Language of document : ECLI:EU:T:2002:73

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

20 marzo 2002 (1)

«Concorrenza - Intesa - Tubi per teleriscaldamento - Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) - Ammenda - Parità di trattamento -

Orientamenti per il calcolo delle ammende - Irretroattività»

Nella causa T-17/99,

KE KELIT Kunststoffwerk GmbH, con sede in Linz (Austria), rappresentata dagli avv.ti G. Grassner e W. Löbl, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. W. Mölls e É. Gippini Fournier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto, in via principale, all'annullamento della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati) (GU 1999, L 24, pag. 1), o, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: G. Herzig, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 ottobre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (2)

Fatti all'origine della controversia

1.
    La ricorrente è una società austriaca che opera nel settore del teleriscaldamento e commercializza tubi preisolati acquistati presso la società Løgstør Rør A/S (in prosieguo: la «Løgstør»).

(...)

8.
    Il 21 ottobre 1998 la Commissione adottava la decisione 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati; GU 1999, L 24, pag. 1), rettificata prima della sua pubblicazione con una decisione del 6 novembre 1998 [C(1998) 3415 def.] (in prosieguo: la «decisione» oppure la «decisione impugnata») con cui constatava la partecipazione di diverse imprese, e segnatamente della ricorrente, ad un complesso di accordi e di pratiche concordate ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) (in prosieguo: l'«intesa»).

9.
    Secondo la decisione, alla fine del 1990 veniva raggiunto un accordo tra i quattro produttori danesi di tubi per teleriscaldamento relativamente al principio di una cooperazione generale nel loro mercato interno. Tale accordo avrebbe visto la partecipazione della ABB IC Møller A/S, la consociata danese del gruppo elvetico-svedese ABB Asea Brown Boveri Ltd (in prosieguo: l'«ABB»), della Dansk Rørindustri A/S, conosciuta anche con la denominazione di Starpipe (in prosieguo: la «Dansk Rørindustri»), della Løgstør e della Tarco Energi A/S (in prosieguo: la «Tarco») (in prosieguo, le quattro congiuntamente: i «produttori danesi»). Una delle prime iniziative sarebbe consistita nel coordinare un aumento dei prezzi tanto sul mercato danese quanto sui mercati di esportazione. Al fine di suddividere il mercato danese, sarebbe stato concordato un regime di quote, che sarebbe poi stato applicato e controllato da un «gruppo di contatto» costituito dai responsabili delle vendite delle imprese interessate. Per ciascun progetto commerciale (in prosieguo: un «progetto»), l'impresa cui il gruppo di contatto aveva attribuito il progetto avrebbe comunicato il prezzo che intendeva indicare nella proposta alle altre partecipanti, le quali avrebbero allora offerto prezzi superiori in modo da proteggere il fornitore designato dall'intesa.

10.
    Secondo la decisione, due produttori tedeschi, il gruppo Henss/Isoplus (in prosieguo: la «Henss/Isoplus») e la Pan-Isovit GmbH (in prosieguo: la «Pan-Isovit»), iniziavano a partecipare alle riunioni regolari dei produttori danesi dall'autunno del 1991. Nell'ambito di tali riunioni si sarebbero svolte trattative per ripartire il mercato tedesco. Queste ultime si sarebbero concluse, nell'agosto 1993, con accordi che fissavano quote di vendita per ciascuna impresa partecipante.

11.
    Sempre secondo la decisione, nel 1994, veniva raggiunto un accordo fra tutti questi produttori per fissare quote per l'intero mercato europeo. Tale intesa europea avrebbe comportato una struttura a due livelli. Il «club dei direttori», costituito dai presidenti o dagli amministratori delegati delle imprese partecipanti all'intesa, avrebbe attribuito quote a ciascuna di tali imprese tanto nel mercato globale quanto nei vari mercati nazionali, in particolare la Germania, l'Austria, la Danimarca, la Finlandia, l'Italia, i Paesi Bassi e la Svezia. Per taluni mercati nazionali sarebbe stato costituito un «gruppo di contatto», formato dai direttori locali delle vendite, cui sarebbe stato affidato il compito di amministrare gli accordi assegnando i progetti e coordinando le offerte per gli appalti.

12.
    Per quanto riguarda il mercato austriaco, la decisione fa presente che un gruppo di contatto si è riunito ogni tre o quattro settimane, che la prima riunione presa in considerazione dalla decisione medesima avrebbe avuto luogo nel dicembre 1994 e che sarebbe stata organizzata dalla ricorrente. L'ultima riunione si sarebbe svolta nell'aprile 1996.

13.
    Come elemento dell'intesa la decisione menziona, segnatamente, l'adozione e l'attuazione di misure concordate dirette ad eliminare l'unica impresa importante che non ne faceva parte, la Powerpipe. La Commissione precisa che talune partecipanti all'intesa assumevano «dirigenti in posizione chiave» della Powerpipe e facevano intendere a quest'ultima che si doveva ritirare dal mercato tedesco. A seguito dell'aggiudicazione alla Powerpipe di un importante progetto tedesco, nel marzo 1995, si sarebbe tenuta a Düsseldorf una riunione, cui avrebbero partecipato i sei principali produttori europei (la ABB, la Dansk Rørindustri, la Henss/Isoplus, la Løgstør, la Tarco e la Pan-Isovit) e la Brugg Rohrsysteme GmbH (in prosieguo: la «Brugg»). Secondo la Commissione nel corso di tale riunione veniva deciso di attuare un boicottaggio collettivo dei clienti e dei fornitori della Powerpipe. Tale boicottaggio sarebbe stato successivamente attuato.

14.
    Nella sua decisione, la Commissione espone i motivi per cui non solo l'accordo esplicito di ripartizione dei mercati concluso tra i produttori danesi alla fine del 1990, ma anche gli accordi conclusi a partire dall'ottobre 1991, possono essere considerati, nel loro insieme, come costituenti un «accordo» vietato ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Inoltre la Commissione sottolinea che i cartelli «danese» ed «europeo» costituivano l'espressione di un'unica intesa che ha avuto origine in Danimarca ma che, fin dall'inizio, aveva come obiettivo, più a lungo termine, di estendere il controllo delle partecipanti all'intero mercato. Secondo la Commissione, l'accordo continuato tra produttori ha avuto un considerevole effetto sul commercio tra gli Stati membri.

