adottare la decisione di iniziare il procedimento di revoca e di adottare le decisione impugnata.

35      Per quanto riguarda il Trattato CECA, la ricorrente assume che questo non poteva servire come fondamento giuridico dopo la sua scadenza, intervenuta il 23 luglio 2002 (conclusioni dell’avv. gen. Alber relative alla sentenza della Corte 2 ottobre 2003, cause riunite C‑172/01 P, C‑175/01 P, C‑176/01 P e C‑180/01 P, International Power e a./NALOO, Racc. pag. I‑11421, in particolare pag. I‑11425, punto 48).

36      Per quanto riguarda il Trattato CE, la ricorrente sostiene che questi, a norma dell’art. 305, n. 1, CE, non offrirebbe alla Commissione il fondamento giuridico per pronunciarsi sugli aiuti concessi per gli anni 1998, 2000 e 2001.

37      A suo avviso, infatti, le disposizioni del Trattato CE applicabili ai prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del Trattato CECA non si possono applicare retroattivamente a situazioni anteriori alla scadenza di quest’ultimo Trattato. La ricorrente sostiene che l’applicazione di norme giuridiche a situazioni anteriori alla loro entrata in vigore è incompatibile con il principio della certezza del diritto (sentenze della Corte 11 luglio 1991, causa C‑368/89, Crispoltoni, Racc. pag. I‑3695, punto 17; 15 luglio 1993, causa C‑34/92, GruSa Fleisch, Racc. pag. I‑4147, punto 22; conclusioni dell’avvocato generale Léger relative alla sentenza della Corte 7 maggio 1997, causa C‑223/95, Moksel, Racc. pag. I‑2379, in particolare pag. I‑2381, punti 40-42). A sostegno di tale affermazione, fa altresì riferimento all’art. 28 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei Trattati (Raccolta dei Trattati delle Nazioni Unite, vol. 788, pag. 354), che sancisce il principio di irretroattività dei Trattati. Secondo la ricorrente, se gli Stati membri avessero voluto autorizzare l’applicazione del Trattato CE all’industria carboniera per quanto riguarda le situazioni anteriori al 24 luglio 2002, lo avrebbero disposto espressamente.

38      Pertanto, la Commissione non può, basandosi sull’art. 88, n. 2, CE e sulle sue norme di applicazione, sopprimere o modificare aiuti all’industria carboniera autorizzati in vigenza del Trattato CECA o in merito ai quali non è stata adottata alcuna posizione quando tale regime era ancora in vigore.

39      Del resto, l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 1407/2002, che prevede l’applicazione di tale regolamento a partire dal 24 luglio 2002, confermerebbe la non applicabilità retroattiva del Trattato CE. La ricorrente afferma altresì che dal contenuto sostanziale di tale regolamento risulta che il legislatore comunitario ha inteso legiferare solo per l’avvenire, dal momento che nessuna delle sue disposizioni disciplinerebbe gli aiuti all’industria carboniera concessi prima della sua entrata in vigore.

40      La ricorrente segnala che, comunque, il principio di irretroattività delle norme restrittive dei diritti individuali non può essere ignorato né dagli Stati membri né dal legislatore comunitario, poiché è sancito dagli ordinamenti costituzionali degli Stati membri.

41      Essa aggiunge che la Commissione era consapevole del fatto che le regole del Trattato CE non erano applicabili agli aiuti all’industria carboniera relativi ad un periodo anteriore alla scadenza del Trattato CECA. Ciò risulterebbe dal punto 25 della comunicazione 2002/C 152/03, nonché dal fatto che la Commissione avrebbe indicato, al punto 46 di tale comunicazione, che giudicava necessario chiudere i procedimenti relativi agli aiuti di Stato all’industria carbonifera prima della scadenza del Trattato CECA.

42      La ricorrente sottolinea che non intende far valere l’esistenza di un vuoto normativo a seguito della scadenza del Trattato CECA, ma che afferma soltanto che la Commissione avrebbe dovuto esercitare i poteri conferitile dal Trattato CECA per revocare gli artt. 1, 2 e 5 della decisione 2002/827.

43      Per quanto riguarda il procedimento da seguire per verificare l’esecuzione degli obblighi sorti dal Trattato CECA per quanto concerne gli aiuti che le sono stati concessi per gli anni 1998, 2000 e 2001, la ricorrente sostiene che potrebbe essere applicabile l’art. 226, CE.

44      Essa contesta la pertinenza dell’art. 3 UE per quanto riguarda la questione della competenza della Commissione e considera questa disposizione estranea al sistema comunitario di attribuzione delle competenze. Contesta altresì la pertinenza del principio dedotto dalla Commissione secondo cui, in caso di assenza di disposizioni transitorie, la nuova norma si applica agli effetti futuri di una situazione sorta sotto la vigenza della norma precedente. La ricorrente sottolinea infatti di opporsi unicamente all’applicazione retroattiva del Trattato CE ad una situazione passata, e non futura, sorta sotto la vigenza di una norma abrogata. Infine, essa contesta che possa essere operata una distinzione tra norme di merito e norme di procedura.

45      La Commissione osserva, innanzi tutto, che la questione della competenza della Commissione ad adottare la decisione impugnata dev’essere risolta alla luce dell’unità dell’ordinamento giuridico comunitario, che ingloba i Trattati CECA e CE ed è sancita dall’art. 3 UE. Nota inoltre che la competenza della Commissione a controllare gli aiuti di Stato è indubbia, poiché i Trattati CECA e CE le hanno entrambi conferito poteri di controllo in tale settore.

46      La Commissione sostiene che, in assenza di disposizioni transitorie, una nuova norma si applica immediatamente agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della vecchia norma (conclusioni dell’avvocato generale Alber relative alla sentenza International Power e a./NALOO, citata supra, paragrafo 48). Orbene, in materia di aiuti di Stato non sarebbe stata adottata alcuna disposizione transitoria di diritto primario. La Commissione aggiunge che la giurisprudenza che esclude l’applicazione delle disposizioni del Trattato CE in materia di aiuti di Stato a situazioni coperte dal Trattato CECA a norma dell’art. 305 CE riguarda la risoluzione di conflitti tra norme simultaneamente in vigore e non si applica alle situazioni nelle quali tali norme si succedono nel tempo.

47      Spiega che tradizionalmente è fissata una distinzione tra le norme di procedura e le norme di merito. Per quanto riguarda le norme di procedura, sono applicabili quelle in vigore al momento dell’apertura della fase di cui trattasi [sentenza della Corte 6 luglio 1993, cause riunite C‑121/91 e C‑122/91, CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione, Racc. pag. I‑3873, punto 22]. Pertanto, la riapertura di un procedimento avente ad oggetto aiuti concessi prima della scadenza del Trattato CECA dovrebbe essere operata sulla base dell’art. 88 CE e del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE] (GU L 83, pag. 1).

48      Per quanto riguarda il diritto sostanziale applicabile, la Commissione ritiene che si debba distinguere tra gli aiuti relativi all’anno 2001, da un lato, e quelli relativi agli anni 1998 e 2000, dall’altro. Per quanto concerne gli aiuti del 2001, la decisione impugnata doveva applicare l’art. 7 del regolamento n. 1407/2002, conformemente al punto 47 della comunicazione 2002/C 152/03, alla volontà del legislatore, espressa al ventiquattresimo ‘considerando’ del regolamento n. 1407/2002, di applicare quest’ultimo retroattivamente, nonché alla sentenza della Corte 29 gennaio 2002, causa C‑162/00, Pokrzeptowicz-Meyer (Racc. pag. I‑1049, punto 50), e al ruolo di lex generalis che l’art. 305 CE riconosce al Trattato CE rispetto al Trattato CECA.

49      La Commissione sostiene altresì che, comunque, il contenuto dell’art. 7 e dell’allegato del regolamento n. 1407/2002 è identico a quello dell’art. 5 e dell’allegato della decisione n. 3632/93 precedentemente applicabile, salvo il fatto che il nuovo regime autorizzerebbe aiuti alla chiusura totale di unità di produzione, mentre il regime CECA avrebbe autorizzato pure aiuti alla chiusura parziale. La Commissione rileva tuttavia che, nella specie, gli aiuti del 2001 si sarebbero riferiti alla chiusura totale degli impianti del sottosettore La Prohida. Dato che il regime applicabile nella specie è quindi identico, la successione nel tempo dei regimi rientranti sotto il Trattato CECA e il Trattato CE non avrebbe arrecato pregiudizio alla ricorrente.

50      Per quanto riguarda gli aiuti del 1998 e del 2000, la Commissione sostiene che la decisione impugnata non ha proceduto ad alcuna nuova analisi sulla base delle norme generali del Trattato CECA o del Trattato CE, ma si è limitata a verificare se le condizioni enunciate nelle decisioni 98/637 e 2001/162 siano state rispettate. La legittimità di tali aiuti dovrebbe pertanto essere valutata soltanto con riferimento alle condizioni fissate in tali decisioni di autorizzazione, le quali restano pienamente in vigore.

51      Per quanto attiene all’argomento della ricorrente secondo il quale la Commissione avrebbe dovuto agire sulla base dell’art. 226 CE, l’istituzione considera che, se si ammette che il Trattato CE è applicabile per assicurare il rispetto delle condizioni che accompagnano aiuti concessi sotto la vigenza del Trattato CECA, non può essere contestata l’applicabilità dell’art. 88 CE, cioè la disposizione applicabile ratione materiae.

52      La Commissione rileva infine che la tesi della ricorrente, che deduce il difetto di competenza della Commissione, porterebbe a considerare che la Commissione non è neppure competente a revocare la decisione 2002/827 e che sarebbe impossibile ottenere l’annullamento di una decisione adottata in applicazione del Trattato CECA dopo la scadenza di tale Trattato, poiché la competenza dei giudici comunitari avrebbe il medesimo fondamento di quella della Commissione.

 Giudizio del Tribunale

53      I Trattati comunitari hanno istituito un ordinamento giuridico unico (v., in questo senso, parere 1/91 della Corte 14 dicembre 1991, Racc. pag. I‑6079, punto 21; sentenza del Tribunale 27 giugno 1991, causa T‑120/89, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commissione, Racc. pag. II‑279, punto 78), nel cui contesto, quale riflesso dall’art. 305, n. 1, CE, il Trattato CECA costituiva un regime specifico, che deroga alle norme di carattere generale fissate dal Trattato CE.

54      In forza del suo art. 97, il Trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002. Di conseguenza, il 24 luglio 2002 il campo di applicazione del regime generale istituito dal Trattato CE si è esteso ai settori che erano inizialmente disciplinati dal Trattato CECA.

55      Se è vero che la successione del quadro giuridico del Trattato CE a quello del Trattato CECA ha comportato, a partire dal 24 luglio 2002, una modifica dei fondamenti normativi, delle procedure e delle norme di merito applicabili, essa si inserisce tuttavia nel contesto dell’unità e della continuità dell’ordinamento giuridico comunitario e dei suoi obiettivi. A questo proposito va rilevato che l’istituzione e il mantenimento di un regime di libera concorrenza, nel cui ambito siano garantite le normali condizioni di concorrenza, e che sia in particolare all’origine delle norme in materia di aiuti di Stato, costituisce uno degli obiettivi essenziali sia del Trattato CE (v., da ultimo, in questo senso, sentenza della Corte 29 giugno 2006, causa C‑308/04 P, SGL Carbon/Commissione, Racc. pag. I‑5977, punto 31) che del Trattato CECA (v., in questo senso, sentenza della Corte 21 giugno 2001, cause riunite da C‑280/99 P a C‑282/99 P, Moccia Irme e a./Commissione, Racc. pag. I‑4717, punto 33, e sentenza del Tribunale 7 luglio 1999, causa T‑89/96, British Steel/Commissione, Racc. pag. II‑2089, punto 106). In questo contesto, per quanto le norme dei Trattati CECA e CE che disciplinano la materia degli aiuti di Stato divergano in una certa misura, va sottolineato che gli aiuti concessi sotto la vigenza del Trattato CECA rispondono alla nozione di aiuto ai sensi degli artt. 87 CE e 88 CE. Pertanto, il perseguimento dell’obiettivo di una concorrenza non falsata nei settori inizialmente rientranti nel mercato comune del carbone e dell’acciaio non subisce interruzione a seguito della scadenza del Trattato CECA, poiché questo obiettivo è parimenti perseguito nell’ambito del Trattato CE.

56      La continuità dell’ordinamento giuridico comunitario e degli obiettivi che presiedono alla sua azione richiede pertanto che la Comunità europea, nel suo proprio quadro procedurale, e in quanto subentra alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio, assicuri, nei riguardi delle situazioni sorte sotto la vigenza del Trattato CECA, il rispetto dei diritti e degli obblighi che a suo tempo si imponevano sia agli Stati membri, sia pure ai singoli, in forza del Trattato CECA e delle disposizioni adottate per la sua applicazione. Tale requisito si afferma a maggior ragione in quanto la distorsione della concorrenza risultante dall’inosservanza delle norme in materia di aiuti di Stato è tale da estendere i suoi effetti nel tempo dopo la scadenza del Trattato CECA, sotto la vigenza del Trattato CE.

57      Da quanto precede consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’art. 88, n. 2, CE dev’essere interpretato nel senso che consente alla Commissione di controllare, dopo il 23 luglio 2002, la compatibilità con il mercato comune di aiuti di Stato eseguiti in settori rientranti nell’ambito di applicazione del Trattato CECA ratione materiae e ratione temporis, nonché l’applicazione da parte degli Stati membri di decisioni di autorizzazione di aiuti di Stato adottate in forza del Trattato CECA, nei confronti di situazioni maturate anteriormente alla scadenza di questo.

