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Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 – Deutsche Post / UAMI – PostNL (TPG POST)

(Causa T-102/14)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: K. Hamacher e C. Giersdorf, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: PostNL Holding BV (L’Aia, Paesi Bassi)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’11 dicembre 2013, procedimento R 2108/2012-1, e

condannare il convenuto ed, eventualmente, gli altri controinteressati alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: PostNL Holding BV

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo “TPG POST”, per prodotti e servizi delle classi 6, 9, 16, 20, 35, 38 e 39 (domanda di registrazione di marchio comunitario n. 2 920 916)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi denominativi nazionali e comunitario “DP”, “POST” e “Deutsche Post”, per prodotti e servizi delle classi 9, 12, 14, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39 e 42

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.