15.
    Per tali motivi, il dispositivo della decisione così recita:

«Articolo 1

ABB Asea Brown Boveri Ltd, Brugg Rohrsysteme GmbH, Dansk Rørindustri A/S, Henss/Isoplus Group, Ke-Kelit Kunststoffwerk Ges-mbtt, Oy KWH Tech AB, Løgstør Rør A/S, Pan-Isovit GmbH, Sigma Tecnologie di rivestimento Srl, e Tarco Energi A/S hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE, partecipando, nel modo e nella misura indicati nella motivazione ad un complesso di accordi e pratiche concordate, nel settore dei tubi preisolati, iniziati verso novembre/dicembre 1990 fra i quattro produttori danesi, che sono stati successivamente estesi ad altri mercati nazionali e ai quali hanno aderito Pan-Isovit e Henss/Isoplus fino a costituire, alla fine del 1994, un'intesa generale per l'intero mercato comune.

La durata dell'infrazione si è protratta:

(...)

-    nel caso di Ke-Kelit da gennaio 1995 circa, fino a [marzo-aprile 1996],

(...)

Le caratteristiche principali delle infrazioni hanno riguardato:

-    la ripartizione tra i produttori dei mercati nazionali e alla fine dell'intero mercato europeo sulla base di un sistema di quote;

-    l'attribuzione dei mercati nazionali a determinati produttori e l'organizzazione del ritiro di altri;

-    la fissazione in comune dei prezzi per il prodotto e per i singoli progetti;

-    l'assegnazione dei singoli progetti a produttori designati e la manipolazione delle procedure d'appalto relative, affinché il contratto in questione fosse aggiudicato al produttore designato;

-    la tutela dell'intesa dalla concorrenza dell'unica impresa importante non partecipante, Powerpipe AB, tramite la fissazione e l'adozione di misure concordate, al fine di ostacolarne l'attività commerciale, nuocere ai suoi affari o estrometterla dal mercato.

(...)

Articolo 3

Alle imprese di cui all'articolo 1 e per le infrazioni ivi indicate sono inflitte le seguenti ammende:

(...)

e) a Ke-Kelit Kunststoffwerk Ges. mbH, un'ammenda di 360 000 EUR;

(...)».

(...)

In diritto

23.
    La ricorrente fa valere, in sostanza, cinque motivi. Il primo motivo è relativo a errori di fatto nell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Il secondo motivo attiene alla violazione dei diritti della difesa. Il terzo motivo è fondato su una violazione del principio della parità di trattamento nell'imposizione dell'ammenda. Il quarto motivo riguarda una violazione di principi generali ed errori di valutazione nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda. Il quinto motivo si riferisce a una violazione dell'obbligo di motivazione.

I - Sul motivo relativo a errori di fatto nell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato

A - Sugli aspetti dell'infrazione contestati alla ricorrente

1. Argomenti delle parti

24.
    La ricorrente contesta di aver partecipato alle diverse infrazioni enumerate all'art. 1 della decisione. La Commissione avrebbe riconosciuto ingiustamente solo che la ricorrente non ha partecipato alle misure concordate contro la Powerpipe.

25.
    In primo luogo, la ricorrente non avrebbe partecipato alla ripartizione dei mercati nazionali, e successivamente dell'intero mercato europeo, in base ad un sistema di quote. La ricorrente non avrebbe mai partecipato alle riunioni del club dei direttori e non sarebbe stata nemmeno membro dell'associazione dei produttori «European District Heating Pipe Manifactures Association». La Commissione medesima riconoscerebbe, al punto 124 della motivazione della decisione, che le quote per il mercato austriaco furono fissate nel corso delle riunioni del club dei direttori e che la ricorrente era stata quindi posta di fronte al fatto compiuto. Inoltre, le vendite della ricorrente in Austria sarebbero state attribuite alla Løgstør come parte della quota europea di quest'ultima. Contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, la ricorrente non avrebbe potuto pretendere dalle altre imprese interessate il rispetto della loro quota. Dal momento che la ricorrente agiva in qualità di rivenditore, non si potrebbe d'altronde parlare di un suo coinvolgimento in qualità di «produttore locale», come indicato dalla decisione al punto 153.

26.
    In secondo luogo, l'attribuzione dei mercati nazionali a determinati produttori e l'organizzazione del ritiro degli altri produttori non potrebbero nemmeno esserle imputati. Dal momento che operava soltanto sul mercato austriaco e non era essa stessa un produttore, non avrebbe avuto alcun potere per attribuire mercati nazionali o orchestrare il ritiro di altri produttori.

27.
    In terzo luogo, essa non potrebbe essere coinvolta negli accordi sulla fissazione dei prezzi, un fatto che la Commissione non avrebbe del resto spiegato né nella comunicazione degli addebiti né nella decisione. Come rivenditore di tubi preisolati, la ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di concludere accordi sui prezzi.

28.
    In quarto luogo, né la comunicazione degli addebiti né la decisione avrebbero contestato alla ricorrente l'assegnazione dei progetti a produttori e la manipolazione delle procedure di aggiudicazione. Non sarebbe provato che l'assegnazione dei progetti fosse oggetto di discussione nel corso delle riunioni del gruppo di contatto né che, in tale contesto, fossero stati attribuiti progetti. Infatti, la Commissione non avrebbe dimostrato che erano stati fissati prezzi e che i prezzi delle diverse offerte erano stati determinati in suo favore. Al punto 84 della motivazione della decisione la Commissione avrebbe soltanto indicato che venivano discussi i prezzi e non che questi venivano fissati.

29.
    Secondo la ricorrente, una manipolazione delle offerte per gli appalti non potrebbe essere dedotta dal documento che costituisce l'allegato 110 alla comunicazione degli addebiti, che indica i progetti e i diversi offerenti così come le cifre che rappresentano le possibilità di successo di ciascun offerente. Al di là del fatto che tale documento è stato presentato dalla Pan-Isovit, esso non proverebbe né una manipolazione delle offerte né una partecipazione della ricorrente. In realtà, se vi fosse stata una manipolazione delle offerte, sarebbe stato inutile menzionare una valutazione delle possibilità di successo di ottenere un progetto.