58      Si deve inoltre rilevare che la successione, in seno all’ordinamento giuridico comunitario, delle norme del Trattato CE in un settore inizialmente regolato dal Trattato CECA deve avvenire nel rispetto dei principi che disciplinano l’applicazione della legge nel tempo. A questo proposito, secondo costante giurisprudenza, se le norme di procedura si ritengono generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui entrano in vigore, altrettanto non vale per le norme sostanziali. Infatti, queste ultime debbono essere interpretate, al fine di garantire il rispetto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nel senso che non riguardano situazioni maturate anteriormente alla loro entrata in vigore salvo che emerga chiaramente dai loro termini, dalle loro finalità o dalla loro economia che si deve attribuire loro questo effetto (v. sentenze della Corte 12 novembre 1981, cause riunite 212/80-217/80, Salumi, Racc. pag. 2735, punto 9, e 10 febbraio 1982, causa 21/81, Bout, Racc. pag. 381, punto 13; sentenza del Tribunale 19 febbraio 1998, causa T‑42/96, Eyckeler & Malt/Commissione, Racc. pag. II‑401, punto 55).

59      In questa ottica, per quanto riguarda la questione delle disposizioni sostanziali applicabili ad una situazione giuridica definitivamente acquisita anteriormente alla scadenza del Trattato CECA, la continuità dell’ordinamento giuridico comunitario e i dettami dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento impongono l’applicazione delle disposizioni sostanziali adottate in applicazione del Trattato CECA ai fatti rientranti nel loro ambito di applicazione ratione materiae e ratione temporis. La circostanza che, in ragione del fatto che il Trattato CECA è scaduto, il quadro normativo di cui trattasi non sia più in vigore al momento in cui viene effettuata la valutazione della situazione di fatto, non modifica tale considerazione, in quanto tale valutazione verte su una situazione giuridica definitivamente acquisita in un’epoca in cui erano applicabili le disposizioni sostanziali adottate ai sensi del Trattato CECA.

60      Nella specie, la decisione impugnata è stata adottata sul fondamento dell’art. 88, n. 2, CE, a seguito di un procedimento condotto conformemente al regolamento n. 659/1999. Le disposizioni relative al fondamento normativo e al procedimento seguito fino all’adozione della decisione impugnata rientrano nelle norme di procedura ai sensi della giurisprudenza di cui al punto 58 supra. Dal momento che la decisione impugnata è stata adottata dopo la scadenza del Trattato CECA, la Commissione ha giustamente applicato l’art. 88, n. 2, CE e le norme di procedura contenute nel regolamento n. 659/1999.

61      Per quanto riguarda le norme di merito, relativamente agli argomenti della ricorrente secondo cui la decisione impugnata è illegittima poiché sarebbe stato erroneamente applicato il regolamento n. 1407/2002, va osservato, innanzi tutto, che tale decisione riguarda situazioni giuridiche definitivamente acquisite prima della scadenza del Trattato CECA, poiché l’insieme dei fatti di cui trattasi si è svolto anteriormente al 23 luglio 2002. La decisione impugnata, infatti, ha ad oggetto l’esame, da un lato, dell’eventuale abusiva applicazione degli aiuti versati per gli anni 1998 e 2000 e, dall’altro lato, della compatibilità con il mercato comune degli aiuti versati per l’esercizio 2001 anticipando l’autorizzazione della Commissione.

62      Pertanto, il controllo dell’utilizzo degli aiuti di Stato versati per gli anni 1998 e 2000 dev’essere operato con riferimento alle decisioni di autorizzazione 98/637 e 2001/162, dal momento che tali decisioni hanno condizionato l’esecuzione di siffatti aiuti. Posto che dette decisioni di autorizzazione richiedono il rispetto del quadro normativo fissato dalla decisione n. 3632/93, l’utilizzo degli aiuti di Stato concessi per gli anni 1998 e 2000 va esaminato alla luce delle norme che tale decisione stabilisce.

63      Parimenti, la compatibilità degli aiuti di Stato versati per l’anno 2001 va esaminata alla luce delle norme della decisione n. 3632/93. Infatti, se il quadro regolamentare che tale decisione ha posto non è più in vigore dopo il 24 luglio 2002 e non può, di conseguenza, determinare la compatibilità degli aiuti concessi dopo tale data, quest’ultimo ne costituiva ciò nondimeno il regime applicabile all’epoca dei fatti in causa.

64      Il Tribunale rileva tuttavia che, se è vero che la Commissione, al punto 63, lett. a), della decisione impugnata, ha affermato che controllava l’utilizzo degli aiuti corrispondente agli anni 1998 e 2000 con riferimento alle condizioni poste nelle decisioni n. 98/637 e 2001/162 e, indirettamente, alle regole della decisione n. 3632/93, al punto 74 della decisione impugnata tale istituzione ha ciò nondimeno deciso di procedere all’analisi degli aiuti destinati a coprire gli oneri eccezionali di ristrutturazione nel sottosettore La Prohida sulla base dell’art. 7 e dell’allegato del regolamento n. 1407/2002.

65      Parimenti, benché al punto 74 della decisione impugnata la Commissione abbia espresso l’intenzione di esaminare gli aiuti destinati a coprire i costi relativi alla chiusura parziale del settore Buseiro sulla base della decisione n. 3632/93, ciò nondimeno, ai punti 81-83 e 86, ha esplicitamente esaminato la compatibilità con il mercato comune di alcuni di tali aiuti sulla base del regolamento n. 1407/2002.

66      Del resto, al punto 63, lett. b), della decisione impugnata, la Commissione ha spiegato che, in applicazione del punto 47 della comunicazione 2002/C 152/03, intendeva esaminare la compatibilità degli aiuti corrispondenti all’esercizio 2001, versati in anticipo rispetto all’autorizzazione della Commissione, con l’art. 7 del regolamento n. 1407/2002.

67      È giocoforza tuttavia constatare che, a tenore dell’art. 14, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1407/2002, quest’ultimo si applica a partire dal 24 luglio 2002. Un’eccezione, prevista all’art. 14, n. 2, consente, su richiesta motivata da parte di uno Stato membro, che gli aiuti che coprono oneri relativi all’anno 2002 possono continuare ad essere soggetti alle norme e ai principi di cui alla decisione n. 3632/93, escluse le norme riguardanti le scadenze e le procedure. Dalla formulazione dell’art. 14 del regolamento n. 1407/2002 risulta pertanto chiaramente che tale regolamento si applica alle situazioni acquisite al più presto a partire dal 24 luglio 2002.

68      La Commissione, pertanto, non aveva fondamenti giuridici per dichiarare, al punto 47 della comunicazione 2002/C 152/03, che agli aiuti di Stato cui è stata data esecuzione prima del 23 luglio 2002 senza la sua previa approvazione sarebbero state applicate le disposizioni del regolamento n. 1407/2002.

69      Del resto, i vari argomenti dedotti dalla Commissione a sostegno di tale tesi vanno respinti. Innanzi tutto, il ventiquattresimo ‘considerando’ del regolamento n. 1407/2002 non consente di ritenere che il legislatore intendesse conferire a tale regolamento effetto retroattivo (v. punto 58 supra) di modo che le sue disposizioni fossero applicabili a situazioni anteriori al 24 luglio 2002. Tale ‘considerando’ preannuncia tutt’al più l’art. 14 del regolamento n. 1407/2002, il quale prevede che, benché tale regolamento sia entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, cioè il 2 agosto 2002, esso è già applicabile a partire dal 24 luglio 2002.

70      Inoltre, la Commissione non può invocare la citata sentenza Pokrzeptowicz-Meyer. Si deve, infatti, constatare che il principio enunciato al punto 50 di tale sentenza, secondo il quale una nuova norma si applica immediatamente agli effetti futuri di una situazione creatasi quando era in vigore la norma precedente, vale unicamente per le situazioni in corso al momento dell’entrata in vigore della nuova norma e non nei confronti di situazioni che, come quelle di specie, sono definitivamente acquisite in vigenza della vecchia norma (v., in questo senso, sentenza Pokrzeptowicz-Meyer, cit., punti 51 e 52).

71      Proprio dalla natura di lex generalis del Trattato CE rispetto al Trattato CECA, sancita dall’art. 305 CE, risulta infine che il regime specifico istituito dal Trattato CECA e dalle norme adottate per la sua applicazione è, in forza del principio lex specialis derogat legi generali, l’unico applicabile alle situazioni acquisite prima del 24 luglio 2002.

72      Da quanto precede consegue che il regolamento n. 1407/2002 non costituiva il quadro normativo sulla cui base poteva essere vagliata l’applicazione abusiva degli aiuti per gli anni 1998 e 2000, o la compatibilità con il mercato comune degli aiuti versati per il 2001.

73      La Commissione sostiene tuttavia che il contenuto dell’art. 7 e dell’allegato del regolamento n. 1407/2002 è identico a quello dell’art. 5 e dell’allegato della decisione n. 3632/93 e che l’applicazione delle norme del Trattato CE in luogo e vece delle norme del Trattato CECA non ha arrecato pregiudizio alla ricorrente.

74      Occorre a questo proposito rilevare che l’irregolarità constatata nella specie comporterebbe l’illegittimità della decisione impugnata e, pertanto, il suo annullamento, solo qualora tale irregolarità fosse idonea a produrre conseguenze sul suo contenuto. Infatti, se fosse dimostrato che, in assenza di siffatta irregolarità, la Commissione sarebbe pervenuta ad un risultato identico, perché il vizio di cui trattasi era, comunque, inidoneo ad influire sul contenuto della decisione impugnata, quest’ultima non andrebbe annullata [v., in questo senso, per quanto riguarda il contenzioso sulla base giuridica, sentenze della Corte 10 dicembre 2002, causa C‑491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, Racc. pag. I‑11453, punto 98; 11 settembre 2003, causa C‑211/01, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I‑8913, punto 52, e 14 dicembre 2004, causa C‑210/03, Swedish Match, Racc. pag. I‑11893, punto 44; v., altresì, in questo senso, per quanto riguarda la violazione dei diritti processuali, sentenze della Corte 10 luglio 1980, causa 30/78, Distillers/Commissione, Racc. pag. 2229, punto 26; 2 ottobre 2003, causa C‑194/99 P, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. pag. I‑10821, punto 31, e, da ultimo, sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑314/01, Avebe/Commissione, Racc. pag. II‑3085, punto 67].

75      Orbene, occorre constatare che le disposizioni sostanziali del regolamento n. 1407/2002 sulla cui base sono stati esaminati l’utilizzo abusivo e la compatibilità degli aiuti, cioè l’art. 7 e il n. 1, lett. c), f), g), h), i) e k), dell’allegato di tale regolamento, prevedono regole identiche a quelle enunciate all’art. 5 e al paragrafo I, lett. c), e), f), g), h), i) e k), dell’allegato della decisione n. 3632/93. Di conseguenza, la Commissione sarebbe pervenuta a conclusioni identiche se avesse fatto corretta applicazione della decisione n. 3632/93.

76      Del resto, dalla decisione impugnata risulta altresì che, in taluni casi, la Commissione ha ciò nondimeno effettuato un’attenta applicazione della decisione n. 3632/93, poiché ha esaminato se taluni costi rientravano nella categoria considerata al paragrafo I, lett. l), dell’allegato di tale decisione, la quale costituisce una categoria di costi non ripresa nell’allegato del regolamento n. 1407/2002.

77      Poiché l’errata applicazione del regolamento n. 1407/2002 in luogo e vece della decisione n. 3632/93 non ha avuto conseguenze sulla ratio e sul contenuto della decisione impugnata, tale irregolarità, per quanto spiacevole, non va considerata tale da comportare l’illegittimità della decisione impugnata.

78      Per tutte le ragioni di cui sopra, il primo motivo, che deduce difetto di competenza della Commissione ad adottare, sulla base dell’art. 88, n. 2, CE, la decisione impugnata, dev’essere respinto. Dicasi altrettanto per la parte del primo motivo con cui la ricorrente deduce l’illegittimità della decisione impugnata in ragione dell’applicazione del regolamento n. 1407/2002.

 Sul secondo motivo, che deduce violazioni di forme sostanziali nel procedimento seguito per la revoca degli artt. 1, 2 e 5 della decisione 2002/827 e per l’adozione della decisione impugnata

 Argomenti delle parti

79      La ricorrente sostiene che il procedimento applicato dalla Commissione per l’adozione della decisione impugnata non era appropriato.

80      Replicando agli argomenti della Commissione, contesta l’irricevibilità di tale motivo e sostiene che una decisione di iniziare un procedimento di indagine fondato sull’art. 88, n. 2, CE è suscettibile di essere impugnata quando implica la qualifica dell'aiuto come esistente o come nuovo (sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T‑126/96 e T‑127/96, BFM e EFIM/Commissione, Racc. pag. II‑3437, punti 39-43). Orbene, da un lato, la ricorrente non avrebbe contestato la qualifica degli aiuti esaminati nella presente causa da parte della decisione 2002/827 e, dall’altro lato, la decisione del 19 febbraio 2003 di dare inizio al procedimento di indagine non avrebbe modificato la qualifica di cui trattasi. Non sarebbe pertanto stato necessario proporre un ricorso avverso quest’ultima decisione.

