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Ricorso proposto il 18 agosto 2009 - Commissione / Irish Electricity Generating

(Causa T-323/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A.-M. Rochaud-Joët, F. Mirza, agenti)

Convenuta: Irish Electricity Generating Co. Ltd (Waterford, Irlanda)

Conclusioni della ricorrente

condannare la convenuta a corrispondere alla Commissione delle Comunità europee l'importo dovuto, pari a EUR 237 384,31, costituito da EUR 180 664,70 cui si sommano EUR 56 719, 61 a titolo di interessi di mora calcolati al tasso della Banca centrale europea maggiorato di 3,50 punti percentuali (5,56%) per il periodo tra il 25 agosto 2003 e il 15 aprile 2009;

condannare la convenuta a corrispondere interessi pari a EUR 27, 52 al giorno a decorrere dal 16 aprile 2009 a tutt'oggi.

condannare la convenuta alle spese del procedimento

Motivi e principali argomenti

Nell'ambito del Quarto programma quadro comunitario di ricerca, il Consiglio ha adottato la decisione n. 94/806/CE1 volta ad introdurre un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione, nel settore dell'energia non nucleare. L'art. 5 della decisione incarica la Commissione a definire un programma di lavoro conformemente agli obiettivi e ai contenuti enunciati all'allegato I della stessa e a specificare inviti a presentare proposte per progetti in base a tale programma.

Il 2 marzo 1998, a seguito di una procedura di aggiudicazione, la convenuta si è impegnata, con contratto n. WE/178/97/IEGB (in prosieguo: il "contratto"), a costruire due turbine eoliche. Ai sensi del contratto, la Commissione ha concesso, sul totale dei costi finanziabili del progetto pari a ECU 1531,697, un contributo pari al 40% dei costi approvati del progetto e fino ad un massimo di ECU 612,679.

Comunque, secondo la ricorrente, nonostante essa abbia anticipato alla convenuta, tra il 6 aprile 1998 e il 30 aprile 2001, l'importo di EUR 225 083,79, quest'ultima non ha dato attuazione al contratto. Inoltre, la ricorrente afferma che, nonostante essa abbia avviato le procedure previste dal contratto nonché dal regolamento finanziario delle Comunità 2 per l'accertamento del debito e la sua notifica alla convenuta, quest'ultima non ha reagito. Di conseguenza, con lettera 13 dicembre 2002, la Commissione ha risolto il contratto ai sensi dell'art. 5, n. 3, lett. a), i), dell'allegato II dello stesso.

La Commissione ha poi conformemente proposto il presente ricorso, ai sensi dell'art. 238 CE, al fine di ottenere il rimborso dell'importo asseritamente pagato in esubero alla convenuta, pari a EUR 180 664,70, maggiorato degli interessi calcolati al tasso di 5,56% a decorrere dalla data di esigibilità del debito, vale a dire il 24 agosto 2003.

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1 - Decisione del Consiglio 23 novembre 1994 relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione, nel settore dell'energia non nucleare (1994-1998) (GU L334, pag. 87).

2 - Art. 71 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1) e art. 78 del suo regolamento d'attuazione, il regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).