30.
    La convenuta sostiene che la ricorrente ha partecipato ad un'intesa a livello europeo, benché sotto forma di azioni relative solo al mercato austriaco. E' pacifico che la ricorrente era consapevole del fatto che le sue attività facevano parte di un sistema più vasto. Al di fuori delle misure concertate nei confronti della Powerpipe, la ricorrente potrebbe essere associata a tutte le caratteristiche principali dell'infrazione esposte all'art. 1 della decisione.

2. Giudizio del Tribunale

31.
    E' pacifico che la decisione contesta alla ricorrente di aver partecipato all'intesa generale per l'intero mercato comune, come descritto all'art. 1, primo comma, della decisione.

32.
    È' altresì pacifico che la Commissione non contesta alla ricorrente di aver partecipato alle misure concordate nei confronti della Powerpipe, come citate, tra le caratteristiche principali dell'intesa, al quinto trattino dell'art. 1, terzo comma, della decisione.

33.
    Per quanto riguarda le altre caratteristiche principali dell'intesa, citate al primo, secondo, terzo e quarto trattino dell'art. 1, terzo comma, della decisione, occorre rilevare che la Commissione le ha giustamente contestate alla ricorrente.

34.
    Prima di tutto, per quanto riguarda «l'assegnazione dei singoli progetti a produttori a tal fine designati e la manipolazione delle procedure d'appalto relative, affinché il contratto in questione fosse aggiudicato al produttore designato» occorre rilevare che le dichiarazioni dell'ABB e della Pan-Isovit, secondo cui la ricorrente ha assistito alle riunioni del gruppo di contatto austriaco in seno al quale le imprese si dividevano i progetti [risposta integrativa dell'ABB del 13 agosto 1996 alla richiesta di informazioni del 13 marzo 1996 (in prosieguo: la «risposta integrativa dell'ABB») e risposta della Pan-Isovit del 17 giugno 1996 alla richiesta d'informazioni del 13 marzo 1996 (in prosieguo: la «risposta della Pan-Isovit»)] sono corroborate da tutti i documenti che figurano agli allegati 109 e 110 della comunicazione degli addebiti. Da una parte, l'assegnazione dei progetti per il mercato austriaco viene confermata dalla lettera del 3 maggio 1995 della Isoplus Hohenberg, che faceva parte del gruppo di fatto Henss/Isoplus, al sig. Henss, che figura all'allegato 109 della comunicazione degli addebiti, che menziona, a proposito della ricorrente, dopo aver esposto l'atteggiamento dell'ABB, della Dansk Rørindustri e della Pan-Isovit nei confronti delle quote e/o dell'assegnazione di progetti, che la «Løgstør-KELIT» «[manteneva] altresì le sue promesse» e che cita, inoltre, tra talune «perturbazioni isolate», il fatto che un progetto che «doveva essere attribuito alla KELIT» è stato ottenuto dalla Tarco. Dall'altra, per quanto riguarda la tabella che conteneva l'elenco dei progetti sul mercato austriaco, ritrovata presso la Pan-Isovit, che figura all'allegato 110 della comunicazione degli addebiti, le indicazioni precise sulle offerte di altre imprese così come sulle possibilità di ciascuna delle imprese citate di ottenere un progetto possono essere intese soltanto come il risultato di uno scambio di informazioni tra le imprese. Il fatto che tale scambio sia il risultato di accordi sulla assegnazione dei progetti è confermato dalla citazione, in tale tabella, come offerenti per il progetto di «Berceliusplatz», della ricorrente e, con un'offerta più elevata, della Pan-Isovit, dal momento che questo stesso progetto è citato, nel documento che figura all'allegato 109 della comunicazione degli addebiti, come un progetto che «doveva essere assegnato alla KELIT» e che alla fine è stato ottenuto dalla Tarco. D'altronde, dall'allegato 72 della comunicazione degli addebiti, citato al punto 72 della motivazione della decisione, risulta che la Henss/Isoplus, almeno, utilizzava, per quanto riguarda la ripartizione dei progetti sul mercato tedesco, una tabella che citava anche le «possibilità» degli offerenti con altre tabelle redatte dalle partecipanti all'intesa che indicavano l'impresa designata come «favorita» a cui l'intesa aveva assegnato un progetto.

35.
    Poi, per quanto riguarda «la fissazione in comune dei prezzi per il prodotto e per i singoli progetti», si deve rilevare che, comunque, l'assegnazione di progetti all'interno del mercato austriaco ha richiesto una manipolazione delle offerte sulla base di accordi relativi ai prezzi da presentare da parte di ciascuna impresa che aveva intenzione di concorrere ad un appalto. D'altronde, il fatto che i prezzi fossero oggetto di discussione tra le imprese operanti sul mercato austriaco è dimostrato dall'affermazione contenuta nel documento che figura all'allegato 109 della comunicazione degli addebiti, secondo cui tutte le imprese si lamentavano del fatto che il listino prezzi «Eu-Liste» non fosse applicabile.

36.
    In tale contesto, la ricorrente non può sottrarsi alla propria responsabilità per l'accordo sulla fissazione dei prezzi sostenendo che poteva influire sui prezzi fatturati dalla Løgstør soltanto in una certa misura. Infatti, una situazione del genere non ha privato la ricorrente di ogni autonomia per quanto riguarda la sua politica di prezzo e, comunque, ha rinforzato il suo interesse a limitare la concorrenza sui prezzi.

37.
    Infine, per quanto riguarda «la ripartizione tra i produttori dei mercati nazionali, e alla fine dell'intero mercato europeo sulla base di un sistema di quote» nonché «l'attribuzione dei mercati nazionali a determinati produttori e l'organizzazione del ritiro di altri», occorre rilevare che la ricorrente riconosce di essere stata informata dall'ABB, nel gennaio 1995, del fatto che i produttori si erano ripartiti il mercato austriaco tramite quote e di essersi resa conto, in quel momento, che le riunioni del gruppo di contatto austriaco rientravano in un sistema più vasto. Ne discende che la ricorrente doveva essere a conoscenza del fatto che altri mercati nazionali erano oggetto di una ripartizione tra produttori, circostanza che poteva implicare il ritiro di taluni produttori dai mercati assegnati ad altri produttori.