81      La ricorrente sostiene inoltre che né l’art. 88, n. 2, CE né il regolamento n. 659/1999 contengono disposizioni che precisano il procedimento da applicare per la revoca di una decisione sfavorevole. L’art. 9 del regolamento n. 659/1999 sarebbe applicabile solo alla revoca delle decisioni favorevoli emanate conformemente all’art. 4, nn. 2 o 3, o all’art. 7, nn. 2, 3 o 4, di tale regolamento, cioè delle decisioni con le quali la Commissione constata o l’inesistenza dell’aiuto, o che un aiuto è incompatibile con il mercato comune, e ciò con o senza condizioni. Orbene, gli articoli revocati riguardavano aiuti che sono stati o considerati aver costituito oggetto di un utilizzo abusivo, o dichiarati incompatibili con il mercato comune. Del resto, l’art. 9 del regolamento n. 659/1999 prevedrebbe la revoca di una decisione qualora questa riposi su informazioni inesatte trasmesse nel corso del procedimento e di importanza determinante. Ebbene, la revoca degli artt. 1, 2 e 5 della decisione 2002/827 non deriverebbe da informazioni inesatte, ma da illegittimità provocata dalla violazione delle norme di procedura applicabili.

82      La ricorrente sostiene che, dal momento che il regolamento n. 659/1999 non prevede alcun procedimento per la revoca delle decisioni sfavorevoli illegittime, la Commissione avrebbe dovuto procedere d’ufficio e senza indugio alla revoca della decisione impugnata. Applicando il procedimento previsto dall’art. 9 del regolamento n. 659/1999 per revocare gli artt. 1, 2 e 5 della decisione 2002/827, la Commissione avrebbe violato il principio di legalità in quanto, pur riconoscendone l’illegittimità, ha mantenuto tali disposizioni in vigore fino alla data di adozione della decisione impugnata, cioè il 5 novembre 2003, costringendo, di conseguenza, la ricorrente a sostenere i costi e gli inconvenienti connessi con il procedimento di esecuzione intrapreso dalle autorità spagnole. La Commissione avrebbe altresì violato il principio di buona amministrazione, quale sancito dall’art. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo il quale ogni persona ha, tra l’altro, diritto a che la sua causa sia trattata entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione.

83      La ricorrente aggiunge che la Commissione non può contestare l’illegittimità della decisione 2002/827 dal momento che ha ritenuto necessario revocarne gli artt. 1, 2 e 5.

84      Nega inoltre la pertinenza della circostanza che il ricorso non sia diretto contro l’art. 6 della decisione impugnata, dal momento che il ricorso non ha ad oggetto l’annullamento della revoca operata da tale disposizione, ma riguarda il procedimento di revoca applicato dalla Commissione.

85      La Commissione considera che tale motivo è irricevibile in ragione della sua tardività. Infatti, la decisione di apertura del procedimento del 19 febbraio 2003 avrebbe escluso la revoca immediata degli artt. 1, 2 e 5 della decisione 2002/827. La ricorrente avrebbe di conseguenza dovuto proporre un ricorso avverso la decisione di apertura del procedimento.

86      Del resto, la Commissione rileva che, dal momento che il ricorso non è diretto avverso l’art. 6 della decisione impugnata, il quale revoca gli artt. 1, 2 e 5 della decisione 2002/827, esso non può riguardare il modo con cui tale revoca è stata operata. Nell’ipotesi in cui la Commissione avesse proceduto ad una revoca immediata, sarebbe stata comunque tenuta ad iniziare il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE per riesaminare la compatibilità degli aiuti di cui trattasi. Secondo la Commissione, la mancata revoca immediata non incide in alcun modo sulle disposizioni oggetto del presente ricorso. Inoltre, quand’anche si supponesse che l’art. 9 del regolamento n. 659/1999 non consenta la revoca nella specie operata, tale illegittimità riguarderebbe soltanto l’art. 6 della decisione impugnata, disposizione che non rientra nel presente ricorso.

87      La Commissione sostiene poi che la decisione 2002/827 si è rivelata fondata su informazioni in parte non corrette, a seguito delle precisazioni che la ricorrente ha apportato quando ha fornito nuove informazioni nel contesto del procedimento che ha dato luogo all’adozione della decisione impugnata. Riconosce che i motivi che l’hanno indotta a riaprire il procedimento, cioè dubbi circa il procedimento che è sfociato nell’adozione della decisione 2002/827 e l’interesse al rafforzamento delle garanzie processuali, non sono espressamente previsti dall’art. 9 del regolamento n. 659/1999. Tuttavia, secondo la Commissione, i casi di revoca previsti da tale disposizione non sono tassativi. I principi generali del diritto comunitario consentirebbero la revoca di decisioni negative quando emergono dubbi circa la regolarità del procedimento di adozione (sentenza della Corte 26 febbraio 1987, causa 15/85, Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commissione, Racc. pag. 1005, punti 12 e 17).

88      Per quanto riguarda il modo in cui il riesame è stato condotto, la Commissione sostiene che tale riesame era tale da interessare i concorrenti della ricorrente. La modalità del riesame della situazione era, pertanto, secondo l’istituzione, conforme ai principi di legalità e di buona amministrazione.

 Giudizio del Tribunale

–       Sulla ricevibilità

89      Secondo la constante giurisprudenza, costituiscono atti o decisioni idonee a costituire oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE le misure che producono effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi del ricorrente, modificandone in modo grave e manifesto la situazione giuridica (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9; sentenza del Tribunale 16 luglio 1998, causa T‑81/97, Regione Toscana/Commissione, Racc. pag. II‑2889, punto 21, e ordinanza del Tribunale 2 giugno 2003, causa T‑276/02, Forum 187/Commissione, Racc. pag. II‑2075, punto 39).

90      Quando si tratta di atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, e in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell'istituzione al termine di tale procedura, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale (sentenza IBM/Commissione, cit., punto 10, e sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II-367, punto 42).

91      In applicazione di tale giurisprudenza, la decisione definitiva adottata dalla Commissione per concludere il procedimento formale d’indagine previsto all’art. 88, n. 2, CE costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE. Una decisione di questo tipo produce, infatti, effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi delle parti interessate, poiché conclude il procedimento di cui trattasi e si pronuncia definitivamente sulla compatibilità della misura esaminata con le regole applicabili agli aiuti di Stato. Pertanto, gli interessati hanno sempre la possibilità di impugnare la decisione finale che conclude il procedimento di indagine formale e devono in tale ambito poter rimettere in discussione i diversi elementi che sono a fondamento della posizione definitivamente adottata dalla Commissione (sentenza del Tribunale 27 novembre 2003, causa T‑190/00, Regione Siciliana/Commissione, Racc. pag. II‑5015, punto 45).

92      Tale possibilità è indipendente dalla questione se la decisione di avviare il procedimento di indagine formale comporti o meno effetti giuridici che possono essere oggetto di un ricorso d'annullamento. Infatti, la possibilità di impugnare una decisione di avvio del procedimento formale non può avere la conseguenza di ridurre i diritti procedurali degli interessati impedendo loro di impugnare la decisione definitiva e di dedurre a sostegno del loro ricorso i vizi relativi a tutte le fasi del procedimento che ha condotto a tale decisione (sentenza Regione Siciliana/Commissione, cit., punti 46 e 47).

93      La Commissione non può, pertanto, invocare la tardività del secondo motivo dedotto dalla ricorrente.

–       Nel merito

94      La ricorrente sostiene, in sostanza, che la decisione impugnata è affetta da vizio di forma sostanziale. Infatti, dal momento che il procedimento previsto dall’art. 9 del regolamento n. 659/1999 non sarebbe applicabile, la Commissione avrebbe violato i principi di legalità e di buona amministrazione revocando gli artt. 1, 2 e 5 della decisione 2002/827 solo a seguito di un procedimento d’indagine formale, avviato in vista dell’adozione della decisione impugnata, e non immediatamente, in occasione dell’adozione della decisione di apertura del detto procedimento formale.

95      Si deve a questo proposito rilevare che il procedimento previsto dall’art. 9 del regolamento n. 659/1999 non è stato applicato in questa fattispecie. Infatti, né la decisione di apertura del procedimento d’indagine formale, né la decisione impugnata menzionano l’applicazione del procedimento previsto dall’art. 9 del regolamento n. 659/1999. Da ciò consegue che il presente motivo, nella parte in cui la ricorrente con esso sostiene che la Commissione ha erroneamente applicato il procedimento previsto dall’art. 9 del regolamento n. 659/1999, dev’essere respinto in quanto carente di base fattuale.

96      Inoltre, come sostenuto dalla ricorrente, tale procedimento non era applicabile. Infatti, dalla formulazione dell’art. 9 del regolamento n. 659/1999 risulta che il procedimento previsto da tale disposizione si applica esclusivamente alla revoca di decisioni favorevoli adottate in applicazione dell’art. 4, nn. 2 o 3, o dell’art. 7, nn. 2, 3 o 4, di tale regolamento, sulla base di informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento. Orbene, nella specie, gli artt. 1, 2 e 5 della decisione 2002/827 vanno interpretati come una decisione sfavorevole, dal momento che constatano l’applicazione abusiva di un importo di aiuti autorizzato per gli anni 1998 e 2000 e l’incompatibilità con il mercato comune degli aiuti illegittimamente versati per il 2001.

97      Ciò considerato, si deve rilevare che, comunque, la possibilità per la Commissione di revocare una decisione che statuisce su aiuti di Stato non è limitata alla sola situazione contemplata dall’art. 9 del regolamento n. 659/1999. Tale disposizione è infatti solo un’espressione specifica del principio giuridico generale secondo cui è ammessa la revoca retroattiva di un atto amministrativo illegittimo che ha creato diritti soggettivi (v., tra le altre, sentenze della Corte 12 luglio 1957, cause 7/56, 3/57-7/57, Algera e a./Assemblea, Racc. pag. 81, in particolare pag. 115, e 3 marzo 1982, causa 14/81, Alpha Steel/Commissione, Racc. pag. 749, punto 10; sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T‑197/99, Gooch/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑271 e II‑1247, punto 53), in particolare qualora l’atto amministrativo di cui trattasi sia stato adottato sulla base di indicazioni false o incomplete fornite dall’interessato (v. sentenza della Corte 22 marzo 1961, cause riunite 42/59 e 49/59, S.N.U.P.A.T./Alta Autorità, Racc. pag. 99, in particolare pag. 154). La possibilità di revocare retroattivamente un atto amministrativo illegittimo che ha creato diritti soggettivi non è tuttavia limitata a questa unica circostanza, poiché una siffatta revoca può essere sempre operata purché l’istituzione da cui l’atto promana rispetti le condizioni relative all’osservanza di un termine ragionevole e al rispetto del legittimo affidamento del beneficiario dell’atto che ha potuto fare affidamento sulla legittimità di questo.

98      Nella specie, va constatato che dalla decisione di apertura del procedimento di indagine formale risulta che il motivo per cui tale procedimento formale è stato iniziato non derivava da un’erronea valutazione effettuata dalla Commissione, nella decisione 2002/827, circa la natura abusiva dell’applicazione degli aiuti autorizzati per gli anni 1998 e 2000 e la compatibilità con il mercato comune degli aiuti versati per il 2001, ma unicamente da taluni dubbi circa il rispetto delle norme di procedura applicabili.

99      Inoltre, dagli atti non risulta che, al momento dell’apertura del procedimento formale, la Commissione disponesse di elementi che indicassero che gli artt. 1, 2 e 5 della decisione 2002/827 erano frutto di un’erronea valutazione della compatibilità degli aiuti in questione.

100    Del resto, è giocoforza constatare che l’assenza di revoca immediata degli artt. 1, 2 e 5 della decisione 2002/827 non era tale da esercitare una qualche influenza sul contenuto degli artt. 1, 3 e 4 della decisione impugnata, che costituiscono oggetto del presente ricorso di annullamento. Infatti, la ricorrente non ha dimostrato e neppure asserito che il mantenimento in vigore della decisione 2002/827 durante il procedimento di indagine formale era tale da incidere sulla possibilità delle parti interessate di presentare le loro osservazioni.

101    Per quanto riguarda poi la circostanza invocata dalla ricorrente (v. supra, punto 82), secondo la quale la mancanza di revoca immediata dell’atto l’avrebbe obbligata a sostenere gli oneri e gli inconvenienti del procedimento di esecuzione intrapreso dalle autorità spagnole, basta rilevare che, per la sua stessa natura, questa è priva di influenza nell’ambito del presente ricorso di annullamento.

102    Quindi, anche ritenendo, come fa la ricorrente, che la Commissione abbia violato i principi di legalità e di buona amministrazione omettendo di revocare gli artt. 1, 2 e 5 della decisione 2002/827 sin dall’avvio del procedimento di indagine formale, una siffatta irregolarità, quand’anche dimostrata, non sarebbe comunque tale da comportare l’illegittimità degli artt. 1, 3 e 4 della decisione impugnata.

103    Il secondo motivo deve pertanto essere respinto.

 Sul terzo motivo, che deduce la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e delle forme sostanziali

 Argomenti delle parti

104    Il terzo motivo è articolato in due parti, la prima dedotta in via principale e la seconda in subordine.

105    Nell’ambito della prima parte, la ricorrente sostiene che la decisione di avviare il procedimento di indagine formale precisava che il detto procedimento era riaperto ai fini della revoca degli artt. 1, 2 e 5 della decisione 2002/827 e della sostituzione di quest’ultima con una nuova decisione finale.

