Language of document : ECLI:EU:T:2016:152

Causa T‑103/14

Frucona Košice a.s.

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Accise – Cancellazione parziale di un debito fiscale nell’ambito di un concordato – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero – Diritti della difesa – Diritti procedurali delle parti interessate – Criterio del creditore privato – Onere della prova»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 marzo 2016

1.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Procedimento amministrativo – Obbligo per la Commissione di intimare agli interessati di presentare osservazioni – Esclusione degli interessati dai diritti della difesa – Diritto del beneficiario dell’aiuto di partecipare in misura adeguata al procedimento

(Art. 108, § 2, TFUE)

2.      Atti delle istituzioni – Revoca – Atti illegittimi – Decisione che dichiara un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune – Adozione di una nuova decisione – Obbligo di riavviare il procedimento d’indagine formale – Insussistenza – Ripresa del procedimento al punto in cui l’illegittimità si è manifestata

(Art. 108, § 2, TFUE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Obbligo di ascoltare il beneficiario di risorse statali sulla valutazione giuridica della Commissione – Insussistenza

(Art. 108 TFUE)

4.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Violazione dei diritti della difesa – Illegittimità soggettiva per natura – Invocazione da parte del solo Stato membro interessato

(Art. 263 TFUE)

5.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Esame d’ufficio da parte del giudice – Portata – Esclusione di qualsiasi motivo vertente sulla legittimità sostanziale dell’atto impugnato

(Art. 263 TFUE)

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Intervento che allevia gli oneri di un’impresa – Inclusione

(Art. 107, § 1, TFUE)

7.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Remissioni di debiti concesse da enti pubblici a un’impresa in difficoltà – Impresa soggetta a una procedura di concordato – Applicazione del criterio del creditore privato – Scelta tra più procedure – Criteri di valutazione di tali procedure da parte della Commissione, tra cui la loro durata – Onere della prova a carico della Commissione

(Art. 107, § 1, TFUE)

8.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio del creditore privato – Applicabilità del criterio del creditore privato – Stato che agisce in una qualità diversa da quella di potere pubblico

(Art. 107, § 1, TFUE)

9.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio del creditore privato – Valutazione alla luce di tutti gli elementi rilevanti dell’operazione controversa – Possibilità tanto per uno Stato membro quanto per il beneficiario di un aiuto di appellarsi al criterio del creditore privato – Onere della prova

(Art. 107, § 1, TFUE)

10.    Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Sostituzione della motivazione di una decisione di un’istituzione – Inammissibilità

(Artt. 263 TFUE e 264 TFUE)

11.    Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Esame diligente e imparziale – Considerazione degli elementi il più possibile completi e affidabili

(Art. 108, § 2, TFUE)

12.    Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione

(Art. 108, § 2, TFUE)

13.    Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Criterio del creditore privato – Valutazione economica complessa – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Art. 107, § 1, TFUE)

14.    Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Possibilità per la Commissione di ricorrere a periti esterni

(Art. 107, § 1, TFUE)

15.    Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio del creditore privato – Applicabilità indipendente dalla forma del vantaggio – Carattere determinante del criterio della razionalità economica della misura di cui trattasi per un creditore privato

(Art. 107, § 1, TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 52, 56, 69, 77)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 61, 64)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 70)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 81, 82)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 84, 85)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 91, 92)

7.      La concessione da parte di un creditore pubblico di agevolazioni di pagamento a un’impresa per un debito che gli è dovuto configura un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE se, tenuto conto della rilevanza del vantaggio economico in tal modo concesso, l’impresa beneficiaria non avrebbe manifestamente ottenuto analoghe agevolazioni da un creditore privato che si trovasse in una situazione la più simile possibile a quella del creditore pubblico e che tentasse di ottenere il pagamento delle somme dovutegli da un debitore in situazione di difficoltà finanziarie. Tale valutazione si effettua ricorrendo, in linea di principio, al criterio del creditore privato, che, laddove applicabile, figura tra gli elementi che la Commissione deve prendere in considerazione al fine di accertare l’esistenza di un simile aiuto. Spetta quindi alla Commissione effettuare una valutazione globale che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti nel caso di specie, che le consentano di determinare se l’impresa beneficiaria non avrebbe manifestamente ottenuto agevolazioni paragonabili da un siffatto creditore privato. A questo riguardo deve considerarsi rilevante qualunque informazione idonea a influenzare, in maniera non trascurabile, il processo decisionale di un creditore privato normalmente prudente e diligente, che si trovi in una situazione la più simile possibile a quella del creditore pubblico e che tenti di ottenere il pagamento delle somme dovutegli da un debitore in situazione di difficoltà di pagamento.