38.
    Ne consegue che, poiché la ricorrente ha partecipato all'attribuzione di progetti per il mercato austriaco, la Commissione poteva giustamente imputarle anche il suo coinvolgimento nella ripartizione dei mercati nazionali a livello europeo. Infatti, secondo la giurisprudenza, un'impresa che abbia preso parte ad un'infrazione multiforme alle norme in materia di concorrenza attraverso comportamenti ad essa specifici, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato e diretti a contribuire alla realizzazione dell'infrazione nel suo complesso, può essere responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell'ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa, quando sia accertato che l'impresa considerata è al corrente dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti, o che può ragionevolmente prevederli ed è pronta ad accettarne i rischi (v., in tal senso, sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I-4125, punto 203).

39.
    A tale riguardo, non è pertinente sostenere che la stessa ricorrente non ha partecipato all'attribuzione dei mercati nazionali ai produttori né alla fissazione delle quote individuali di ciascun produttore nei mercati oggetto di una ripartizione. Infatti, dalla decisione risulta chiaramente che la Commissione non le contesta di aver partecipato effettivamente alle discussioni che si sono concluse con la fissazione di quote e con l'attribuzione dei mercati nazionali a taluni produttori. Si deve ricordare, a tale riguardo, che la Commissione ha affermato, nella sua descrizione della struttura dell'intesa europea che i gruppi di contatto non decidevano le quote, ma che si occupavano dell'assegnazione dei singoli progetti e di coordinare la procedura di aggiudicazione conclusiva (punto 68 della motivazione della decisione). Inoltre, relativamente alla ricorrente, la Commissione ha precisato che quest'ultima ha preso parte soltanto agli accordi relativi al mercato austriaco di cui le fu assegnata una quota pari al 23%, e che può darsi benissimo che si sia trovata di fronte al fatto compiuto, dato che le quote erano decise dal club dei direttori, alle cui riunioni essa non partecipava (punto 124, secondo capoverso, della motivazione della decisione).

40.
    Comunque, l'esistenza di un atteggiamento passivo della ricorrente è contraddetta dalla sua lettera del 12 gennaio 1995 alla Løgstør, che figura all'allegato 106 della comunicazione degli addebiti, in cui essa ha insistito presso quest'ultima perché la propria quota per il mercato austriaco venisse aumentata.

41.
    Infine, la ricorrente non può far valere il fatto che essa stessa non è produttrice di tubi preisolati oggetto del presente procedimento. Infatti, benché la Commissione abbia descritto le caratteristiche principali dell'intesa designando i partecipanti a quest'ultima come «produttori» e anche se essa ha, in taluni punti della motivazione della decisione, qualificato in modo errato la ricorrente come «produttore», risulta chiaramente dalla decisione, segnatamente dai punti 17 e 82, che la Commissione le ha contestato la sua partecipazione all'intesa come impresa che commercializza, per proprio conto, tubi per teleriscaldamento acquistati dalla Løgstør. Pertanto, la ricorrente non può contestare alla Commissione di non aver preso in considerazione la sua qualità di rivenditore.

42.
    Da quanto precede risulta che gli argomenti relativi agli aspetti dell'infrazione contestati alla ricorrente devono essere respinti.

B - Sull'esistenza di una restrizione della concorrenza

1. Argomenti delle parti

43.
    La ricorrente sostiene che, come impresa dipendente dal proprio fornitore Løgstør, ad essa non poteva essere imputata l'infrazione contestatale dalla Commissione. Anche se il nesso di dipendenza economica che può esistere tra partner contrattuali non impedisce di constatare l'esistenza di un accordo, la prassi decisionale della Commissione dimostrerebbe che quest'ultima può rinunciare ad infliggere un'ammenda all'impresa che è dipendente o è stata costretta a concludere il contratto restrittivo della concorrenza.

44.
    Le quote e i prezzi elevati che la ricorrente si era vista imporre avrebbero ristretto la sua autonomia sul piano commerciale. Alla ricorrente non sarebbe stato imposto dalla Løgstør solo un aumento di prezzo, ma anche una riduzione degli sconti che le venivano concessi. Come fornitore, la Løgstør avrebbe avuto la possibilità di determinare il volume d'affari della ricorrente senza alcun intervento di quest'ultima, semplicemente accettando o rifiutando le forniture. Come essa ha già rilevato nelle sue osservazioni sulla comunicazione degli addebiti, la ricorrente avrebbe subito restrizioni nelle consegne da parte della Løgstør.

45.
    Poiché le quote e i prezzi erano stati imposti in modo unilaterale dalla Løgstør e dagli altri produttori, non si tratterebbe nemmeno di un accordo verticale.

46.
    La convenuta rileva che, benché possa tenere conto della dipendenza economica di un membro di un'intesa per non infliggergli un'ammenda, essa non vi è obbligata. Nel caso di specie, la decisione di infliggere un'ammenda non sarebbe criticabile, dal momento che, da una parte, la ricorrente ha partecipato ad un accordo orizzontale particolarmente grave, in particolare relativo all'attribuzione di diversi progetti e alla manipolazione delle procedure di aggiudicazione pienamente consapevole del carattere paneuropeo della ripartizione dei mercati e, dall'altra, la Commissione ha tenuto conto della situazione particolare della ricorrente adeguando correttamente l'ammontare della sua ammenda.

2. Giudizio del Tribunale

47.
    Innanzitutto, occorre rilevare che, contestando alla ricorrente la sua partecipazione ad un accordo sulla ripartizione dei mercati nazionali e di progetti individuali tra produttori, in base ad un sistema di fissazione di quote e di manipolazione delle procedure di aggiudicazione così come ad un accordo di fissazione dei prezzi, la Commissione ha considerato provata la partecipazione della ricorrente ad un accordo orizzontale tra gli operatori sul mercato del teleriscaldamento.

48.
    In quest'ambito, la ricorrente non può sostenere che, a causa della sua dipendenza nei confronti della Løgstør per le sue forniture, essa non disponeva più dell'autonomia richiesta per partecipare, in nome proprio, ad un accordo. Infatti, anche se il margine di manovra della ricorrente fosse stato limitato a causa della sua dipendenza per le forniture della Løgstør, ciò non modifica la conclusione secondo cui la ricorrente, partecipando per proprio conto, ad un accordo sul mercato austriaco, ha ristretto la concorrenza esistente su tale mercato. Anche se il vincolo di dipendenza economica tra i partecipanti ad una intesa può condizionare la loro libertà di iniziativa e di decisione, ciò non toglie, però, che tale vincolo non esclude la possibilità di rifiutare il proprio consenso all'accordo loro proposto (sentenza della corte 12 luglio 1979, cause riunite 32/78 e da 36/78 a 82/78, BMW e a./Commissione, Racc. pag. 2435, punto 36).