106    Orbene, la decisione impugnata avrebbe dichiarato abusivi e ingiustificati l’aiuto di importo pari a EUR 513 757,49 (ESP 85 482 054), relativo al sovrascavo zona nord nel settore Buseiro, e l’aiuto dell’importo di EUR 508 456,24 (ESP 84 600 000), relativo alla realizzazione di pozzi e altre opere per la ventilazione nel settore Sorriba. Secondo la ricorrente, tali aiuti sarebbero invece stati considerati compatibili con il mercato comune dalla decisione 2002/827, e pertanto non sarebbero rientrati nei suoi artt. 1, 2 e 5.

107    Dato che la posizione favorevole della Commissione circa gli aiuti sopramenzionati non sarebbe stata fondata su informazioni inesatte, non sarebbe soddisfatta una delle condizioni previste dall’art. 9 del regolamento n. 659/1999. La decisione di dare inizio al procedimento di revoca sarebbe motivata unicamente dalla violazione delle forme sostanziali nel procedimento seguito per l’adozione della decisione 2002/827. Di conseguenza, dal momento che le condizioni per l’applicazione dell’art. 9 del regolamento n. 659/1999 non sarebbero soddisfatte, la Commissione avrebbe violato il principio di tutela del legittimo affidamento in quanto la ricorrente poteva legittimamente considerare che la decisione 2002/827 fosse definitiva nei limiti in cui aveva ad oggetto gli aiuti che non erano stati dichiarati incompatibili con il mercato comune.

108    La ricorrente sottolinea che la valutazione operata dalla Commissione nella decisione 2002/827 è fondata su un documento sulla valorizzazione delle opere minerarie abbandonate, che precisava la ripartizione dei costi provocati dalla chiusura di una parte degli impianti minerari, costi che comprendevano espressamente le spese cui era destinato l’importo di EUR 1 022 213,33 relativo al sovrascavo nord nel settore di Buseiro e alla realizzazione di pozzi e altre opere per la ventilazione nel settore di Sorriba. Inoltre, dalla decisione di apertura del procedimento di indagine formale ai fini della revoca della decisione 2002/827 risulterebbe che la Commissione si è avvalsa di tale documento a sostegno della sua analisi preliminare degli aiuti percepiti dalla ricorrente.

109    La ricorrente contesta l’affermazione che la motivazione della decisione 2002/827 non riguarda i costi cui era destinato l’importo di EUR 1 022 213,33 e ricorda che la motivazione di un atto deve essere valutata non solo alla luce del suo tenore letterale, ma altresì del suo contesto e delle circostanze della specie (sentenze della Corte 22 marzo 2001, causa C‑17/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑2481, punto 36, e 19 settembre 2002, causa C‑114/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑7657, punto 63).

110    Nell’ambito della seconda parte di tale motivo la ricorrente sostiene, in subordine, che, nell’ipotesi in cui il Tribunale dovesse considerare che l’art. 9 del regolamento n. 659/1999 consentiva, nella specie, la revoca della decisione 2002/827, la Commissione avrebbe violato la procedura applicabile ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 659/1999.

111    Tale disposizione richiederebbe che, prima della revoca di una decisione favorevole, la Commissione apra un procedimento di indagine formale e che, nella decisione di avviare tale procedimento formale, esegua una valutazione preliminare degli elementi della decisione che intende revocare ed esprima i suoi dubbi circa la compatibilità degli aiuti di cui trattasi con il mercato comune. Tale requisito avrebbe lo scopo di consentire alle parti interessate di presentare le loro osservazioni, conformemente al principio secondo cui non può essere adottata alcuna decisione sfavorevole senza che le parti cui l’atto reca pregiudizio abbiano la possibilità di presentare le loro osservazioni circa i dubbi che la Commissione potrebbe nutrire (sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C‑301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑307, punto 29; conclusioni dell’avvocato generale Alber relative alla sentenza della Corte 24 settembre 2002, cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I‑7869, in particolare pag. I‑7876, punti 96 e 99, e sentenza del Tribunale 6 marzo 2003, cause riunite T‑228/99 e T‑233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, Racc. pag. II‑435, punti 142 e 147).

112    Orbene, il procedimento di indagine formale avviato dalla Commissione non avrebbe avuto ad oggetto le prese di posizione favorevoli all’impresa formulate nella decisione 2002/827, che dichiara taluni aiuti compatibili con il mercato comune, ma unicamente la revoca degli artt. 1, 2 e 5 di tale decisione. Del resto, la Commissione non avrebbe né proceduto ad alcuna valutazione preliminare né espresso dubbi circa gli aiuti che avevano costituito oggetto di una presa di posizione favorevole nella decisione 2002/827. Al contrario, secondo la ricorrente, nella decisione di apertura del procedimento di indagine formale gli aiuti considerati compatibili con il mercato comune nella decisione 2002/827 sarebbero stati nuovamente considerati tali.

113    Non informando le autorità spagnole e la ricorrente né dei dubbi che nutriva circa gli aiuti che erano stati considerati compatibili con il mercato comune nella decisione 2002/827, né della possibile revoca di quest’ultima in una misura più ampia dei suoi soli artt. 1, 2 e 5, la Commissione non ha consentito al Regno di Spagna e alla ricorrente di presentare osservazioni utili al riguardo. Gli artt. 1, 3 e 4 della decisione impugnata sarebbero di conseguenza affetti da vizio di procedura.

114    La Commissione contesta la fondatezza del presente motivo.

 Giudizio del Tribunale

115    Per quanto riguarda la prima parte del presente motivo, il Tribunale osserva che dal punto 3 della decisione 2002/827 risulta che questa aveva in particolare ad oggetto l’esame, da un lato, dell’eventuale applicazione abusiva degli aiuti a copertura di oneri eccezionali contemplati dall’art. 5 della decisione n. 3632/93, versati per gli anni 1998 e 2000, a concorrenza di EUR 3 918 049,35 (ESP 651 908 560) e, rispettivamente, di EUR 2 786 246,34 (ESP 463 592 384), e che erano coperti dalle decisioni di autorizzazione nn. 98/637 e 2001/162, e, dall’altro lato, della compatibilità con il mercato comune degli aiuti a copertura di oneri eccezionali contemplati dall’art. 5 della decisione n. 3632/93, versati per il 2001 in anticipazione della decisione della Commissione per l’ammontare di EUR 2 367 817 (ESP 393 971 600).

116    Dagli artt. 1 e 2 della decisione 2002/827, letti alla luce dei punti 3 e 19-22 di tale decisione, risulta che la Commissione ha considerato che gli aiuti alla copertura di oneri eccezionali autorizzati per gli anni 1998 e 2000 avevano costituito oggetto di applicazione abusiva per l’ammontare di EUR 2 745 428,96 (ESP 456 800 943). Per quanto riguarda gli aiuti alla copertura di oneri eccezionali versati a titolo dell’esercizio 2001, la Commissione ha considerato che la totalità di questi, cioè EUR 2 367 817 (ESP 393 971 600), era incompatibile con il mercato comune.

117    Si deve pertanto constatare che gli artt. 1, 2 e 5 della decisione 2002/827 hanno dichiarato l’incompatibilità con il mercato comune e hanno ordinato il recupero da parte del Regno di Spagna dell’insieme degli aiuti a copertura degli oneri eccezionali versati per gli anni 1998, 2000 e 2001, con eccezione tuttavia dell’importo di EUR 3 958 866,73 (ESP 658 700 000), versato per gli anni 1998 e 2000, in merito al quale gli articoli sopra considerati non si sono pronunciati e che, di conseguenza, è rimasto nell’ambito di applicazione delle decisioni di autorizzazione nn. 98/637 e 2001/162.

118    Secondo la ricorrente, gli importi di EUR 513 757,49 (ESP 85 482 054) e EUR 508 456,24 (ESP 84 600 000), relativi, rispettivamente, al sovrascavo zona nord nel settore di Buseiro e alla realizzazione di pozzi e di altre opere per la ventilazione nel settore di Sorriba, farebbero parte dell’importo di EUR 3 958 866,73 (ESP 658 700 000), che corrisponde alla parte degli aiuti a copertura di oneri eccezionali versati per gli anni 1998 e 2000 e che non ha costituito oggetto di una dichiarazione di applicazione abusiva.

119    A questo proposito, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, si deve precisare che, se è vero che, nella decisione 2002/827, la Commissione non ha affermato che questa parte degli aiuti a copertura di oneri eccezionali versati per gli anni 1998 e 2000 aveva costituito oggetto di applicazione abusiva, non può tuttavia a contrario considerarsi che abbia ritenuto che tale parte avesse costituito oggetto di applicazione conforme ai requisiti dell’art. 5 della decisione n. 3632/93. Tenuto conto degli elementi sottoposti all’esame della Commissione, questa ha soltanto considerato che non andava dichiarata l’applicazione abusiva di tali importi di aiuto. Pertanto, il fatto che la decisione 2002/827 abbia constatato l’applicazione abusiva di una parte soltanto degli aiuti a copertura degli oneri eccezionali versati per gli anni 1998 e 2000 non conferisce alla ricorrente alcun diritto soggettivo aggiuntivo che non sia già stato conferito dalle decisioni iniziali di autorizzazione per quanto riguarda l’altra parte degli aiuti di cui trattasi, che non ha costituito oggetto di una dichiarazione di applicazione abusiva. Di conseguenza, come già rilevato supra al punto 117, la detta parte è rimasta nell’ambito di applicazione delle decisioni di autorizzazione nn. 98/637 e 2001/162 e beneficia, a tal titolo, di una presunzione di applicazione non abusiva (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 11 maggio 2005, cause riunite T‑111/01 e T‑133/01, Saxonia Edelmetalle e Zemag/Commissione, Racc. pag. II‑1579, punto 86).

120    Inoltre, dato che la Commissione intendeva revocare gli artt. 1, 2 e 5 della decisione 2002/827, cioè le disposizioni relative all’incompatibilità con il mercato comune degli aiuti a copertura degli oneri eccezionali versati per gli anni 1998, 2000 e 2001, e adottare al riguardo una nuova decisione, era tenuta, per quanto riguarda l’esame dell’eventuale applicazione abusiva degli aiuti versati per gli anni 1998 e 2000, a riprendere tale esame su una base di fatto identica a quella che esisteva al momento dell’adozione della decisione 2002/827. Parimenti, posto che la totalità degli aiuti alla copertura di oneri eccezionali versati per l’anno 2001 è stata dichiarata incompatibile con il mercato comune, la Commissione doveva riesaminare l’insieme degli stessi. Pertanto, l’esame operato nel nuovo procedimento formale doveva avere ad oggetto la totalità degli importi degli aiuti che hanno costituito materia del primo esame nell’ambito del procedimento che ha portato all’adozione della decisione 2002/827. Orbene, come rilevato supra al punto 115, dal punto 3 della suddetta decisione risulta che il suo oggetto consisteva nell’esame, da un lato, dell’eventuale applicazione abusiva degli importi di EUR 3 918 049,35 (ESP 651 908 560) e di EUR 2 786 246,34 (ESP 463 592 384), versati alla ricorrente per gli anni 1998 e, rispettivamente, 2000, nell’ambito dell’art. 5 della decisione n. 3632/93 e, dall’altro lato, della conformità con questa stessa disposizione dell’importo di EUR 2 367 817 (ESP 393 971 600), versato alla ricorrente per l’anno 2001, anticipando la decisione della Commissione.

121    Alla luce di tutto quanto sopra precede, la ricorrente non può far valere un legittimo affidamento nel fatto che gli importi dell’aiuto che non sono stati considerati aver costituito oggetto di applicazione abusiva nell’ambito della decisione 2002/827 non rientrassero nella sfera di esame della Commissione nell’ambito del nuovo procedimento formale la cui decisione di apertura è stata notificata al Regno di Spagna con lettera 19 febbraio 2003.

122    Per tali motivi, quand’anche si considerasse, come sostenuto dalla ricorrente, che gli importi di EUR 513 757,49 (ESP 85 482 054) e di EUR 508 456,24 (ESP 84 600 000), relativi, rispettivamente, al sovrascavo nord nel settore di Buseiro e alla realizzazione di pozzi e di altre opere per la ventilazione nel settore di Sorriba, non fossero stati coperti dagli artt. 1, 2 e 5 della decisione 2002/827, non è dato comunque di ritenere che la decisione impugnata sia stata adottata in violazione del principio di tutela del legittimo affidamento riposto nel fatto che la Commissione, nell’ambito di quest’ultima decisione, abbia considerato che tali importi di aiuto erano compatibili con il mercato comune.

123    La prima parte del terzo motivo deve pertanto essere respinta.

124    Per quanto riguarda la seconda parte di tale motivo, che deduce la violazione del procedimento applicabile a norma dell’art. 6 del regolamento n. 659/1999, va ricordato che, conformemente a tale disposizione, la decisione di apertura del procedimento formale deve mettere le parti interessate nelle condizioni di partecipare in modo efficace al procedimento di indagine formale, nel corso del quale esse avranno la possibilità di far valere i loro argomenti. A tal fine, è sufficiente che le parti conoscano l’iter logico che ha indotto la Commissione a ritenere provvisoriamente che la misura controversa potesse costituire un aiuto incompatibile con il mercato comune (sentenze del Tribunale 30 aprile 2002, cause riunite T‑195/01 e T‑207/01, Government of Gibraltar/Commissione, Racc. pag. II‑2309, punto 138, e 23 ottobre 2002, cause riunite T‑269/99, T‑271/99 e T‑272/99, Diputación Foral de Guipúzcoa e a./Commissione, Racc. pag. II‑4217, punto 105).

