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Impugnazione proposta il 14 dicembre 2021 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 29 settembre 2021, causa T-279/19, Fronte Polisario / Consiglio (C-779/21 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, F. Castillo de la Torre, F. Clotuche-Duvieusart, B. Eggers, agenti)

Altre parti nel procedimento: Fronte popolare per la liberazione del Saguia el-Hamra e del Rio de oro (Fronte Polisario), Consiglio dell’Unione europea, Repubblica francese, Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza impugnata e di conseguenza:

respingere il ricorso proposto in primo grado dal Fronte Polisario o, nel caso in cui la Corte ritenga di non poter statuire essa stessa sulla controversia, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

condannare il Fronte Polisario all’integralità delle spese dei due procedimenti.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: errori di diritto vertenti sull’insussistenza della capacità di stare in giudizio del Fronte Polisario;

secondo motivo: errori di diritto vertenti sull’assenza di incidenza diretta nei confronti del Fronte Polisario;

terzo motivo: errori di diritto vertenti sull’assenza di incidenza individuale nei confronti del Fronte Polisario;

quarto motivo: errori di diritto in merito alla portata del controllo giurisdizionale, al potere discrezionale delle istituzioni e alla necessità di prendere in considerazione un errore manifesto; in merito all’assenza di un requisito concernente il consenso del popolo del Sahara occidentale; in merito al fatto che la nozione di consenso adottata è troppo restrittiva e teorica, che il carattere sufficiente delle consultazioni che hanno ottenuto il parere favorevole è respinto e che l’esame dei benefici non è preso in considerazione; in merito all’individuazione del Fronte Polisario come l’entità che sarebbe tenuta a manifestare un tale consenso, tenuto conto del suo status e della sua rappresentatività limitate;

quinto motivo: errori di diritto in merito all’invocabilità del diritto internazionale consuetudinario nell’esaminare la validità di un atto dell’Unione.

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