49.
    Quanto all'affermazione della ricorrente secondo cui essa avrebbe subito una pressione esercitata dalle restrizioni nelle forniture da parte della Løgstør, occorre rilevare che la ricorrente non lo ha assolutamente provato, dal momento che gli elementi di prova indicati nella sua replica riguardano esclusivamente l'atteggiamento della Løgstør nei confronti delle attività condotte dalla ricorrente al di fuori del mercato austriaco.

50.
    Comunque, anche supponendo che la ricorrente abbia sofferto le pressioni esercitate dalla Løgstør, essa non potrebbe far valere a proprio vantaggio la circostanza di aver partecipato all'intesa sotto la pressione delle altri partecipanti, poiché essa avrebbe potuto denunciare alle autorità competenti le pressioni cui era sottoposta e presentare alla Commissione un reclamo a norma dell'art. 3 del regolamento n. 17, piuttosto che partecipare a dette riunioni (v. sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-9/89, Hüls/Commissione, Racc. pag. II-499, punti 123 e 128, e 6 aprile 1995, causa T-141/89, Tréfileurope/Commissione, Racc. pag. II-791, punto 58).

51.
    Pertanto, il motivo deve essere respinto nella parte in cui la ricorrente contesta l'esistenza di una restrizione della concorrenza.

C - Sul pregiudizio del commercio tra Stati membri

1. Argomenti delle parti

52.
    La ricorrente fa presente che la sua partecipazione alle riunioni di un gruppo di contatto nazionale non può aver pregiudicato gli scambi tra Stati membri, circostanza che è pure un elemento costitutivo dell'infrazione di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato. Il fatto che la ricorrente sia stata consapevole o meno di fare parte di un sistema più vasto non avrebbe cambiato alcunché. Infatti, per determinare la responsabilità della ricorrente nei confronti dell'intesa, non sarebbe pertinente esaminare se gli accordi conclusi all'interno del club dei direttori, di cui la Løgstør faceva parte, abbiano pregiudicato gli scambi tra Stati membri. Comunque, anche se occorresse imputare un accordo alla ricorrente, essa non avrebbe mai agito con la consapevolezza di poter esercitare con la sua azione una qualsiasi influenza sul mercato comune.

53.
    D'altronde, anche se non avesse partecipato alle riunioni dei fornitori locali, essa non avrebbe potuto accrescere le proprie attività economiche sul mercato austriaco, poiché la sua quota era controllata dalla Løgstør che dirigeva il suo comportamento economico.

54.
    La convenuta fa presente di aver spiegato, ai punti 149 e 150 della motivazione della decisione, che l'infrazione ha avuto un effetto considerevole sul commercio tra gli Stati membri. Tale impatto sugli scambi deriverebbe dall'intesa nel suo complesso e poco importerebbe sapere se l'infrazione compiuta da ciascuno dei suoi membri abbia prodotto un simile effetto. Pertanto, la ricorrente avrebbe saputo che gli accordi relativi al proprio mercato si inserivano in un sistema più vasto. Inoltre, i prodotti da essa venduti sarebbero stati tutti importati dalla Danimarca.

2. Giudizio del Tribunale

55.
    Si deve ricordare, prima di tutto, come è stato rilevato ai punti 37-40 supra, che la Commissione ha contestato giustamente alla ricorrente una violazione dell'art. 85 del Trattato per la sua partecipazione, sul mercato austriaco, ad un'infrazione che eccedeva l'ambito del solo mercato austriaco.

56.
    Inoltre, la ricorrente non contesta l'affermazione della Commissione, al punto 149 della motivazione della decisione, secondo cui l'intesa generale nella quale si integrava la cooperazione sul mercato austriaco ha avuto un effetto considerevole sul commercio tra Stati membri e secondo cui questa intesa generale ha coperto, verso la fine del 1994, l'intero mercato europeo e quasi tutto il commercio nella Comunità nel settore del teleriscaldamento.

57.
    In tali circostanze, la ricorrente non può negare che l'infrazione che le viene contestata sia tale da pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

58.
    Infatti, dal testo dell'art. 85, n. 1, del Trattato risulta che le sole questioni rilevanti sono se gli accordi ai quali la ricorrente ha partecipato con altre imprese avessero per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza e se tali accordi fossero idonei a pregiudicare il commercio tra Stati membri. Conseguentemente, le questioni se la partecipazione individuale dell'impresa in causa all'accordo potesse, malgrado le piccole dimensioni dell'impresa, restringere la concorrenza o pregiudicare il commercio tra Stati membri oppure se la ricorrente ha avuto l'intenzione di chiudere i mercati e, perciò, di violare l'art. 85 del Trattato sono prive di pertinenza (sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-142/89, Boël/Commissione, Racc. pag. 867, punti 88 e 99, e Tréfileurope/Commissione, citata, punto 122). Poiché la Commissione ha provato sufficientemente che l'infrazione alla quale ha partecipato la ricorrente poteva pregiudicare il commercio tra Stati membri, non è necessario che essa dimostri che la partecipazione individuale della ricorrente abbia influenzato gli scambi fra Stati membri (v. sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-13/89, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1021, punto 305).

59.
    Si deve aggiungere che, comunque, la limitazione della parte di mercato della ricorrente ad una quota determinata del mercato austriaco era tale da pregiudicare le sue importazioni di tubi presso il suo fornitore danese, la Løgstør, e, conseguentemente, da pregiudicare il commercio tra Stati membri.

60.
    Per queste ragioni, il motivo fatto valere dalla ricorrente deve essere respinto anche per quanto riguarda il pregiudizio del commercio tra Stati membri.