125    La Commissione ha infatti il dovere di prendere in considerazione, nel corso del procedimento di esame di un aiuto di Stato, il legittimo affidamento che le indicazioni contenute nella decisione di apertura del procedimento di esame hanno potuto far sorgere (sentenza del Tribunale 5 giugno 2001, causa T-6/99, ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi/Commissione, Racc. pag. II-1523, punto 126) e, di conseguenza, il legittimo affidamento nel fatto che non fonderà la decisione finale sulla mancanza di elementi che le parti interessate, alla luce di quelle indicazioni, non hanno ritenuto di doverle fornire.

126    Nella specie, la ricorrente sostiene che, nella decisione di apertura del procedimento di indagine formale, la Commissione non ha formulato alcun dubbio circa la compatibilità con il mercato interno degli importi di EUR 513 757,49 (ESP 85 482 054) e di EUR 508 456,24 (ESP 84 600 000), relativi al sovrascavo nord nel settore di Buseiro e, rispettivamente, alla realizzazione di pozzi e di altre opere destinate ad assicurare la ventilazione nel settore di Sorriba.

127    Il Tribunale tuttavia rileva che la decisione di apertura del procedimento di indagine formale contiene indicazioni idonee a consentire alle parti interessate di far valere le loro ragioni circa la compatibilità con il mercato comune degli importi degli aiuti qui in considerazione.

128    Per quanto riguarda l’aiuto destinato a coprire l’importo di EUR 513 757,49 (ESP 85 482 054), relativo al sovrascavo nel settore di Buseiro, si deve osservare che, al punto 5 della decisione di apertura del procedimento formale, intitolato «Richiesta di informazioni», la Commissione ha chiesto che le fosse trasmessa una relazione di esperti minerari indipendenti che provasse, in particolare, «se i costi delle movimentazioni di terra nella miniera a cielo aperto di Buseiro siano stati iscritti nell’esercizio di esecuzione come costi di gestione o come costi di investimento».

129    Orbene, come ha giustamente sottolineato la Commissione rispondendo ai quesiti scritti del Tribunale, dall’art. 5 della decisione n. 3632/93 risulta che potevano beneficiare di aiuti a copertura di costi eccezionali solo i costi che non sono in relazione con la produzione corrente. Questa regola, che ha lo scopo di evitare che uno stesso costo benefici cumulativamente di aiuti alla produzione e di aiuti a copertura di oneri eccezionali, è applicata al punto V, quarto comma, della decisione 98/637, nonché al quarantunesimo ‘considerando’ della decisione 2001/162.

130    Pertanto, la ricorrente non poteva ignorare, tenuto conto del contesto normativo applicabile, le cui norme erano ricordate nelle decisioni di autorizzazione nn. 98/637 e 2001/162, che l’iscrizione nella contabilità dell’impresa del costo della movimentazione di terra nel settore di Buseiro come costo di produzione era tale da indurre la Commissione a considerare che gli aiuti a copertura degli oneri eccezionali destinati a coprire i detti costi non rispettavano le condizioni poste dall’art. 5 della decisione n. 3632/93.

131    A questo proposito, il Tribunale rileva che, se la ricorrente sostiene che i costi relativi alla movimentazione di terra nel settore di Buseiro derivano dalla chiusura degli impianti minerari, non nega il fatto che tali costi sono stati parzialmente coperti da aiuti al funzionamento ai sensi dell’art. 3 della decisione n. 3632/93 e che, pertanto, tali costi hanno costituito oggetto di un cumulo di aiuti.

132    Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale ritiene che la richiesta di informazioni della Commissione, di cui al punto 128 supra, era tale da consentire alla ricorrente di far valere i propri argomenti e fornire gli elementi che poteva giudicare necessari su tale punto con piena cognizione di causa.

133    Per quanto riguarda l’aiuto destinato a coprire l’importo di EUR 508 456,24 (ESP 84 600 000), relativo alla realizzazione di pozzi e di altre opere di ventilazione nel settore Sorriba, il Tribunale rileva che, al punto 4.2 della decisione di apertura del procedimento di indagine formale, relativo agli aiuti a copertura di oneri eccezionali per l’anno 2001, la Commissione ha rilevato che «gli oneri corrispondenti alle opere di sicurezza all’interno della miniera non corrispondevano (...) alla ristrutturazione 1998-2001, tenuto conto del fatto che le opere [erano] pozzi di aerazione necessari per lo sfruttamento di altre riserve del settore di Sorriba».

134    Del resto, al punto 5 di tale decisione, relativo alla richiesta di informazioni, la Commissione ha domandato che la relazione degli esperti minerari indipendenti fornisse spiegazioni circa la questione se l’obiettivo dei lavori di estrazione dell’esercizio 2001, destinati a garantire la sicurezza dei settori adiacenti e la modifica del circuito di aerazione, consistesse nel garantire la sicurezza degli impianti abbandonati ovvero in lavori necessari per lo sfruttamento di nuove riserve.

135    È pertanto giocoforza constatare che la Commissione ha formulato dubbi circa la conformità con l’art. 5 della decisione n. 3632/93 degli aiuti destinati alla copertura degli oneri relativi alla realizzazione di pozzi e altre opere di ventilazione nel settore Sorriba. La ricorrente poteva pertanto validamente presentare le sue osservazioni nel corso della fase amministrativa del procedimento.

136    Poiché nessuno degli argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno della seconda parte del terzo motivo può essere accolto, questo va respinto.

137    Da quanto precede consegue che il terzo motivo deve essere respinto in quanto infondato in toto.

 Sul quarto motivo, che deduce errori manifesti di valutazione

138    La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errori manifesti di valutazione dichiarando sette importi di aiuti incompatibili con il mercato comune. Il Tribunale procede ad esaminare una dopo l’altra le censure avanzate dalla ricorrente nei confronti di ognuno di tali importi di aiuti.

 Sull’importo di EUR 295 409,47 (ESP 49 152 000) relativo alla realizzazione di 1 030 m di gallerie nel sottosettore La Prohida

–       Decisione impugnata

139    Al punto 79 della decisione impugnata, la Commissione ha tra l’altro considerato che il costo relativo alla realizzazione dei 1 030 m di gallerie necessarie per lo sfruttamento di 170 000 t di carbone abbandonato era stato imputato, nella contabilità dell’impresa, sui costi di gestione. Posto che il 40% di questi ultimi sono stati coperti da aiuti di Stato, la Commissione ha considerato che, al fine di evitare un cumulo di aiuti incompatibili, potevano essere al massimo giustificati il 60% dei costi di realizzazione di tali 1 030 m di gallerie, ovvero EUR 443 114,21 (ESP 73 728 000). La Commissione ha pertanto ritenuto che l’importo residuo, cioè EUR 295 409,47 (ESP 49 152 000), non fosse compatibile con il mercato comune.

–       Argomenti delle parti

140    La ricorrente sostiene che la valutazione della Commissione è ingiustificata alla luce della cessazione definitiva della totalità dello sfruttamento del sottosettore La Prohida e tenuto conto del fatto che l’istituzione ha considerato compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati alla copertura dei costi connessi con l’abbandono definitivo di un totale di 3 070 m di gallerie in altre parti del sottosettore La Prohida.

141    Essa afferma che, se è vero che la Commissione considera la stima del costo di realizzazione di tali 1 030 m di gallerie eccessiva, essa non avrebbe però comunicato alcun criterio di comparazione che consenta di stabilire quale debba essere tale costo alle condizioni del mercato.

142    La ricorrente nega che una parte significativa di tali 1 030 m di gallerie abbandonate sia stata destinata all’estrazione di carbone e osserva che la Commissione non indica la parte precisa delle gallerie che sarebbe stata utilizzata per l’asserito sfruttamento delle riserve di carbone né la durata di tale presunta utilizzazione. Insiste sul fatto che la sopra considerata galleria era priva di ogni utilità pratica prima della sua chiusura, in quanto era stata scavata esclusivamente per l’accesso a 170 000 t di carbone la cui estrazione era stata abbandonata, ragione per la quale la valutazione di tale galleria è stata fatta in funzione del suo costo di realizzazione.

143    Rispondendo agli argomenti della Commissione, secondo cui il 40% dei costi connessi con l’abbandono definitivo dei 1 030 m di gallerie nel sottosettore La Prohida sarebbero stati coperti da aiuti al funzionamento, la ricorrente sostiene che gli aiuti al funzionamento e gli aiuti destinati a coprire gli oneri eccezionali hanno obiettivi diversi e devono di conseguenza essere mantenuti distinti. Il fatto che tali costi siano stati iscritti come costi di gestione nella contabilità annuale non osta alla loro assimilazione a oneri eccezionali, dal momento che tali costi non deriverebbero dalla produzione corrente, ma dalla chiusura degli impianti minerari.

144    La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti dedotti dalla ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

145    Va osservato che, nelle sue memorie, la ricorrente riconosce espressamente che i costi relativi alla realizzazione dei 1 030 m di gallerie figurano, nella contabilità dell’impresa, come costi di gestione. La ricorrente non nega neppure il fatto, citato al punto 75 della decisione impugnata, che tali costi sono stati coperti con aiuti al funzionamento ai sensi dell’art. 3 della decisione n. 3632/93. Quanto all’affermazione della ricorrente, effettuata nel corso dell’udienza, secondo cui la proporzione dei costi che sono stati coperti con aiuti al funzionamento non sarebbe stata accertata con sufficiente precisione dalla Commissione, va constatato che la ricorrente non ha fornito alcun elemento che consenta di dimostrare un errore da parte dell’istituzione.

146    Ciò considerato, non si può ritenere che la Commissione sia incorsa in errore manifesto di valutazione ammettendo la compatibilità degli aiuti alla copertura di oneri eccezionali solo per l’ammontare del 60% dei costi considerati. In effetti, come giustamente osservato dalla Commissione, l’ammissione degli aiuti alla chiusura a concorrenza del 100% di tali costi darebbe luogo a un cumulo di aiuti che raggiunge il 140%, manifestamente incompatibile con il mercato comune.

147    È giocoforza, del resto, considerare che, siccome il motivo per cui l’importo dell’aiuto di cui trattasi è stato dichiarato incompatibile è dedotto dal fatto che il costo relativo alla realizzazione dei 1 030 m di gallerie è stato imputato ai costi di gestione, l’argomento della ricorrente, secondo cui la Commissione avrebbe a torto considerato che il costo di realizzazione di tali gallerie era eccessivo, è inoperante.

148    Infine, la ricorrente non può neppure eccepire che la Commissione abbia riconosciuto la compatibilità degli aiuti destinati alla copertura degli oneri relativi all’abbandono definitivo di un totale di 3 070 m di gallerie in altri punti del sottosettore La Prohida. Infatti, la Commissione ha autorizzato tali aiuti in considerazione del fatto che nella contabilità dell’impresa i relativi costi sarebbero rientrati nelle immobilizzazioni.

149    Tale motivo è infondato e dev’essere pertanto respinto.

 Sull’importo di EUR 513 757,49 (ESP 85 482 054) relativo alla movimentazione di 1 005 080 m³ di terra nel settore Buseiro

–       Decisione impugnata

150    Al punto 81 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che l’importo di EUR 1 902 805,52 (ESP 316 600 200), connesso con la movimentazione di 1 005 080 m³ di terra nel settore Buseiro, era iscritto nella contabilità dell’impresa come costo di gestione. La Commissione ha osservato che la ricorrente aveva ricevuto aiuti destinati a coprire le perdite di gestione per il 27% dei costi di produzione. Di conseguenza, il 27% degli EUR 1 902 805,52 (ESP 316 600 200) corrispondenti ai costi della movimentazione giustificati dall’impresa, cioè EUR 513 757,49, non potevano essere coperti da un aiuto alla chiusura, dal momento che erano già coperti da aiuti destinati a compensare le perdite dello sfruttamento a cielo aperto.

–       Argomenti delle parti

151    La ricorrente sostiene che la Commissione si è limitata a considerare che il volume di terra supplementare spostato era stato sopravvalutato, senza tuttavia fornire elementi che consentano di stabilire il volume la cui movimentazione avrebbe potuto essere considerata ragionevole. La ricorrente contesta a questo proposito la pertinenza dell’argomento della Commissione, che deduce che la vena di carbone abbandonata presentava un livello elevato di cenere, dal momento che, a prescindere dalla percentuale di cenere delle riserve di 585 000 t abbandonate, il volume di terra movimentato per accedere alla quota di 545 m sopra il livello del mare, alla quale tali riserve si situavano, non era variato.

152    La ricorrente sostiene, del resto, che il costo della movimentazione di 1 005 080 m³ di terra supplementare, cioè ESP 315 al m³, era conforme alle condizioni del mercato al momento della sua realizzazione, come sarebbe stato confermato dalla relazione degli esperti minerari indipendenti. Aggiunge che tale prezzo è inferiore al costo sostenuto dalla ricorrente per i lavori di modernizzazione, di instradamento, di carico e di trasporto di terra nel 1995 e nel 1996, che mediamente ammontava a ESP 352,6 al m³.

