Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 – Deutsche Post / UAMI – PostNL (TPG POST)
(Causa T-102/14)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: K. Hamacher e C. Giersdorf, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: PostNL Holding BV (L’Aia, Paesi Bassi)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’11 dicembre 2013, procedimento R 2108/2012-1, e
condannare il convenuto ed, eventualmente, gli altri controinteressati alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: PostNL Holding BV
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo “TPG POST”, per prodotti e servizi delle classi 6, 9, 16, 20, 35, 38 e 39 (domanda di registrazione di marchio comunitario n. 2 920 916)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi denominativi nazionali e comunitario “DP”, “POST” e “Deutsche Post”, per prodotti e servizi delle classi 9, 12, 14, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39 e 42
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.