II - Sul motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa

A - Sulla violazione del diritto di essere sentito relativamente agli aspetti dell'infrazione contestati alla ricorrente

1. Argomenti delle parti

61.
    La ricorrente contesta alla Commissione di aver violato i suoi diritti della difesa omettendo di indicare nella comunicazione degli addebiti tutte le infrazione menzionate all'art. 1 della decisione. L'unica infrazione che la Commissione sembra contestare alla ricorrente sarebbe stata la sua partecipazione a riunioni tra fornitori locali così come la sua conoscenza di un sistema più vasto. Ora, tali addebiti non figurerebbero tra gli elementi dell'infrazione considerati nella decisione, mentre gli elementi contenuti in quest'ultima non sarebbero mai stati contestati in precedenza alla ricorrente. La Commissione non le avrebbe quindi concretamente contestato le infrazioni enumerate all'art. 1 della decisione prima dell'adozione di quest'ultima. Nondimeno, la comunicazione degli addebiti dovrebbe essere redatta in termini sufficientemente chiari affinché gli interessati possano avere conoscenza del comportamento contestato dalla Commissione.

62.
    La convenuta osserva che, se è vero che le caratteristiche enumerate all'art. 1 della decisione non si riferiscono tutte alla ricorrente, e altresì vero che le azioni che le sono contestate sono esposte in modo chiaro e comprensibile in diversi passaggi della decisione. Ora, la motivazione della decisione corrisponderebbe a quella della comunicazione degli addebiti.

2. Giudizio del Tribunale

63.
    Occorre ricordare che il rispetto dei diritti della difesa, che costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, e va osservato in qualunque circostanza, specie in qualsiasi procedimento con cui possono essere inflitte sanzioni, anche se si tratti di un procedimento di natura amministrativa, esige che le imprese e le associazioni di imprese interessate siano messe in grado, sin dalla fase del procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il loro punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti, addebiti e circostanze allegate dalla Commissione (sentenza della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche, Racc. pag. 461, punto 11, e sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-11/89, Shell/Commissione, Racc. pag. II-757, punto 39).

64.
    Secondo la giurisprudenza, la comunicazione degli addebiti dev'essere redatta in termini che, per quanto sommari, siano sufficientemente chiari per consentire agli interessati di prendere atto dei comportamenti di cui la Commissione fa loro carico. Solo a questa condizione, infatti, la comunicazione degli addebiti può assolvere la funzione ad essa attribuita dai regolamenti comunitari e consistente nel fornire alle imprese e alle associazioni d'imprese tutti gli elementi necessari per provvedere utilmente alla propria difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva (sentenza della Corte 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, Racc. pag. I-1307, punto 42, e sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-352/94, Mo och Domsjö/Commissione, Racc. pag. II-1989, punto 63).

65.
    Nel caso di specie, si deve precisare in quale misura la Commissione ha, nella sua decisione, contestato alla ricorrente, prima di tutto, di aver partecipato direttamente all'infrazione come esposto all'art. 1, primo e terzo comma, della decisione e, in seguito, di avere avuto conoscenza degli altri aspetti dell'infrazione.

66.
    A tale riguardo, occorre rilevare che, per quanto riguarda il mercato austriaco, la decisione menziona, ai punti 66-68 della motivazione della decisione, la struttura dell'impresa europea vigente dal 1994, che comportava un livello superiore, il club dei direttori, così come un livello subordinato, i diversi gruppi di contatto istituiti per ciascun gran mercato nazionale, fra cui, in particolare l'Austria. Nella parte descrittiva relativa all'attuazione dell'intesa sul mercato austriaco, ai punti 82-84 della motivazione, la decisione fa presente, segnatamente, che la prima riunione del gruppo di contatto austriaco è stata organizzata dalla ricorrente, e che le quote proposte dal club dei direttori le sono state comunicate dall'ABB. Ai sensi del punto 84 della motivazione della decisione, il gruppo di contatto austriaco si riuniva regolarmente per applicare la convenuta ripartizione del mercato, discutere i prezzi e le quote di mercato e, se necessario, gli aggiustamenti relativi a singoli progetti per far sì che le quote di mercato effettive corrispondessero a quelle stabilite dall'intesa. Nel medesimo punto della motivazione, la decisione menziona il fatto che la ricorrente ha partecipato a tali riunioni, che si sono tenute per la prima volta nell'aprile 1996.

67.
    In seguito, al punto 124 della motivazione della decisione, si spiega che la ricorrente non ignorava che gli accordi in Austria facessero parte di un sistema più vasto e che essa ha preso parte soltanto agli accordi relativi al mercato austriaco, che essa non ha partecipato alle riunioni del club dei direttori né a quelle del gruppo di contatto per la Germania e non era a conoscenza delle azioni intraprese contro la Powerpipe e non è stata assolutamente coinvolta in queste.

68.
    Ora, occorre osservare che tali contestazioni figurano, in termini assolutamente simili, nella comunicazione degli addebiti. Infatti, una descrizione dell'intesa analoga a quella che figura all'art. 1 della decisione si trova anche nelle pagg. 1 e 2 della comunicazione degli addebiti inviata alla ricorrente. La struttura a due livelli dell'impresa europea è esposta in termini identici a quelli della decisione alle pagg. 27 e 28 della comunicazione degli addebiti, così come la descrizione della attuazione dell'intesa sul mercato austriaco che figura alle pagg. 35 e 36 della comunicazione corrisponde a quella che si trova nella decisione. La Commissione ha anche menzionato nella comunicazione degli addebiti il fatto che la prima riunione del gruppo di contatto austriaco era stata organizzata dalla ricorrente e ha citato le quote proposte dal club dei direttori e comunicate dall'ABB. Nello stesso passaggio, la comunicazione degli addebiti riferisce che il gruppo di contatto austriaco si è riunito regolarmente per attuare la ripartizione convenuta, per discutere i prezzi e le quote di mercato e, se necessario, procedere ad aggiustamenti per i singoli progetti, allo scopo di mantenere le quote di mercato conformi alle quote. La comunicazione degli addebiti ha aggiunto altresì che la ricorrente era tra i partecipanti a tali riunioni e che il gruppo di contatto austriaco si è riunito fino all'aprile 1996.

69.
    In seguito, la Commissione ha spiegato, alla pagina 56 della comunicazione degli addebiti, che i due fornitori locali - KE KELIT e Sigma Tecnologie di rivestimento Srl (in prosieguo: la «Sigma») - hanno partecipato soltanto alle attività dell'intesa sul loro mercato interno, benché fossero consapevoli del fatto che le riunioni in seno al gruppo di contatto per il loro mercato fossero ricomprese in un sistema più vasto, dal momento che sapevano che le quote che erano state loro assegnate erano state decise dal club dei direttori. Alla pag. 66 della comunicazione degli addebiti, la Commissione ha inoltre fatto presente che la ricorrente non ha preso parte alle misure concordate contro la Powerpipe.