153    Rispondendo all’argomento della Commissione secondo cui il 27% dei costi inerenti alla movimentazione della terra nel settore di Buseiro sarebbero stati coperti da aiuti al funzionamento, la ricorrente sostiene che gli aiuti al funzionamento e gli aiuti destinati a coprire gli oneri eccezionali hanno obiettivi diversi e debbono di conseguenza essere mantenuti distinti. Il fatto che tali costi siano stati iscritti come costi di gestione nella contabilità annuale non osta alla loro assimilazione a oneri eccezionali, dal momento che tali costi non deriverebbero dalla produzione corrente, ma dalla chiusura degli impianti minerari.

154    La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti dedotti dalla ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

155    Si deve osservare che, nelle sue memorie, la ricorrente riconosce espressamente che i costi relativi alla movimentazione dei 1 005 080 m³ di terra figurano nella contabilità dell’impresa come costi di gestione, come del resto viene indicato nella relazione degli esperti minerari indipendenti. La ricorrente non contesta neppure il fatto, riportato al punto 81 della decisione impugnata, che tali oneri sono stati coperti per circa il 27% da aiuti al funzionamento. Come giudicato dal Tribunale supra al punto 145, quanto all’affermazione della ricorrente, effettuata nel corso dell’udienza, secondo cui la proporzione dei costi che sono stati coperti con aiuti al funzionamento non sarebbe stata accertata con sufficiente precisione dalla Commissione, va constatato che la ricorrente non ha fornito alcun elemento che consenta di dimostrare un errore da parte dell’istituzione.

156    Alla luce di tali circostanze, non si può ritenere che la Commissione sia incorsa in errore manifesto di valutazione ammettendo la compatibilità degli aiuti alla copertura degli oneri eccezionali solo per l’ammontare del 73% del costo totale della movimentazione dei 1 005 080 m³ di terra di cui trattasi. Infatti, come rilevato giustamente dalla Commissione, l’ammissione degli aiuti alla chiusura a concorrenza del 100% di tali costi darebbe luogo ad un cumulo di aiuti che raggiungerebbe il 127%, manifestamente incompatibile con il mercato comune.

157    Del resto, va notato che, dal momento che, nella decisione impugnata, il motivo per il quale l’importo di EUR 513 757,49 è stato dichiarato incompatibile con il mercato comune è dedotto dal fatto che i costi relativi alla movimentazione della terra sono stati imputati come costi di gestione nella contabilità dell’impresa, gli argomenti della ricorrente intesi a contestare le considerazioni che la Commissione ha esposto ad abundantiam circa la sopravvalutazione del volume della terra movimentata e del costo di tali lavori sono inoperanti.

158    Tale censura è infondata e dev’essere pertanto respinta.

 Sull’importo di EUR 547 066,46 (ESP 91 024 200) corrispondente alle garanzie sottoscritte con il governo delle Asturie per il risanamento dei terreni

–       Decisione impugnata

159    Al punto 85 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che il costo di EUR 547 066,46 (ESP 91 024 200), corrispondente alle garanzie sottoscritte con il governo delle Asturie a garanzia del risanamento dei terreni dopo la fine dello sfruttamento del giacimento a cielo aperto, rientra tra i costi di produzione del carbone estratto nella zona ovest del settore Buseiro. Ha considerato che «il ripristino dei terreni costituis[se] la parte finale del ciclo produttivo di una miniera a cielo aperto e [che ] il relativo costo rappres[entasse] una componente del costo totale del carbone estratto». Ha rilevato che la ricorrente «non giustifica[va] che l’abbandono del terreno di scarico comport[asse] costi supplementari di ripristino» e che essa, al contrario, giustificava tali spese «sulla base dell’obbligo di legge istituito dal regio decreto 9 maggio 1984, n. 1116, e dall’ordinanza del Ministero dell’Industria e dell’Energia 13 giugno 1984 che integra tale decreto a norma del quale gli spazi interessati da estrazione mineraria [dovevano] essere risanati». La Commissione ha rilevato che «[l]’impresa [aveva] ricevuto aiuti di Stato per coprire la totalità delle perdite di esercizio, comprese quelle sostenute per il risanamento della miniera a cielo aperto di Buseiro, [e che ] [il] nuovo aiuto verrebbe ad aggiungersi a quelli ricevuti a copertura delle perdite di esercizio». L’istituzione, di conseguenza, ha considerato che l’importo di EUR 547 066,46 (ESP 91 024 200) non poteva essere autorizzato.

–       Argomenti delle parti

160    La ricorrente afferma che il regio decreto 9 maggio 1984, n. 1116, e l’ordinanza di attuazione 13 giugno 1984 del Ministero dell’Industria e dell’Energia impongono alle imprese minerarie di ripristinare i terreni situati nelle miniere di carbone a cielo aperto abbandonate.

161    La ricorrente si sarebbe assunta l’onere del ripristino di ha 77 di terreno interessati dallo sfruttamento del giacimento a cielo aperto di Buseiro. Una parte di tale superficie, cioè ha 24,87, corrisponderebbe alla superficie di un terreno di scarico nella zona est del giacimento di Buseiro che era stato abbandonato a causa del nuovo livello di quota. La ricorrente afferma che, conformemente ai suoi obblighi regolamentari, ha costituito cauzioni ammontanti ad un totale di EUR 1 693 504,15 (ESP 281 775 381) a titolo di garanzia per il ripristino dei terreni e che il costo dei lavori di ripristino dei 24,87 ha del terreno di scarico è stato valutato proporzionalmente in funzione delle cauzioni così costituite. Tale costo ammontava in tal modo a EUR 547 066,46 (ESP 91 024 200).

162    La ricorrente sostiene che l’abbandono e il ripristino dei terreni trovavano la loro ragione nella modernizzazione, nella razionalizzazione e nella ristrutturazione che aveva intrapreso al fine di usufruire degli aiuti a copertura di oneri eccezionali previsti dall’art. 5 della decisione n. 3632/93, e non nella fine del ciclo di produzione del carbone del sito di Buseiro. Rileva che non è logico che la Commissione consideri giustificati i costi relativi all’abbandono del terreno di scarico e non quelli connessi col suo ripristino, essendo tale ripristino direttamente connesso con il detto abbandono.

163    La ricorrente assume che il ragionamento della Commissione porterebbe a considerare che qualsiasi onere sostenuto in esecuzione di un obbligo di natura regolamentare non potrebbe essere qualificato onere eccezionale ai sensi dell’art. 5 della decisione n. 3632/93. Tale circostanza presupporrebbe che il paragrafo I, lett. e), dell’allegato della detta decisione, che qualifica oneri eccezionali gli oneri residui risultanti da disposizioni fiscali, legali o amministrative, sarebbe privo di effetto pratico.

164    Rispondendo ai quesiti scritti rivoltile dal Tribunale, la ricorrente ha affermato che la decisione impugnata conteneva un errore, in quanto vi era indicato che i 24,87 ha di terreno di scarico di cui trattasi erano situati nella zona ovest del settore Buseiro, mentre essi erano in realtà situati nella zona est di questo. Ha inoltre precisato che tali terreni non erano necessari alle attività estrattive condotte nella zona ovest del settore Buseiro e che non erano stati utilizzati a tal fine. Tuttavia, nel corso dell’udienza, la ricorrente è ritornata su tale affermazione e ha affermato che i terreni di cui trattasi erano stati utilizzati per lo stoccaggio delle macerie provenienti dall’estrazione del carbone nella parte ovest del settore Buseiro.

165    La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti della ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

166    Il Tribunale osserva che la ricorrente fa valere soltanto che l’abbandono e il ripristino dei terreni trovavano la loro ragione nelle ristrutturazioni intraprese al fine di ottenere aiuti ai sensi dell’art. 5 della decisione n. 3632/93.

167    Dato che, ai sensi del regio decreto 9 maggio 1984, n. 1116, e come pacifico tra le parti, i costi di risanamento dei terreni debbono comunque essere sostenuti dalle imprese alla fine del ciclo di produzione, essi sono inerenti all’attività mineraria. Di conseguenza, la Commissione poteva, senza incorrere in errore manifesto di valutazione, ritenere che tali costi si integrassero normalmente nei costi di produzione.

168    Tenuto conto della circostanza che la ricorrente ha ricevuto aiuti per coprire perdite di gestione, la Commissione poteva considerare che tali oneri fossero già stati coperti da aiuti al funzionamento e che un aiuto a copertura di oneri eccezionali sarrebbe venuto ad aggiungersi agli aiuti ricevuti per coprire le perdite di gestione.

169    In questo contesto va constatato che dagli argomenti dedotti dalla ricorrente non risulta che questa, nel corso del procedimento amministrativo, abbia fornito alla Commissione informazioni intese a giustificare che, in ragione dell’abbandono dello sfruttamento di una parte delle riserve del settore di Buseiro, una parte dei costi relativi al ripristino dei 24,87 ha di terreno di scarico di cui trattasi non era stata coperta dal prodotto delle attività di sfruttamento.

170    Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene che la Commissione non sia incorsa in errore manifesto di valutazione nel considerare che l’aiuto per l’ammontare di EUR 547 066,46 (ESP 91 024 200) era incompatibile con il mercato comune.

171    Per quanto riguarda l’argomento avanzato dalla ricorrente, secondo cui i costi di risanamento dei terreni dovrebbero poter beneficiare di aiuti a copertura di oneri eccezionali dal momento che altri costi inerenti all’abbandono del terreno di scarico sono stati considerati giustificati, basta rilevare che i costi di risanamento consistono in oneri che la ricorrente doveva comunque sostenere alla fine del ciclo di produzione. La Commissione poteva così, senza contraddirsi, ritenere, da un lato, che altri costi attinenti all’abbandono del terreno di scarico potessero essere coperti da aiuti alla ristrutturazione dal momento che questi non avrebbero dovuto essere sopportati dalla ricorrente se questa non avesse proceduto ad una riduzione della sua capacità di produzione e, dall’altro lato, che i costi di risanamento dei 24,87 ha di discarica rientrassero normalmente nel costo di gestione in quanto, come rilevato supra al punto 167, tali costi dovevano essere comunque sostenuti dalla ricorrente a conclusione del ciclo di produzione.

172    Peraltro, è infondata l’affermazione della ricorrente secondo cui il ragionamento della Commissione porterebbe a privare di effetto pratico il paragrafo I, lett. e), dell’allegato della decisione n. 3632/93. Infatti, tale ragionamento si basa sulla circostanza che i costi di risanamento dei terreni avrebbero dovuto comunque, prima o poi, essere sostenuti dalla ricorrente, dal momento che tali lavori rientrano nell’ultima fase del ciclo di produzione. Il paragrafo I, lett. e), dell’allegato della decisione n. 3632/93 consente ciò nondimeno la copertura degli oneri derivanti da disposizioni fiscali, legali o amministrative che l’impresa non avrebbe mai dovuto sopportare in assenza di misure di ristrutturazione.

173    Il motivo è pertanto infondato e dev’essere respinto.

 Sull’importo di EUR 372 176,75 (ESP 61 925 000 ESP) corrispondente al valore di acquisto dei terreni limitrofi della zona ovest del settore Buseiro, abbandonati a seguito della modifica del livello di quota

–       Decisione impugnata

174    Al punto 86 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato quanto segue:

«I terreni acquisiti dall’impresa per lo sfruttamento a cielo aperto figurano tra le sue immobilizzazioni, ma non sono beni soggetti a deprezzamento. La Commissione non può autorizzare l’aiuto per un importo di 372176,75 EUR (61 925 000 pesetas) corrispondente al valore d’acquisto dei terreni, giacché questi non sono considerati come attivi perduti e l’aiuto non è conforme a nessuno dei punti figuranti nell’allegato al regolamento (CE) n. 1407/2002».

–       Argomenti delle parti

175    La ricorrente sostiene che l’acquisto dei terreni di cui trattasi consentiva l’esecuzione dei lavori di scavo e la realizzazione delle scarpate di scavo necessarie per lo sfruttamento del giacimento conformemente al progetto iniziale. Orbene, tali lavori avrebbero perso la loro utilità dopo la modifica del livello di quota nella zona ovest del giacimento. La ricorrente precisa che lo scarto di prezzo tra i terreni acquistati è imputabile al prezzo superiore alle condizioni di mercato che il venditore era riuscito a spuntare in ragione dell’urgenza dell’acquisto di un’estesa proprietà.

176    La ricorrente spiega che tali terreni non sono attivi perduti e non costituiscono beni soggetti a deprezzamento. A suo avviso, i costi di cui trattasi potrebbero essere qualificati deprezzamenti intrinseci eccezionali, ai sensi del paragrafo I, lett. k), dell’allegato della decisione n. 3632/93.

177    Sostiene inoltre che la Commissione si contraddice laddove, per considerare giustificato l’aiuto destinato a coprire il valore residuo del sottosettore La Prohida ammontante a EUR 2 053 495,41 (ESP 341 672 888), ha incluso il costo di acquisto dei terreni abbandonati a seguito della chiusura del sottosettore per l'importo di ESP 10 436 600. 

178    La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti della ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

179    Il paragrafo I, lett. k), dell’allegato alla decisione n. 3632/93 consente la copertura mediante gli aiuti contemplati all’art. 5 di tale decisione degli oneri relativi ai «deprezzamenti intrinseci eccezionali nella misura in cui risultano dalla ristrutturazione dell’industria (senza tener conto di ogni rivalutazione successiva al 1° gennaio 1986, che superi il tasso di inflazione)».