Nel caso in cui un creditore privato normalmente prudente e diligente, che si trovi in una situazione la più simile possibile a quella dell’amministrazione finanziaria locale, possa scegliere fra più procedimenti per ottenere il pagamento delle somme dovutegli, egli deve ponderare i vantaggi e gli svantaggi di ciascuno di detti procedimenti al fine di identificare l’alternativa più vantaggiosa. Il suo processo decisionale, influenzato da una serie di fattori, come ad esempio la sua qualità di creditore ipotecario, privilegiato o ordinario, la natura e la portata delle eventuali garanzie che detiene, la sua valutazione delle possibilità di risanamento dell’impresa nonché il beneficio di cui godrebbe in caso di liquidazione, e pure i rischi di un ulteriore aumento delle perdite, può parimenti essere influenzato, in maniera non trascurabile, dalla durata dei procedimenti che rimandano nel tempo il recupero delle somme dovute e possono così incidere, in caso di procedimenti di durata significativa, in particolare, sul loro valore.

Ne consegue che la Commissione, in un caso del genere, deve acclarare se, alla luce di tali fattori, allo scopo di ottenere il pagamento delle somme dovutegli, un creditore privato siffatto non avrebbe manifestamente accettato la proposta di concordato e deve ponderare i vantaggi e gli svantaggi di ciascuno di detti procedimenti, in funzione degli interessi di un creditore privato; l’onere della prova della sussistenza dei requisiti per l’applicazione del criterio del creditore privato grava sulla medesima.

(v. punti 93, 94, 131‑139, 269, 280)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 94‑96)

9.      In materia di aiuti di Stato, qualora uno Stato membro invochi il criterio del creditore privato nel corso del procedimento amministrativo, incombe al medesimo, in caso di dubbio, provare inequivocabilmente e sulla base di elementi oggettivi e verificabili che la misura attuata sia riconducibile alla sua veste di operatore economico. Qualora lo Stato membro interessato presenti alla Commissione elementi del genere richiesto, spetta a quest’ultima operare una valutazione globale prendendo in considerazione, oltre agli elementi forniti da tale Stato membro, qualsiasi altro elemento pertinente che le consenta di accertare se la misura de qua sia riconducibile alla qualità di operatore economico o a quella di potere pubblico dello Stato membro medesimo.

Non ne discende tuttavia che, qualora lo Stato membro interessato non faccia valere il criterio del creditore privato e ritenga che la misura in questione costituisca un aiuto di Stato, la Commissione possa, per questo solo motivo, sottrarsi a qualsivoglia esame di detto criterio o considerarlo inapplicabile.

Peraltro, il criterio del creditore privato può essere invocato dal beneficiario dell’aiuto per dimostrare che la misura di cui trattasi non costituisce un aiuto di Stato, dato che tale criterio non è un’eccezione applicabile unicamente su richiesta di uno Stato membro, né è riservato al solo Stato membro interessato. Al pari dello Stato membro che faccia valere tale criterio, qualora il beneficiario dell’aiuto l’invochi, incombe al medesimo, in caso di dubbio, provare inequivocabilmente e sulla base di elementi oggettivi e verificabili che la misura attuata sia riconducibile alla qualità di operatore economico di detto Stato membro.

Qualora il beneficiario faccia valere detto criterio e produca documenti a tal fine, spetta alla Commissione verificare se detti documenti rispondano ai requisiti stabiliti dal diritto dell’Unione, procedendo, in caso affermativo, a una valutazione globale che tenga conto, oltre che degli elementi forniti, di qualsiasi altro elemento pertinente che le consenta di accertare se la misura de qua sia riconducibile alla veste di operatore economico o a quella di potere pubblico dello Stato membro di cui trattasi.

(v. punti 97, 98, 108‑112, 115, 118)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 105, 106)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punto 141)

12.    V. il testo della decisione.

(v. punto 142)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punti 144‑147, 270)

14.    V. il testo della decisione.

(v. punti 172, 177)

15.    In materia di aiuti di Stato, l’applicabilità del criterio del creditore privato dipende non dalla forma in cui il beneficio è stato concesso, ma dalla qualificazione della misura presa come decisione adottata da un operatore privato. È determinante, a tal riguardo, la questione se la misura di cui trattasi abbia ottemperato a un criterio di razionalità economica, in modo che un creditore privato, il quale conti di massimizzare le proprie prospettive di ottenere il rimborso del proprio credito o perlomeno la maggior parte del medesimo, possa parimenti accettare una misura di tal genere.

Ciò considerato, la mera circostanza che la procedura di esecuzione fiscale non sia accessibile a un creditore privato per il recupero del suo credito non è idonea a precludere l’analisi del criterio del creditore privato ai fini del raffronto di tale procedura con la procedura di concordato. Infatti, tale circostanza non impedisce di verificare la razionalità economica della decisione adottata dall’amministrazione finanziaria locale di sottoporre un’impresa a una procedura di concordato che comporti l’annullamento di un debito fiscale di detta impresa nei confronti di tale autorità.

(v. punti 251, 253)