70.
    Vista la concordanza tra le contestazioni che figurano nella decisione impugnata e le censure comunicate alla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo, quest'ultima non può sostenere che la Commissione non le abbia contestato, nella comunicazione degli addebiti, le infrazioni di cui all'art. 1 della decisione.

71.
    Ne consegue che il motivo deve essere respinto per quanto riguarda gli aspetti dell'infrazione contestati alla ricorrente.

(...)

III - Sul motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento nell'imposizione dell'ammenda

A - Argomenti delle parti

90.
    La ricorrente contesta alla Commissione di aver violato il principio della parità di trattamento in quanto non ha inflitto un'ammenda ad altre imprese che hanno parimenti agito come rivenditori vincolati a produttori di tubi preisolati o come produttori. A tale riguardo, la ricorrente cita altre imprese che avrebbero svolto un ruolo analogo al suo.

91.
    Per quanto riguarda il mercato austriaco, vi sarebbe stata, in primo luogo, l'impresa Infratec Gruner & Partners GmbH, in precedenza denominata Krobath & Gruner Infratec GmbH (in prosieguo: la «Infratec»). All'allegato 109 della comunicazione degli addebiti, la Infratec sarebbe stata menzionata quale rivenditore della Dansk Rørindustri. In secondo luogo, vi sarebbe stata l'impresa Steinbacher che sarebbe stata rappresentata nel corso delle riunioni del gruppo di contatto austriaco, come dimostra l'allegato 109 sopra menzionato. Quest'ultima impresa non sarebbe stata il rivenditore di un determinato produttore, ma avrebbe venduto tubi preisolati da essa stessa prodotti.

92.
    Secondo la ricorrente, si tratterebbe di imprese in una situazione analoga alla sua a cui la Commissione ha applicato un diverso trattamento. Infatti, proprio come la ricorrente, la Infratec sarebbe stata rappresentata nel corso delle riunioni del gruppo di contatto e avrebbe beneficiato di una quota che era stata attribuita al produttore. Tuttavia, se tali elementi conducessero alla conclusione che le imprese interessate non sarebbero state membri dell'intesa, come sostiene la Commissione, tale ragionamento avrebbe dovuto altresì essere applicato alla ricorrente. Quanto all'argomento secondo cui, contrariamente alla ricorrente, la Infratec non avrebbe disposto di una propria quota, dal momento che quest'ultima era stata attribuita alla Dansk Rørindustri, la ricorrente fa presente che l'allegato 109 della comunicazione degli addebiti dimostra che questo è stato anche il suo caso, poiché la sua quota era stata attribuita alla Løgstør.

93.
    Per quanto riguarda altri mercati nazionali, la ricorrente menziona altre imprese che hanno partecipato, come rappresentanti di produttori di tubi, a riunioni di gruppi di contatto. Per quanto riguarda il mercato italiano, la decisione confermerebbe che l'impresa Socologstor, le cui vendite erano comprese nella quota attribuita alla Løgstør per tutto il mercato europeo, come nel caso della ricorrente, ha partecipato a riunioni del gruppo di contatto. Per quanto riguarda il mercato britannico, dalla risposta della Pan-Isovit risulterebbe che quest'ultima agiva su tale mercato tramite la propria rappresentanza inglese, che avrebbe partecipato a talune riunioni. Per quanto riguarda il mercato tedesco, un'impresa che è stata menzionata in diverse occasioni negli allegati della comunicazione degli addebiti avrebbe rappresentato la Dansk Rørindustri almeno nell'ambito di un progetto di teleriscaldamento, come risulterebbe dall'allegato 135 della comunicazione degli addebiti, e avrebbe partecipato alla riunione di Francoforte del 10 gennaio 1995. Quanto al mercato dei Paesi Bassi, la risposta integrativa dell'ABB citerebbe i nomi di direttori di due imprese. La prima di queste due imprese avrebbe venduto tubi preisolati acquistati dalla Løgstør e avrebbe partecipato, secondo l'ABB, a talune riunioni nel 1995. La seconda sarebbe stata, anch'essa, fornitrice di tubi preisolati, acquistati dalla Henss/Isoplus.

94.
    Se si osservano tali situazioni analoghe dal punto di vista del diritto della concorrenza, potrebbe sembrare che non vi siano differenze che giustificano una disparità di trattamento da parte della Commissione. Al contrario, non infiggendo alcuna ammenda alle imprese citate, la decisione sarebbe in contrasto con lo scopo da essa perseguito. La Commissione avrebbe infatti provocato con la sua decisione una distorsione del gioco della concorrenza, dal momento che la ricorrente sarebbe stata l'unico fornitore a subire un'ammenda e, conseguentemente, a subire un pregiudizio alla propria reputazione dovuta alla pubblicità data alla decisione, mentre altri fornitori e anche produttori di tubi non hanno avuto l'onere finanziario rappresentato da un'ammenda.

95.
    La convenuta osserva che l'argomento della ricorrente deve essere disatteso, dal momento che la Commissione ha provato che la ricorrente ha partecipato all'infrazione e che ne era quindi in parte responsabile. Anche se la Commissione si fosse astenuta ingiustamente dal sanzionare altre imprese che si trovano nella stessa situazione, la ricorrente non potrebbe avvalersi di ciò per contestare una sanzione che le sarebbe stata inflitta giustamente.

96.
    Comunque, almeno per quanto riguarda le imprese austriache, il ragionamento della ricorrente non sarebbe conforme ai fatti. La situazione della Infratec non sarebbe stata analoga a quella della ricorrente in quanto la Dansk Rørindustri possedeva una quota sia per il mercato europeo sia per il mercato austriaco, mentre la Løgstør possedeva una quota europea, ma non possedeva quote sul mercato austriaco. Le vendite di prodotti della Løgstør compiute dalla ricorrente sarebbero state imputate alla Løgstør a titolo della sua quota europea. Quanto alla Steinbacher, quest'ultima non sarebbe stata nemmeno membro dell'intesa o, in ogni caso, la sua partecipazione all'intesa non sarebbe stata sufficientemente dimostrata, cosicché la Commissione non avrebbe potuto adottare provvedimenti contro di essa.