180    Nella specie, basta rilevare che la ricorrente riconosce, nelle sue memorie, che i terreni di cui trattasi hanno costituito oggetto di un deprezzamento dopo la cessazione delle attività cui erano destinati. La ricorrente non può pertanto validamente affermare che tali costi possano rientrare nella categoria contemplata al paragrafo I, lett. k), dell’allegato della decisione n. 3632/93.

181    Di conseguenza, occorre dichiarare che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione ritenendo che i costi di cui trattasi non potessero essere coperti dagli aiuti alla ristrutturazione.

182    La ricorrente sostiene tuttavia che la prassi della Commissione è incoerente e contraddittoria, in quanto questa avrebbe accettato che l’aiuto destinato a coprire il valore residuo del sottosettore La Prohida copra anche il costo dell’acquisizione dei terreni abbandonati. Si deve tuttavia rilevare che tale circostanza non modifica quanto sopra constatato, ossia che la Commissione non è incorsa in errore manifesto di valutazione considerarando che il valore di acquisto dei terreni acquistati dall’impresa per lo sfruttamento a cielo aperto non corrispondeva ad un deprezzamento intrinseco eccezionale di cui al paragrafo I, lett. k), dell’allegato della decisione n. 3632/93, dal momento che è pacifico che tali terreni non costituivano beni che si deprezzavano.

183    Si deve inoltre rilevare che, per quanto la Commissione abbia accettato che costi di terreni che non hanno costituito oggetto di deprezzamento siano coperti da aiuti a copertura di oneri eccezionali sulla base del paragrafo I, lett. k), dell’allegato della decisione n. 3632/93, o di una disposizione equivalente del regolamento n. 1407/2002, una siffatta accettazione non ha la conseguenza di inficiare per errore manifesto di valutazione su questo punto la decisione impugnata. Si dovrebbe piuttosto considerare che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione accettando che il costo di acquisto di terreni non deprezzati abbandonati a seguito della chiusura del sottosettore La Prohida potesse essere coperto da aiuti a copertura di oneri eccezionali. A questo proposito basta rilevare che, in forza del principio di legalità, la ricorrente non può invocare a proprio vantaggio un’illegittimità commessa nell’ambito della valutazione della compatibilità con il mercato comune di altri importi di aiuti (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑327/94, SCA Holding/Commissione, Racc. pag. II‑1373, punto 160).

184    Da quanto sopra consegue che la presente censura è infondata e dev’essere respinta.

 Sull’importo di EUR 1 403 316,30 (ESP 233 492 186 ESP) relativo ai costi sopportati a seguito del rimborso delle sovvenzioni concesse nel quadro del PEAC

–       Decisione impugnata

185    Al punto 87 della decisione impugnata, a proposito dell’importo di EUR 1 403 316,30 (ESP 233 492 186 ESP) relativo alle sovvenzioni rimborsabili ricevute dalla ricorrente nell’ambito del programma «Plan Estratégico di Acción Competitiva» (PEAC) (piano strategico di azione competitiva), inteso a promuovere la produzione di carbone a condizioni economicamente redditizie ed a aumentare la produttività, la Commissione ha rilevato che tali prestiti «erano stati già ricevuti nel periodo 1990-1993, lo stesso in cui [era] stata data esecuzione ai progetti», e che dall’allegato III del contratto sottoscritto con il Ministero dell’Industria e dell’Energia risulta che il prestito rimborsabile di ESP 315 500 000 era destinato prioritariamente all’istituzione del nuovo sistema di coltivazione in ritirata. Secondo la Commissione, «l’allegato III del contratto PEAC fa[ceva] inoltre riferimento a “chiari indizi di produzione eccezionale a cielo aperto, fatto che andrebbe a corroborare la redditività stimata dell’insieme” e a un obiettivo di produzione annua pari a 240 000 t. commercializzabili, che è stato superato».

186    La Commissione ha constatato che il rimborso di ESP 233 492 186 (EUR 1 403 316) nel 1999 e nel 2000 corrispondeva al rimborso dei prestiti ricevuti tra il 1990 e il 1993 e non aveva alcun rapporto con il piano di riduzione delle attività dell’impresa notificato alla Commissione per il periodo 1998-2001. La Commissione ha altresì segnalato che dalla lettera del Ministero dell’Industria e dell’Energia, registrata in data 22 dicembre 1997, come pure da altri documenti trasmessile, risultava che i rimborsi che l’impresa ha effettuato nel 1999 e nel 2000 erano senz’altro superiori alle previsioni del piano iniziale in ragione di ritardi nei pagamenti. Ha rilevato che il prestito rimborsabile di ESP 313 500 000 era accompagnato da sovvenzioni a fondo perduto per 209 milioni di ESP e di 23 milioni di ESP destinate ad attività di investimento e di sviluppo tecnologico.

187    La Commissione ricorda che la ricorrente riceveva ogni anno aiuti destinati a coprire circa il 40% dei costi dello sfruttamento sotterraneo, nonché il 27% dei costi dello sfruttamento a cielo aperto. Inoltre, la totalità del valore residuo al 31 dicembre 2000 dell’immobilizzazione del sottosettore La Prohida e di una parte significativa del settore Buseiro doveva essere autorizzata nell’ambito della decisione impugnata. La Commissione ha così considerato che l’aiuto dell’ammontare di ESP 233 492 186 (ESP 181 292 186 per l’anno 1998 e ESP 52 200 000 per l’anno 2000) corrispondente al rimborso delle sovvenzioni concesse nel contesto del PEAC, che potrebbe includere investimenti nelle opere minerarie del sottosettore La Prohida, avrebbe comportato un cumulo di aiuti incompatibile con il mercato comune.

–       Argomenti delle parti

188    La ricorrente spiega che ha in particolare ricevuto la somma di ESP 313 500 000 a titolo di sovvenzione rimborsabile che, conformemente al contratto concluso il 30 dicembre 1989 con il Ministero dell’Industria e dell’Energia, è stata assegnata agli impianti e all’attivo destinati ad aumentare la produzione mineraria. Lo scadenzario del rimborso di tale somma avrebbe coperto il periodo compreso tra il 1994 e il 2000. Nel corso degli anni 1999 e 2000, la ricorrente avrebbe rimborsato un totale di ESP 233 492 186.

189    La ricorrente sostiene che ha dovuto rimborsare tale somma, originariamente destinata ad aumentare la sua capacità di produzione, dando luogo a un processo di riduzione progressiva di quest’ultima nel corso degli anni 1998 e 2000 nei giacimenti di Buseiro e di La Prohida. La ricorrente sarebbe stata pertanto nell’impossibilità di compensare e di ammortizzare il rimborso dell’importo sopra considerato con aumenti di capacità estrattiva.

190    La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti della ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

191    Si deve osservare che la ricorrente non nega che l’autorizzazione degli aiuti alla ristrutturazione comporterebbe un cumulo di aiuti incompatibile dal momento che, da un lato, l’impresa ha ricevuto aiuti destinati a coprire circa il 40% dei costi di sfruttamento sotterraneo e il 27% dei costi di sfruttamento a cielo aperto e che, dall’altro lato, gli aiuti destinati a coprire la totalità del valore residuo, al 31 dicembre 2000, dell’immobilizzazione del sottosettore La Prohida e di una consistente parte del settore Buseiro sono autorizzati mediante la decisione impugnata. La ricorrente non contesta neppure che i rimborsi da lei effettuati nel 1999 e nel 2000 siano senz’altro superiori alle previsioni del piano iniziale, in ragione di ritardi nei pagamenti.

192    Il Tribunale rileva peraltro che la ricorrente non dimostra di aver comunicato alla Commissione, nel corso della fase amministrativa del procedimento, informazioni precise che consentissero a quest’ultima, se del caso, di determinare la parte del prestito concesso nell’ambito del PEAC che non era già stata ammortizzata dall’aumento della capacità estrattiva realizzato prima dell’adozione delle misure di ristrutturazione, e che non era stata neppure inclusa nel valore residuo delle opere minerarie coperte dagli aiuti a copertura di oneri eccezionali.

193    Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale considera che la Commissione non è incorsa in errore manifesto di valutazione al punto 87 della decisione impugnata negando l’autorizzazione dell’importo di EUR 1 403 316,30 (ESP 233 492 186) relativo ai costi sostenuti a seguito del rimborso delle sovvenzioni concesse nell’ambito del PEAC.

194    Tale motivo è infondato e dev’essere di conseguenza respinto.

 Sull’importo di EUR 602 146,29 (ESP 100 188 713) relativo alla realizzazione di pozzi e di altre opere per la ventilazione nel settore Sorriba

–       Decisione impugnata

195    Ai punti 83 e 105 della decisione impugnata la Commissione ha osservato che l’aiuto per un ammontare di EUR 602 146,29 (ESP 100 188 713), avente ad oggetto la realizzazione di pozzi e di altre opere per la ventilazione nel settore Tres Hermanos, corrispondeva ad investimenti in infrastrutture minerarie. Ha considerato che i nuovi investimenti non potevano essere considerati oneri ereditati dal passato in applicazione del regolamento n. 1407/2002 o della decisione n. 3632/93. La Commissione ha del resto rilevato che dalla notifica del Regno di Spagna 19 dicembre 2002 risulterebbe che questo non aveva l’intenzione di concedere, nell’ambito del piano 2003-2007 di ristrutturazione dell’industria di estrazione del carbone, aiuti agli investimenti del tipo previsto all’art 5, n. 2, del regolamento n. 1407/2002. Secondo la Commissione, un siffatto aiuto all’investimento sarebbe stato inoltre incompatibile con gli aiuti destinati a coprire le perdite di esercizio del settore Sorriba che il Regno di Spagna concede alla ricorrente. Infatti, tale aiuto non corrispondeva al paragrafo I, lett. l), dell’allegato alla decisione n. 3632/93 perché gli investimenti di cui trattasi avevano ad oggetto lo sfruttamento delle riserve del sottosettore Tres Hermanos. Tale aiuto non corrispondeva neppure all’allegato del regolamento n. 1407/2002. Secondo la Commissione, i nuovi investimenti non potevano pertanto essere considerati oneri ereditati dal passato.

–       Argomenti delle parti

196    La ricorrente spiega che, l’abbandono progressivo del sottosettore La Prohida presupponeva il riadattamento del sistema di ventilazione esistente nella miniera, il quale restava attivo. Pertanto, 463 m di pozzi di ventilazione sarebbero stati realizzati per un importo totale di EUR 581 825,70 (ESP 96 807 659,90).

197    Sostiene che la Commissione è incorsa in errore manifesto di valutazione ritenendo ingiustamente che i lavori di ventilazione servissero allo sfruttamento del sottosettore Tres Hermanos. Sottolinea che l’abbandono del sottosettore La Prohida è avvenuto a tappe, rendendo necessario l’adattamento progressivo del sistema interno di ventilazione per le gallerie che restavano provvisoriamente in funzione, conformemente ai requisiti della normativa spagnola. Dato che i pozzi di ventilazione e le gallerie cui tali pozzi erano destinati sono attualmente chiusi, non si potrebbe ritenere che l’adattamento del sistema di ventilazione costituisse un nuovo investimento.

198    La ricorrente aggiunge che, oltre alla realizzazione dei pozzi di ventilazione sopra considerati e al recupero di una galleria trasversale, altri lavori, necessari per il ripristino della ventilazione della miniera, sono stati realizzati al fine di mettere in comunicazione il quarto livello del sottosettore Tres Hermanos e il primo livello del sottosettore La Prohida. Spiega che la realizzazione di tali pozzi di ventilazione è stata la conseguenza dell’abbandono del sottosettore La Prohida e non avrebbe avuto luogo se tale sottosettore fosse stato definitivamente chiuso.

199    Nel corso dell’udienza, la ricorrente ha precisato che, a quella data, il sistema di ventilazione del sottosettore Tres Hermanos era ancora in funzione ed era basato su un ventilatore situato nel sottosettore La Prohida. Da allora tale settore è stato chiuso totalmente.

200    La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti della ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

201    Dall’art. 5 della decisione n. 3632/93 risulta che gli aiuti a copertura di oneri eccezionali hanno lo scopo di coprire i costi che derivano o sono derivati dall’ammodernamento, dalla razionalizzazione o dalla ristrutturazione dell’industria carboniera e non connessi con la produzione corrente.

202    Come riconosciuto dalla ricorrente stessa, l’abbandono del sottosettore La Prohida richiedeva la realizzazione di taluni lavori al fine di garantire la ventilazione del sottosettore Tres Hermanos, che restava in attività. Pertanto, i lavori di ventilazione di cui trattasi, ammesso che trovino la loro ragione d’essere nella chiusura della miniera di La Prohida, restano connessi con la produzione corrente della miniera di Tres Hermanos, ai sensi dell’art. 5 della decisione n. 3632/93.

203    La ricorrente sostiene che i lavori di cui trattasi erano necessari al fine di assicurare la ventilazione del sottosettore La Prohida durante il periodo precedente l’abbandono di quest’ultimo, ma il Tribunale considera che, tenuto conto del rapporto tra gli importi investiti e la natura provvisoria della ventilazione del sottosettore La Prohida durante il periodo in cui questo era in corso di abbandono, la Commissione ha potuto ritenere, senza incorrere in errore manifesto di valutazione, che tali lavori avessero, in realtà, lo scopo di assicurare la ventilazione nel sottosettore Tres Hermanos e, quindi, fossero connessi con la produzione corrente. Tale valutazione della Commissione è corroborata dalla circostanza, confermata dalla ricorrente nel corso dell’udienza, che il sistema di aerazione di cui trattasi è sempre in funzione e assicura la ventilazione nel sottosettore Tres Hermanos.

204    Di conseguenza, il Tribunale ritiene che, tenuto conto delle informazioni in suo possesso, la Commissione non sia incorsa in un errore manifesto di valutazione negando l’autorizzazione dell’importo di EUR 602 146,29 (ESP 100 188 713), relativo alla realizzazione di pozzi e di altre opere di ventilazione nel settore Sorriba.

205    Da quanto precede risulta che la censura è infondata e dev’essere respinta.

 Sull’importo di EUR 601 012,10 (ESP 100 000 000) destinato a coprire i costi eccezionali di ristrutturazione che deriverebbero in futuro dalla chiusura del sottosettore La Prohida

–       Decisione impugnata

206    Ai punti 84 e 106 della decisione impugnata, la Commissione ha osservato che la provvigione dell’ammontare di EUR 601 012,10 (ESP 100 000 000) destinata a coprire i costi eccezionali di ristrutturazione che verranno sostenuti, in futuro, a motivo della chiusura del sottosettore La Prohida, della chiusura parziale del settore Buseiro, o di entrambi, non era stata inclusa nella notifica degli aiuti previsti dal Regno di Spagna per l’anno 2001. Secondo la Commissione, tale importo non poteva essere dichiarato compatibile dal momento che eccedeva quanto era stato notificato e quanto era stato anticipatamente versato dal Regno di Spagna per il detto anno.

–       Argomenti delle parti

207    La ricorrente sostiene, innanzi tutto, che la Commissione è incorsa in errore manifesto di valutazione considerando che la provvigione di cui trattasi riguardava non soltanto il sottosettore La Prohida, ma anche il settore Buseiro. A questo proposito, dal rapporto degli esperti minerari indipendenti risulterebbe che la detta provvigione era destinata esclusivamente a coprire le spese future relative al giacimento sotterraneo del sottosettore La Prohida.

208    La ricorrente sostiene, inoltre, che le notifiche effettuate dal Regno di Spagna per quanto riguarda gli aiuti la cui concessione è prevista per la copertura di oneri eccezionali non fanno distinzione tra le voci di costi in funzione della loro destinazione. Le dette notifiche avrebbero avuto ad oggetto gli importi totali degli aiuti all’industria carboniera, come sarebbe confermato dal fatto che le decisioni di autorizzazione della Commissione riguardavano importi globali e non presentavano analisi dei costi specifici di ciascuna delle imprese alle quali gli aiuti erano destinati. La ricorrente aggiunge che la decisione della Commissione 8 febbraio 1994, n. 341/94/CECA, recante applicazione della decisione n. 3632/93 (GU L 49, pag. 1), non imponeva agli Stati membri di indicare le spese precise cui dovevano essere destinati gli aiuti a copertura di oneri eccezionali, poiché gli aiuti previsti all’art. 5 della decisione n. 3632/93 potevano essere notificati in un formato libero a norma del paragrafo 3 dell’allegato 2 della decisione 341/94. La Commissione non può pertanto sostenere che la provvigione di EUR 601 012,10 (ESP 100 000 000) costituita dalla ricorrente a copertura degli oneri futuri inerenti a danni di superficie non era compresa nella notifica degli aiuti previsti dal Regno di Spagna a titolo dell’esercizio 2001.

209    Del resto, gli aiuti sarebbero stati concessi alla ricorrente nel 1998, 2000 e 2001 non soltanto con riferimento alle spese effettivamente sostenute, ma anche in funzione delle previsioni di costi futuri.

210    La ricorrente sostiene altresì che la provvigione di cui trattasi costituiva soltanto un aumento della provvigione che aveva costituito nel 2001. Infatti, i conti annuali della ricorrente per l’anno 2001 attesterebbero che era stata costituita una provvigione di ESP 70 000 000 per coprire gli oneri derivanti dalla cessazione dell’attività nel sottosettore La Prohida. Tale somma si sarebbe rivelata tuttavia insufficiente per coprire i detti oneri.

211    La Commissione sostiene che tale provvigione non corrisponde ad alcun aiuto notificato ed effettivamente versato dal Regno di Spagna. Si tratterebbe di un tentativo della ricorrente di ottenere una dichiarazione di compatibilità con il mercato comune di una parte degli aiuti dichiarati abusivi e incompatibili collegandoli con costi futuri indeterminati di cui la Commissione non può verificare la corrispondenza con i costi effettivi di chiusura. Di conseguenza, nessun aiuto a tal riguardo può essere autorizzato. Aggiunge che gli aiuti autorizzati nel caso di specie coprono ampiamente i costi di chiusura, senza che si renda necessario prevedere provvigioni per futuri costi supplementari. Del resto, in altri Stati membri i costi equivalenti sarebbero di molto inferiori.

–       Giudizio del Tribunale

212    Si deve innanzi tutto osservare che la ricorrente contesta che l’importo di EUR 601 012,10 (ESP 100 000 000) non sia stato incluso nella notifica degli aiuti previsti dal Regno di Spagna a titolo dell’esercizio 2001. Di conseguenza, nega anche che tale importo non sia incluso negli aiuti effettivamente versati per il 2001 anticipando la decisione della Commissione.

213    Si deve poi rilevare che, dalle risposte della Commissione ai quesiti del Tribunale risulta che il Regno di Spagna ha notificato, a titolo dell’anno 2001, un aiuto a favore della ricorrente ammontante a ESP 393 971 600, ovvero EUR 2 367 817. Orbene, come rilevato dalla Commissione, l’art. 2 della decisione impugnata dichiara compatibile con il mercato comune l’aiuto dell’importo di EUR 2 249 759,37 (ESP 374 328 463) per coprire, per l’anno 2001, i costi eccezionali di chiusura.

214    Di conseguenza, l’autorizzazione, da parte della Commissione, dell’importo di EUR 601 012,10 (ESP 100 000 000) avrebbe, per ipotesi, portato l’importo totale degli aiuti a copertura degli oneri eccezionali per l’anno 2001 dichiarati compatibili con il mercato comune a un livello superiore all’importo notificato dal Regno di Spagna nonché all’importo di EUR 2 303 817 (ESP 383 322 896) che è stato effettivamente versato alla ricorrente.

215    Si deve tuttavia constatare che una parte dell’importo di EUR 601 012,10 (ESP 100 000 000), cioè la somma di EUR 54 057,63 (ESP 8 994 433), resta al di qua dell’importo complessivo di EUR 2 303 817 (ESP 383 322 896) effettivamente versato alla ricorrente.

216    Orbene, la Commissione non ha fornito alcun elemento che consenta di considerare che tale importo di EUR 54 057,63 non era incluso nell’importo complessivo di aiuto notificato dal Regno di Spagna alla Commissione.

217    Dato che una parte dell’importo di EUR 601 012,10 (ESP 100 000 000) destinato alla costituzione della provvigione di cui trattasi poteva ancora essere coperto dagli aiuti effettivamente versati all’impresa, spettava alla Commissione stabilire se tale importo di EUR 601 012,10 (ESP 100 000 000) o, quanto meno, la parte rilevante di questo, pari a EUR 54 057,63 (ESP 8 994 433), integrasse le condizioni di regolamento per essere ammesso al beneficio di un aiuto a copertura di oneri eccezionali.

218    È tuttavia giocoforza constatare che dalla decisione impugnata non risulta che la Commissione abbia proceduto ad un siffatto esame. Infatti, questa non ha esaminato l’importo destinato alla costituzione della provvigione di cui trattasi né con riferimento all’art. 5 della decisione n. 3632/93, né con riferimento all’art. 7 del regolamento n. 1407/2002. Come risulta supra al punto 206, l’istituzione si è limitata a constatare, ai punti 84 e 106 della decisione impugnata, che l’importo di EUR 601 012,10 (ESP 100 000 000) superava quello notificato e quello versato anticipatamente.

219    Di conseguenza, occorre dichiarare che la Commissione ha violato le disposizioni applicabili omettendo di esaminare se potesse fruire di un aiuto a copertura di oneri eccezionali quantomeno l’importo di EUR 54 057,63 (ESP 8 994 433), incluso nell’importo complessivo di EUR 601 012,10 (ESP 100 000 000), destinato alla costituzione di una provvigione intesa a coprire gli oneri eccezionali di ristrutturazione derivanti in futuro dalla chiusura del sottosettore La Prohida.

220    Laddove la Commissione nel controricorso sostiene ancora che la provvigione di cui trattasi costituisce un tentativo da parte della ricorrente di ottenere una dichiarazione di compatibilità di una parte degli aiuti dichiarati abusivi e incompatibili, va rilevato che tale affermazione non ha alcun supporto. Del resto, poiché tale circostanza non figura nella motivazione della decisione impugnata sulla quale la Commissione fonda il rifiuto di dichiarare compatibile con il mercato comune l’aiuto destinato, per ipotesi, a coprire l’importo della provvigione di cui trattasi, l’assenza di motivazione su tale punto non può essere sanata in corso di causa (v., in questo senso, sentenza della Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento, Racc. pag. 2861, punto 22).

221    La presente censura va pertanto accolta.

222    Considerato quanto precede, va accolto il quarto motivo nella parte in cui ha ad oggetto la censura vertente sull’importo di EUR 601 012,10 (ESP 100 000 000), corrispondente alla provvigione destinata a coprire gli oneri eccezionali di ristrutturazione derivanti in futuro dalla chiusura del sottosettore La Prohida, entro il limite dell’importo di EUR 54 057,63 (ESP 8 994 433). Per il resto, tale censura e il quarto motivo nel suo complesso devono essere respinti.

 Conclusioni

223    Alla luce del complesso di tali motivi, occorre annullare l’art. 3, lett. b), della decisione impugnata, in quanto include l’importo di EUR 54 057,63 (ESP 8 994 433), nonché l’art. 4, n. 1, lett. b), della stessa decisione. Per il resto, il ricorso dev‘essere respinto.

 Sulle spese

224    A norma dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

225    Nella specie, poiché il ricorso proposto dalla ricorrente è stato parzialmente accolto, il Tribunale ritiene di operare un’equa valutazione delle circostanze di specie decidendo che la ricorrente sopporterà i quattro quinti delle proprie spese e i quattro quinti delle spese sostenute dalla Commissione, e che quest’ultima sopporterà un quinto delle proprie spese e un quinto delle spese sostenute dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

statuisce e dichiara:

1)      L’art. 3, lett. b), in quanto verte sull’importo di EUR 54 057,63 (ESP 8 994 433), e l’art. 4, n. 1, lett. b), della decisione della Commissione 5 novembre 2003, 2004/340/CE, relativa gli aiuti per la copertura di oneri eccezionali a favore dell’impresa González y Díez, SA (aiuti per il 2001 e applicazione abusiva degli aiuti per il 1998 e il 2000), che modifica la decisione 2002/827/CECA, sono annullati.

2)      Il ricorso, per il resto, è respinto.

3)      La ricorrente sopporterà i quattro quinti delle proprie spese e i quattro quinti delle spese sostenute dalla Commissione, e quest’ultima sopporterà un quinto delle proprie spese e un quinto delle spese sostenute dalla ricorrente.

Pirrung

Meij

Forwood

Pelikánová

 

       Papasavvas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 settembre 2007.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       J. Pirrung

Indice


Ambito normativo

Fatti

Procedimento

Conclusioni delle parti

In diritto

Sul primo motivo, che deduce difetto di competenza della Commissione ad adottare gli artt. 1, 3 e 4 della decisione impugnata

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul secondo motivo, che deduce violazioni di forme sostanziali nel procedimento seguito per la revoca degli artt. 1, 2 e 5 della decisione 2002/827 e per l’adozione della decisione impugnata

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

– Sulla ricevibilità

– Nel merito

Sul terzo motivo, che deduce la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e delle forme sostanziali

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul quarto motivo, che deduce errori manifesti di valutazione

Sull’importo di EUR 295 409,47 (ESP 49 152 000) relativo alla realizzazione di 1 030 m di gallerie nel sottosettore La Prohida

– Decisione impugnata

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sull’importo di EUR 513 757,49 (ESP 85 482 054) relativo alla movimentazione di 1 005 080 m³ di terra nel settore Buseiro

– Decisione impugnata

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sull’importo di EUR 547 066,46 (ESP 91 024 200) corrispondente alle garanzie sottoscritte con il governo delle Asturie per il risanamento dei terreni

– Decisione impugnata

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sull’importo di EUR 372 176,75 (ESP 61 925 000 ESP) corrispondente al valore di acquisto dei terreni limitrofi della zona ovest del settore Buseiro, abbandonati a seguito della modifica del livello di quota

– Decisione impugnata

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sull’importo di EUR 1 403 316,30 (ESP 233 492 186 ESP) relativo ai costi sopportati a seguito del rimborso delle sovvenzioni concesse nel quadro del PEAC

– Decisione impugnata

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sull’importo di EUR 602 146,29 (ESP 100 188 713) relativo alla realizzazione di pozzi e di altre opere per la ventilazione nel settore Sorriba

– Decisione impugnata

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sull’importo di EUR 601 012,10 (ESP 100 000 000) destinato a coprire i costi eccezionali di ristrutturazione che deriverebbero in futuro dalla chiusura del sottosettore La Prohida

– Decisione impugnata

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Conclusioni

Sulle spese



* Lingua processuale: lo spagnolo.