B - Giudizio del Tribunale

97.
    Si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento viene trasgredito soltanto quando situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse siano trattate in maniera identica, a meno che una tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze della Corte 13 dicembre 1984, causa 106/83, Sermide, Racc. pag. 4209, punto 28, e 28 giugno 1990, causa C-174/89, Hoche, Racc. pag. I-2681, punto 25; sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-311/94, BPB de Eendracht/Commissione, Racc. pag. II-1129, punto 309).

98.
    Occorre rilevare che, nei confronti di una o l'altra delle imprese da essa citate, la ricorrente non ha provato la loro partecipazione attiva alle riunioni di gruppi di contatto e l'attribuzione a queste ultime di una quota specifica sul loro mercato nazionale, analogamente a quanto provato dalla Commissione nei suoi confronti, come esposto ai punti 34-41 supra.

99.
    A tale riguardo, occorre fare presente che, per quanto riguarda l'impresa Steinbacher, citata nel documento che si trova all'allegato 64 della comunicazione degli addebiti come titolare di una propria quota sul mercato austriaco e il cui nome compare nella lista di progetti che figura all'allegato 110 della comunicazione degli addebiti, ci sono, tra i documenti riuniti dalla Commissione, informazioni che mettono in dubbio, quantomeno, il fatto che il grado di partecipazione della Steinbacher si sia avvicinato a quello della ricorrente. Da una parte, il fatto che quest'altra impresa non fosse considerata come una partecipante all'intesa viene confermato dalla risposta della Løgstør del 17 gennaio 1995 alla lettera della ricorrente del 12 gennaio 1995 che figura all'allegato 107 della comunicazione degli addebiti, secondo cui la Løgstør riteneva che non occorresse preoccuparsi dell'assegnazione di una quota a questa impresa, dal momento che bisognava aspettarsi una chiusura della divisione del teleriscaldamento di quest'ultima. Dall'altra, quest'impresa viene menzionata, nella lettera della Isoplus Hohenberg al sig. Henss in data 3 maggio 1995 che figura all'allegato 109 della comunicazione degli addebiti, per aver offerto prezzi di dumping. D'altronde, non risulta da quest'ultimo documento, né dalle dichiarazioni di altre partecipanti all'intesa, che quest'impresa avrebbe partecipato ad una riunione del gruppo di contatto.

100.
    Quanto all'Infratec, si deve rilevare che, anche se è stata citata nella stessa lettera della Isoplus Hohenberg al sig. Henss del 3 maggio 1995 come un'impresa che, in quel momento, «rispetta[va] ancora gli accordi» e nella risposta integrativa dell'ABB per aver partecipato alle riunioni del gruppo di contatto, occorre rilevare altresì che, contrariamente al caso della ricorrente, il suo nome non figura tra i partecipanti al gruppo di contatto austriaco citati nell'allegato 67 della comunicazione degli addebiti, né tra quelli menzionati dalla Pan-Isovit, nella sua risposta, e non figura nemmeno nell'elenco di progetti ripreso all'allegato 110 della comunicazione degli addebiti.

101.
    Inoltre, anche supponendo che la posizione di qualche impresa non destinataria della decisione sia stata analoga a quella della ricorrente, siffatta constatazione non consentirebbe di cancellare l'infrazione contestata in capo a quest'ultima, dal momento che l'infrazione è stata correttamente accertata in base a prove documentali (sentenza Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, citata, punto 146). Da una giurisprudenza consolidata risulta che un'impresa, se con il suo comportamento ha violato l'art. 85, n. 1, del Trattato, non può sfuggire a qualsiasi sanzione per il fatto che ad altri operatori economici non sono state inflitte ammende quando, come nella fattispecie, il giudice comunitario non viene nemmeno investito della questione concernente la posizione di questi ultimi (sentenza Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, citata, punto 197; sentenze del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione, Racc. pag. II-441, punto 176, e 11 dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II-1799, punto 56).

102.
    Pertanto, occorre respingere il motivo.

IV - Sul motivo tratto dalla violazione di principi generali e da errori di valutazione nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda

(...)

C - Sulla doppia sanzione

1. Argomenti delle parti

186.
    La ricorrente sostiene che, malgrado i suoi atti siano imputabili alla Løgstør, ad entrambi è stata inflitta un'ammenda. Ora, per comportamenti distinti, ma connessi tra loro, sarebbe consentito infliggere solo un'ammenda. Questa soluzione avrebbe dovuto essere applicata alla ricorrente tenuto conto delle sue relazioni con la Løgstør.

187.
    La convenuta ritiene che non vi sia alcuna doppia sanzione dal momento che la partecipazione della ricorrente all'intesa nell'ambito del gruppo di contatto austriaco ha costituito una infrazione autonoma all'art. 85 del Trattato.

2. Giudizio del Tribunale

188.
    Occorre rilevare che la ricorrente non può far valere il fatto che la sua quota fosse fissata dal club dei direttori cui partecipava la Løgstør e che essa dipendeva dalle forniture di quest'ultima per sottrarsi alla propria responsabilità nell'infrazione di cui trattasi.

189.
    Infatti, come è stato constatato al punto 48 supra, la Commissione ha correttamente provato che la ricorrente, anche se il suo margine discrezionale è stato limitato dal fatto che dipendeva dalle forniture della Løgstør, ha ugualmente partecipato, per proprio conto, ad un accordo sul mercato austriaco. A tale riguardo, si deve ricordare che proprio la ricorrente, e non la Løgstør, si è riunita con i suoi concorrenti sul mercato austriaco per discutere dei prezzi e per attribuire i singoli progetti conformemente alle quote assegnate a ciascuno di essi. La Commissione poteva perciò giustamente imputare la cooperazione sul mercato austriaco alla ricorrente e non alla Løgstør, anche se essa ha contestato a quest'ultima la sua partecipazione all'intesa che si riferisce all'intero mercato.

190.
    Pertanto, si deve respingere il motivo nella parte in cui esso si fonda su una asserita doppia sanzione.

(...)

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente è condannata alle spese.

Mengozzi
Tiili
Moura Ramos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 marzo 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Mengozzi


1: Lingua processuale: il tedesco.


2: -     Sono qui riprodotti solamente i punti della motivazione della presente sentenza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione. La descrizione dei fatti ed il contesto normativo della causa di cui trattasi sono esposti nella sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-23/99, LR AF 1998/Commissione (Racc. pag. II-0000).